Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 5.5.2011 n. 9925
Con separati ricorsi proposti rispettivamente dal solo M. A. e congiuntamente da L.T. E R. F., veniva appellata la sentenza del Tribunale di Paola del 17.4.03/14.1.2004, con la quale era stata rigettata la loro domanda volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro, disposta, nei loro confronti, dalla Casa di Cura Spinelli srl, per giustificato motivo oggettivo. Con sentenza del 2 febbraio-12 ottobre 2006, l'adita Corte di Appello di Catanzaro, riuniti i gravami, in riforma delle decisione di primo grado, riteneva illegittimi gli intimati licenziamenti, non avendo la società fornito adeguata motivazione degli stessi nonostante una esplicita richiesta dei motivi effettuata dai lavoratori, in quanto le ragioni indicate nella lettera di licenziamento erano del tutto generiche tanto da potersi considerare come clausole di stile (”esigenza di sopprimere e riorganizzare alcune funzioni amministrative al fine di ridurre i costi di gestione e migliorare i servizi stessi”)...
LaPrevidenza.it, 21/08/2011
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