LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Sentenza 5.5.2011 n. 9925


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente -

Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -

Dott. CURZIO Pietro - Consigliere -

Dott. BERRINO Umberto - Consigliere -


ha pronunciato la seguente: sentenza


... omissis ....

FATTO


Con separati ricorsi proposti rispettivamente dal solo M. A. e congiuntamente da L.T. E R. F., veniva appellata la sentenza del Tribunale di Paola del 17.4.03/14.1.2004, con la quale era stata rigettata la loro domanda volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro, disposta, nei loro confronti, dalla Casa di Cura Spinelli srl, per giustificato motivo oggettivo.

Con sentenza del 2 febbraio-12 ottobre 2006, l'adita Corte di Appello di Catanzaro, riuniti i gravami, in riforma delle decisione di primo grado, riteneva illegittimi gli intimati licenziamenti, non avendo la società fornito adeguata motivazione degli stessi nonostante una esplicita richiesta dei motivi effettuata dai lavoratori, in quanto le ragioni indicate nella lettera di licenziamento erano del tutto generiche tanto da potersi considerare come clausole di stile (”esigenza di sopprimere e riorganizzare alcune funzioni amministrative al fine di ridurre i costi di gestione e migliorare i servizi stessi”).

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la Casa di Cura Spinelli con due motivi. Resistono con separati controricorsi il M. e sempre congiuntamente la L. ed il R., proponendo altresii ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, cui resiste la Casa di Cura con separati controricorsi. I lavoratori hanno anche depositato memorie ex art. 378 c.p.c..


DIRITTO


Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e dei ricorsi incidentali, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

Con il proposto ricorso, articolato in due motivi, la Casa di Cura Spinelli denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 2, comma 2 nonchee omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

In particolare. La ricorrente osserva che la Corte ddAppello di Catanzaro – dopo aver ritenuto insussistenti i vizi di motivazione denunciati dai lavoratori, per avere il Tribunale di Paola “sufficientemente motivato in merito ai vari punti della controversia, aveva analizzato preliminarmentee il motivo di appello inerente alla inefficacia dei licenziamenti per motivi formali, traendone la conseguenza che quanto dedotto sul punto dalla societaa appellata nella memoria di costituzione, avesse un “indubbio valore di ammissione” in ordine alla mancata risposta alla lettera di richiesta dei motivi dei licenziamenti.

Inoltre – prosegue la ricorrente – con riguardo al contenuto specifico che la comunicazione dei motivi del licenziamento deve avere per soddisfare la ratio sottesa alla L. n. 604 del 1966, art. 2, comma 2 il Giudice di secondo grado avrebbe erroneamente affermato che esso doveva ricomprendere tutte le ragioni di fatto e di diritto poste alla base del recesso, ivi comprese quelle per le quali ee impossibile ricollocare utilmente in azienda in altra posizione lavorativa il lavoratore licenziato.

Le contestazioni della societaa a tale iter argomentativo non sono fondate. Invero, secondo il condivisibile orientamento di questa Corte, la motivazione del licenziamento – nel caso in cui il lavoratore licenziato chieda al datore di lavoro la comunicazione dei motivi del recesso – deve essere sufficientemente specifica e completa, ossia tale da consentire al lavoratore di individuare con chiarezza e precisione la causa del suo licenziamento sii da poter esercitare unnadeguata difesa svolgendo ed offrendo idonee osservazioni o giustificazioni, dovendosi ritenere equivalente alla materiale omissione della comunicazione dei motivi la comunicazione che, per la sua assoluta genericitaa, sia totalmente inidonea ad assolvere il fine cui la norma tende (Cass. n. 7316/2002). Pertanto – come chiarito dalla stessa giurisprudenza- corretta ee da ritenersi la decisione dei giudici di merito che ritengano generica la comunicazione con la quale il datore di lavoro si limiti ad indicare, come ragione giustificatrice della intimazione di recesso, una asserita “riduzione del personale determinata dalla necessitaa di una piuu economica gestione dell’attivitaa produttiva”, senza nulla aggiungere circa la ragione della scelta di sopprimere specificamente il posto di lavoro cui era addetto il ricorrente (in tal senso, specificamente, Cass. n. 7316/2002 cit.).

Correttamente la Corte ddappello ha, pertanto, ravvisato una tale genericitaa nella comunicazione con cui il datore di lavoro si era limitato a indicare, come ragione giustificatrice della intimazione di recesso, una asserita soppressione e riorganizzazione di alcune funzioni amministrative -”cui Lei era adibito”- “al fine di ridurre i costi di gestione e di migliorare i servizi stessi ...”, senza alcuna ulteriore specificazione, nonostante esplicita richiesta.

Non ravvisandosi nell’iter argomentativo seguito dal Giudice ddappello le denunciate violazioni di legge e vizi di motivazione, il ricorso principale va rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.


P.Q.M.


LA CORTE riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito llincidentale. Condanna la ricorrente principale alle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 19,00 oltre Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorario unico difensivo ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011