Le prestazioni occasionali di tipo accessorio. Profili Previdenziali e Assicurativi

 

Premessa.

Il lavoro occasionale di tipo accessorio è una particolare tipologia di rapporto di lavoro, inizialmente prevista dalla Legge n. 30/2002 e successivamente dalla Legge n. 276 del 2003  ma che mai aveva avuto una concreta e fattiva applicazione in Italia. Si tratta di un tipo di lavoro che esula dalle fattispecie contenute nei normali contratti di lavoro, poiché trattasi di prestazioni che vengono eseguite in modo saltuario.

Tuttavia, si è ritenuto necessario che il lavoratore occasionale benché svolga sporadicamente o saltuariamente un lavoro sia degno di una disciplina previdenziale, assicurativa e di conseguenza fiscale. Vale a dire, che sono garantite le coperture previdenziali presso l’INPS e quelle assicurative presso l’INAIL, con la particolarità che il periodo lavorativo è riconosciuto ai fini dell’anzianità contributiva e del diritto alla pensione con accredito di contributi utili al diritto e al calcolo della medesima ma non si ha diritto a nessuna prestazione a sostegno del reddito da parte dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

 

Definizione.

La definizione di lavoro occasionale di tipo accessorio è contenuta nell’articolo 22, intitolato “Modifiche    alla  disciplina    dei  contratti    occasionali  di   tipo accessorio”, del Decreto Legge del 25.06.2008 n. 112 convertito e modificato con la Legge n. 133 del 06.08.2008, nel quale all’articolo 1, di quest’ultima, si sancisce che “Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita'  lavorative  di natura occasionale rese nell'ambito: a) di lavori domestici;  b)  di  lavori  di  giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;  c)  dell'insegnamento   privato supplementare; d)  di  manifestazioni  sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di  emergenza  o di solidarieta'; e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con  meno  di  25  anni  di  eta', regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso  l'universita'  o  un istituto scolastico di ogni ordine e grado; f) di  attivita'  agricole  di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani  di  cui  alla  lettera e) ovvero delle attivita' agricole svolte a favore dei  soggetti  di  cui  all'articolo  34,  comma  6,  del  decreto  del Presidente della   Repubblica   26  ottobre  1972,  n.  633;  g)  dell'impresa familiare di  cui  all'articolo  230-bis  del  codice civile, limitatamente al commercio, al  turismo  e  ai servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica”.

I giovani devono aver compiuto almeno il sedicesimo anno di età e quindi se minorenni occorre un’autorizzazione da parte del genitore o chi esercita la patria potestà.

Tra i soggetti che possono accedere al lavoro occasionale di tipo accessorio si aggiungono anche i pensionati che sono titolari di trattamento pensionistico obbligatorio.

In tale tipologia di lavoro il committente è il datore di lavoro ed il prestatore è il lavoratore. Per quest’ultimo vi è un limite economico circa lo svolgimento del lavoro occasionale di tipo accessorio in quanto i compensi percepiti non devono essere superiori ai 5.000,00 Euro all’anno per ogni singolo datore di lavoro o committente presso il quale si svolge l’attività lavorativa.

Il lavoratore che percepisce il compenso per effetto di tale tipologia di lavoro non è sottoposto ad alcuna pressione fiscale e conserva sempre il suo stato di disoccupazione o di inoccupazione.

 

Evoluzione normativa.

Le prestazioni occasionali di tipo accessorio sono state introdotte dalla Legge Delega n. 30/2003, nell’articolo n. 4, comma 1, lettera d) per poi trovare disciplina nel Decreto Legislativo n. 276/2003, artt. 70-73.

L'ultima implementazione normativa è la Legge n. 133 del 6 agosto 2008, di conversione del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, che ha introdotto delle modifiche alla disciplina sul lavoro occasionale accessorio, estendendo l'utilizzo di tali prestazioni ad altre tipologie di lavoro, come quello domestico e agricolo e abrogando l'art. 71 del D.Lgs n. 276/03 relativo ai requisiti soggettivi delle categorie di lavoratori.

In particolare l’evoluzione normativa viene riassunta nei seguenti punti.

- Vengono apportate modifiche alla disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio con il Decreto Legge del 25.06.2008 n. 112 denominato “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito poi con la Legge n. 133 del 06.08.2008, ampliando il campo di applicazione e semplificandone il suo  l’utilizzo.

- Viene abrogato a far data dal 25.06.2008 ( per effetto del Decreto Legge n. 112/2008, articolo 22 ) quanto disposto dall’articolo  71, intitolato “Prestatori di lavoro accessorio”, del Decreto Legislativo del 10.09.2003, n. 276 “Attuazione  delle  deleghe   in  materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” – il quale non consentiva il lavoro occasionale di tipo accessorio a disabili e soggetti in comunità di recupero, casalinghe, studenti e pensionati, disoccupati da oltre un anno e lavoratori extracomunitari; ed ora, invece, ciò è consentito.
- Il lavoro occasionale di tipo accessorio oltre che nel settore agricolo in occasione delle vendemmie è stato esteso alle altre attività agricole di carattere stagionale ( secondo quanto previsto dall’articolo 22 del Decreto Legge n. 112/2008 ).
- Si estende la disciplina di tale tipologia di lavoro anche nel settore del commercio, del turismo e dei servizi e con applicabilità parziale per le imprese familiari ai sensi dell’articolo 70, denominato “Definizione e campo di applicazione”, del Decreto Legislativo del 10.09.2003 n. 276 – “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” nel quale al comma 1, lettera g) viene estesa l’applicabilità di tale tipologia lavorativa alla forma “dell'impresa  familiare  di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi”.
- Fatta eccezione per questa tipologia di impresa familiare viene riproposto l’utilizzo del “vuocher telematico”, del buono cartaceo da 10,00 Euro e del buono multiplo da 50,00 Euro.
 
Il Concessionario del servizio di gestione delle prestazioni occasionali di tipo accessorio.

Con Decreto del Ministero del Lavoro del 12.03.2008, all’articolo 2 viene designato l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS – quale concessionario per il servizio di gestione delle prestazioni occasionali di tipo accessorio con autorizzazione al trattenimento della quota del 5% del valore nominale del buono ( voucher ) di lavoro a titolo di rimborso spese.

 
La Normativa INPS.
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha integrato la normativa nazionale circa il trattamento e la disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio, a mezzo di circolari e messaggi, indicando nel contempo le funzioni ed il trattamento assicurativo rientrante nell’alea della competenza dell’INAIL.
A tall’uopo vengono brevemente citati i provvedimenti adottati.

- Circolare nr. 81 del 31 Luglio 2008, avente ad oggetto la “sperimentazione del lavoro occasionale di tipo accessorio in occasione delle vendemmie 2008”.

- Messaggio nr. 17846 del 6 Agosto 2008 avente ad oggetto la “  Sperimentazione del lavoro occasionale di tipo accessorio in occasione delle vendemmie 2008. Definizione di 'studenti' ai fini della prestazione di lavoro occasionale di tipo accessorio nelle attività agricole di carattere stagionale”.

- Messaggio nr. 020439 del 17 Settembre 2008 avente ad oggetto “ Regime di cumulo pensioni-reddito da lavoro. Prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.

- Circolare nr. 94 del 27 Ottobre 2008 avente ad oggetto l’”Articolo 22 del D.L. 112/08, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133 - Utilizzazione del lavoro occasionale di tipo accessorio in agricoltura (c.d. voucher o buoni lavoro)”.

- Circolare nr. 104 del 1 Dicembre 2008 avente ad oggetto: “articolo 22 del D.L. 112/08, convertito in legge 6 agosto 2008 n.133 - Utilizzazione del lavoro occasionale di tipo accessorio, attraverso i c.d. voucher o buoni lavoro, nel settore commercio, al turismo e ai servizi e nell’ambito dell’impresa familiare di cui all’articolo 230 bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi”.

 

Profili Previdenziali.
- Con la circolare INPS n. 81 del 31.07.2008 viene sperimentato ed introdotto il buono ( voucher ) per lavoro occasionale secondo due procedimenti. L’uno prevede l’accredito del corrispettivo al lavoratore occasionale mediante procedura telematica ( vuocher telematico ) utilizzando una carta magnetica tipo bancomat; il secondo procedimento, invece, prevede l’acquisto e la riscossione dei buoni ( voucher ) cartacei, attraverso gli sportelli e uffici delle poste italiane e la collaborazione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per ciò che attiene la stampa di tali buoni.
- La Circolare INPS n. 104 del 01.12.2008, ha definito in modo esplicito che i buoni ( voucher ) cartacei sono acquistabili da parte dei committenti in tutte le sedi provinciali INPS del territorio nazionale e sono riscuotibili da parte dei lavoratori in tutti gli uffici postali dislocati nel territorio nazionale.

- più specificatamente, il voucher cartaceo ( o buono cartaceo ) può essere acquistato, dai datori di lavoro, in carnet, presso le sedi provinciali dell’INPS dislocate su tutto il territorio nazionale previa esibizione della ricevuta di pagamento dell’importo corrispondente ai buoni che si intendono acquistare; il ritiro dei buoni può essere eseguito dagli stessi datori di lavoro o tramite le associazione di categoria dei datori di lavoro agricoli, più rappresentative, purchè, comunque, muniti di apposite deleghe debitamente sottoscritte; i buoni dovranno essere intestati a ciascun lavoratore interessato.

- con il voucher telematico, invece,  il datore di lavoro si registra presso l’INPS o direttamente ( secondo le modalità indicate ) o per il tramite di una associazione di categoria abilitata ed il lavoratore direttamente o per il tramite dei centri per l’impiego. Il datore di lavoro deve richiedere i voucher  prima dell’inizio del rapporto di  lavoro accessorio previo versamento dell’importo corrispondente ai buoni da acquistare, che può essere eseguito tramite Modello F24, bollettino postale o on-line tramite il sito internet dell’INPS.

- Con la Circolare INPS n. 94 del 27.10.2008 viene estesa l’applicabilità del lavoro occasionale di tipo accessorio in agricoltura e al fine di semplificare le operazioni di acquisto e di riscossione viene introdotto un nuovo taglio di buono ( voucher ) o meglio, un carnet ( o buono multiplo, equivalente a 5 voucher ) del valore lordo all’acquisto di 50,00 Euro ( valore netto all’incasso per il lavoratore Euro 37,50 ). 
- Il voucher da 10,00 Euro ed il buono multiplo da 50,00 Euro possono essere usati anche in combinazione tra di loro per determinare l’esatto importo del corrispettivo di una prestazione di lavoro occasionale. Ad esempio: una prestazione di lavoro il cui corrispettivo ammonti a 70,00 Euro potrà essere retribuita con un buono multiplo da 50,00 Euro più 2 voucher da 10,00 Euro cadauno, oppure con 7 voucher da 10,00 Euro, cadauno.

- Il valore nominale di un buono ( voucher ), come esplicitato nella circolare INPS n. 104 del 01.12.2008, è comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata INPS in misura del 13%, della contribuzione a favore dell’INAIL in misura del 7% e di una quota pari al 5% in favore della gestione del servizio. Quindi, si ha che il valore netto del voucher da 10 Euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione in favore del prestatore, è  pari a 7,50 Euro. Il valore netto del buono ‘multiplo’ da 50 Euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 37,50 Euro.

 

Profili Assicurativi.

-         Prima dell’inizio dell’attività concernente la prestazione di lavoro accessorio deve essere data comunicazione preventiva all’INAIL, attraverso il contact-center o il numero di fax gratuito;

-         La comunicazione preventiva deve contenere i dati anagrafici e fiscali identificativi del Datore di lavoro nonché i dati anagrafici e codice fiscale del lavoratore, il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, e le date presunte di inizio e fine dell’attività lavorativa.

-         Nel caso vi siano variazioni delle date presunte di inizio e di fine, dovrà seguire una comunicazione di variazione all’INAIL.

-         L’INPS, quale concessionario del servizio di gestione delle prestazioni occasionali di tipo accessorio provvede al versamento a favore dell’INAIL del contributo del 7% ( dell’importo del buono )  per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

-         Con la comunicazione del committente ( datore di lavoro ) di richiesta dei voucher o buoni telematici si assolve contestualmente all’obbligo della comunicazione preventiva all’INAIL ( cioè l’INPS riverserà tempestivamente l’informazione di inizio attività lavorativa). Tuttavia, se vi sono delle variazioni successive, dovranno essere comunicate all’INAIL direttamente dal datore di lavoro.

 

Considerazioni finali.

Appare, quindi, vantaggioso, l’estensione della disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio a: pensionati e studenti che svolgono attività agricole di carattere stagionale; a coloro che effettuano attività agricole – anche non stagionali - a favore dei produttori agricoli aventi un volume di affari non superiore a 7000 euro; a coloro che svolgono tali prestazioni nei settori del commercio, turismo e servizi.

Ai lavoratori  è garantita, inoltre, la copertura previdenziale e assicurativa ed il compenso è esente da ogni imposizione fiscale,  senza che esso possa incidere sullo stato di disoccupazione o di inoccupazione.

Per i datori di lavoro, invece, è l’occasione propizia per beneficiare di prestazioni lavorative nella più completa legalità con una copertura assicurativa – INAIL – per eventuali infortuni sul lavoro, evitando contenziosi sulla natura della prestazione e senza dover stipulare nessun tipo di contratto.

 

Dott. Rag. Luigi Risolo