sabato, 17 ottobre 2026

Le fonti del giornalista sono inviolabili. Illegittimo il sequestro di computer e palmare

Cassazione, sezione II penale, Sentenza 9 - 29 dicembre 2011, n. 48587

 

Il difensore di M.A.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 22 dicembre 2010, non notificata all'indagato, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani rigettava la richiesta di restituzione di supporti telefonici ed informatici, dei quali i pubblici ministeri titolari delle indagini avevano in precedenza autorizzato la restituzione previa, peraltro, la cancellazione dei dati in memoria. L'ordinanza del giudice preliminare, dopo aver sottolineato come qualsiasi diritto costituzionalmente protetto, quale quello del libero esercizio della professione di giornalista, che nella specie veniva dedotto dall'istante, dovesse "cedere il passo, in alcune circostanze, all'immanente necessità di tutela della collettività, compito che in primo luogo il diritto penale interno s'incarica di assolvere", rilevava come il sequestro in questione non avesse natura meramente "esplorativa" ma era stato operato sulla base di una specifica imputazione che qualificava i beni sottoposti a sequestro probatorio come corpo di reato. Posto, assumeva l'ordinanza impugnata, che "in tema di sequestro probatorio non è richiesta la dimostrazione, in relazione alle cose che costituiscono corpo di reato, della necessità del sequestro in funzione dell'accertamento dei fatti, dal momento che l'esigenza probatoria del corpus delieti è in re ipsa", la richiesta di restituzione veniva rigettata. L'ordinanza impugnata, deduce il ricorrente, oltre a porsi in contrasto con gli enunciati della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di tutela delle fonti giornalistiche e di cautele che devono presiedere al sequestro di materiale posseduto dal giornalista, risulterebbe in contrasto con i principi affermati da questa stessa Corte, laddove non rispetta i limiti funzionali che il sequestro deve presentare rispetto alle esigenze probatorie, visto l'esaurimento delle indagini, ed in particolare degli accertamenti tecnici, e la mancata configurazione di specifiche finalizzazioni probatorie del vincolo reale mantenuto sulle "memorie" dei supposti informatici e telefonici in sequestro. Le deduzioni del ricorrente sono state, poi, diffusamente sviluppate in una documentata memoria, in replica alla requisitoria del procuratore generale presso questa Corte, nella quale si è fra l'altro segnalato l'epilogo di un recente ricorso proposto in riferimento alla parallela questione riguardante altra persona.

 

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LaPrevidenza.it, 17/04/2012

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