Articolo del Dott. Luigi Risolo
Il lavoro occasionale di tipo accessorio è una particolare tipologia di rapporto di lavoro, inizialmente prevista dalla Legge n. 30/2002 e successivamente dalla Legge n. 276 del 2003 ma che mai aveva avuto una concreta e fattiva applicazione in Italia. Si tratta di un tipo di lavoro che esula dalle fattispecie contenute nei normali contratti di lavoro, poiché trattasi di prestazioni che vengono eseguite in modo saltuario.
La disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio si applica a: pensionati e studenti che svolgono attività agricole di carattere stagionale; a coloro che effettuano attività agricole – anche non stagionali - a favore dei produttori agricoli aventi un volume di affari non superiore a 7000 euro; a coloro che svolgono tali prestazioni nei settori del commercio, turismo e servizi. I giovani devono aver compiuto almeno il sedicesimo anno di età e quindi se minorenni occorre un’autorizzazione da parte del genitore o chi esercita la patria potestà. Tra i soggetti che possono accedere al lavoro occasionale di tipo accessorio si aggiungono anche i pensionati che sono titolari di trattamento pensionistico obbligatorio. In tale tipologia di lavoro il committente è il datore di lavoro ed il prestatore è il lavoratore. Per quest’ultimo vi è un limite economico circa lo svolgimento del lavoro occasionale di tipo accessorio in quanto i compensi percepiti non devono essere superiori ai 5.000,00 Euro all’anno per ogni singolo datore di lavoro o committente presso il quale si svolge l’attività lavorativa. Il lavoratore che percepisce il compenso per effetto di tale tipologia di lavoro non è sottoposto ad alcuna pressione fiscale e conserva sempre il suo stato di disoccupazione o di inoccupazione. Con Decreto del Ministero del Lavoro del 12.03.2008, all’articolo 2 viene designato l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS – quale concessionario per il servizio di gestione delle prestazioni occasionali di tipo accessorio con autorizzazione al trattenimento della quota del 5% del valore nominale del buono ( voucher ) di lavoro a titolo di rimborso spese. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha integrato la normativa nazionale circa il trattamento e la disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio, a mezzo di circolari e messaggi, indicando nel contempo le funzioni ed il trattamento assicurativo rientrante nell’alea della competenza dell’INAIL.
Con la circolare INPS n. 81 del 31.07.2008 viene sperimentato ed introdotto il buono ( voucher ) per lavoro occasionale secondo due procedimenti. L’uno prevede l’accredito del corrispettivo al lavoratore occasionale mediante procedura telematica ( vuocher telematico ) utilizzando una carta magnetica tipo bancomat; il secondo procedimento, invece, prevede l’acquisto e la riscossione dei buoni ( voucher ) cartacei, attraverso gli sportelli e uffici delle poste italiane e la collaborazione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per ciò che attiene la stampa di tali buoni.Il valore nominale di un buono ( voucher ), come esplicitato nella circolare INPS n. 104 del 01.12.2008, è comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata INPS in misura del 13%, della contribuzione a favore dell’INAIL in misura del 7% e di una quota pari al 5% in favore della gestione del servizio. Quindi, si ha che il valore netto del voucher da 10 Euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione in favore del prestatore, è pari a 7,50 Euro. Il valore netto del buono ‘multiplo’ da 50 Euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 37,50 Euro. Prima dell’inizio dell’attività concernente la prestazione di lavoro accessorio deve essere data comunicazione preventiva all’INAIL, attraverso il contact-center o il numero di fax gratuito;
Nel caso vi siano variazioni delle date presunte di inizio e di fine, dovrà seguire una comunicazione di variazione all’INAIL.
LaPrevidenza.it, 16/02/2009
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