Il difensore di M.A.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso
l'ordinanza del 22 dicembre 2010, non notificata all'indagato, con la
quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani
rigettava la richiesta di restituzione di supporti telefonici ed
informatici, dei quali i pubblici ministeri titolari delle indagini
avevano in precedenza autorizzato la restituzione previa, peraltro, la
cancellazione dei dati in memoria. L'ordinanza del giudice preliminare,
dopo aver sottolineato come qualsiasi diritto costituzionalmente
protetto, quale quello del libero esercizio della professione di
giornalista, che nella specie veniva dedotto dall'istante, dovesse
"cedere il passo, in alcune circostanze, all'immanente necessità di
tutela della collettività, compito che in primo luogo il diritto penale
interno s'incarica di assolvere", rilevava come il sequestro in
questione non avesse natura meramente "esplorativa" ma era stato
operato sulla base di una specifica imputazione che qualificava i beni
sottoposti a sequestro probatorio come corpo di reato. Posto, assumeva
l'ordinanza impugnata, che "in tema di sequestro probatorio non è
richiesta la dimostrazione, in relazione alle cose che costituiscono
corpo di reato, della necessità del sequestro in funzione
dell'accertamento dei fatti, dal momento che l'esigenza probatoria del
corpus delieti è in re ipsa", la richiesta di restituzione veniva
rigettata.
L'ordinanza impugnata, deduce il ricorrente, oltre a porsi in contrasto
con gli enunciati della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di
tutela delle fonti giornalistiche e di cautele che devono presiedere al
sequestro di materiale posseduto dal giornalista, risulterebbe in
contrasto con i principi affermati da questa stessa Corte, laddove non
rispetta i limiti funzionali che il sequestro deve presentare rispetto
alle esigenze probatorie, visto l'esaurimento delle indagini, ed in
particolare degli accertamenti tecnici, e la mancata configurazione di
specifiche finalizzazioni probatorie del vincolo reale mantenuto sulle
"memorie" dei supposti informatici e telefonici in sequestro. Le
deduzioni del ricorrente sono state, poi, diffusamente sviluppate in
una documentata memoria, in replica alla requisitoria del procuratore
generale presso questa Corte, nella quale si è fra l'altro segnalato
l'epilogo di un recente ricorso proposto in riferimento alla parallela
questione riguardante altra persona.
Il ricorso è fondato. Come ha puntualmente rammentato il ricorrente, la
Corte europea dei diritti dell'uomo, chiamata a scrutinare la portata
del principio sancito dall'art. 10, comma 1, della Convenzione, ha in
più occasioni avuto modo di sottolineare come la libertà d'espressione
costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e
le garanzie da accordare alla stampa rivestono una importanza
particolare. A tal fine, il diritto del giornalista di proteggere le
proprie fonti fa parte della libertà di "ricevere o di comunicare
informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità
pubbliche": garanzia, questa, assicurata dall'art. 10 della Convenzione
e che costituisce un presidio essenziale, al fine di consentire alla
stampa di giocare il proprio ruolo di "cane da guardia". Da qui
l'assunto secondo il quale il provvedimento di una autorità giudiziaria
che dispone il sequestro di materiale posseduto da un giornalista, che
può condurre alla individuazione delle fonti alle quali il reporter
aveva garantito l'anonimato, può costituire una violazione della
libertà di espressione garantita dalla Convenzione, anche perchè
pregiudica la futura attività del giornalista e del giornale la cui
reputazione sarebbe lesa anche agli occhi delle future fonti. Un
provvedimento di tal genere, si è affermato, non sarebbe compatibile
con la Convenzione neanche nei casi in cui l'acquisizione di documenti
possa condurre alla individuazione degli autori di altri reati. Nel
caso sottoposto al suo esame, la Corte ha rilevato che qualsiasi
ingerenza nel diritto alla tutela delle fonti giornalistiche e delle
informazioni atte a condurre alla loro identificazione, per non
vulnerare la Convenzione, in quanto "prevista dalla legge", deve essere
accompagnata da garanzie proporzionate all'importanza del principio in
questione, ed in primo luogo, dalla garanzia del controllo da parte di
un organo terzo ed imparziale, investito del potere di determinare se
il requisito dell'interesse pubblico, prevalente sul principio della
protezione delle fonti giornalistiche, possa ritenersi sussistente
prima della consegna del materiale pertinente, impedendo, in caso
contrario, ogni acceso non necessario ad informazioni idonee a rivelare
l'identità delle fonti. (C.E.D.U., Grande Camera, sentenza del 14
settembre 2010, Sanoma Uitgevers B.V. contro Paesi Bassi e la numerosa
giurisprudenza ivi citata). Alla stregua di tali principi si comprende
anche l'assunto, posto in luce dalla giurisprudenza di questa Corte,
secondo il quale il sequestro probatorio nei confronti di un
giornalista professionista deve rispettare con particolare rigore il
criterio di proporzionalità tra il contenuto del provvedimento ablativo
di cui egli è destinatario e le esigenze di accertamento dei fatti
oggetto delle indagini, evitando quanto più è possibile indiscriminati
interventi invasivi nella sua sfera professionale (Cass., Sez. 6, 31
maggio 2007, Sarzanini; v. anche Cass., Sez. 1, 16 febbraio 2007, P.M.
in proc. Pomarici ed altri).
Tutto ciò sta dunque a significare che è compito del giudice procedere
ad un cauto ed al tempo stesso rigoroso bilanciamento fra le
contrapposte esigenze, rappresentate, da un lato, dal doveroso
accertamento dei fatti e delle responsabilità in presenza di
accadimenti che integrino una ipotesi di reato; e dall'altro, dalla
necessità, in ipotesi antagonista, di preservare il diritto del
giornalista a cautelare le proprie fonti, in vista dell'espletamento
della funzione informativa, riguardata come uno dei pilastri
fondamentali delle libertà democratiche, secondo quello che - nella
consolidata giurisprudenza della CEDU - è stata ormai da tempo
riassunta, come s'è fatto cenno, nel noto slogan di "cane da guardia"
delle libertà stesse: tale essendo, appunto, il compito della critica e
della informazione giornalistica. D'altra parte, i limiti legali che
devono preservare la legittimità degli atti di "interferenza" che
l'autorità giudiziaria è abilitata ad esercitare rispetto a quei
diritti, risultano adeguatamente espressi dallo stesso tenore dell'art.
200 c.p.p., comma 3, in base al quale il giudice può ordinare al
giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni solo in
presenza delle due condizioni previste dalla legge, le quali - per quel
che si è detto - introducendo previsioni derogatorie rispetto ad un
limite posto a salvaguardia di libertà fondamentali, devono essere
intese in senso rigoroso. Anzitutto occorre, infatti, che la
rivelazione della fonte sia indispensabile per la prova del reato per
il quale si procede, prendendo a riferimento fatti specifici in ordine
ai quali si sviluppa l'attività di indagine, e non semplicemente
riconducibili all'astratto nomen iuris; inoltre, è necessario che le
notizie non possano essere altrimenti accertate. Non basta, dunque, un
semplice nesso di "pertinenzialità" tra le notizie ed il generico tema
dell'indagine, così come per poter legittimare l'attività di
"ingerenza" rispetto alle fonti, occorre che tale ingerenza rappresenti
la extrema ratio cui ricorrere per poter conseguire la prova necessaria
per perseguire il reato. E ciò, come è ovvio, proietta i suoi riverberi
- per ciò che qui interessa - non soltanto nella fase per così dire
genetica della attività di "ingerenza", vale a dire al momento in cui
deve essere applicato un vicolo di natura reale su cose del giornalista
dalle quali possa risalirsi alla fonte cautelata; ma anche sotto il
profilo "funzionale" della cautela stessa: nel senso che, in tanto il
sequestro può essere mantenuto, in quanto lo stesso risulti
indispensabile ai fini delle esigenze probatorie; con gli ovvii
corollari di specificità, che devono correlare il nesso tra la res
cautelata ed il soddisfacimento di quelle stesse esigenze.
Ebbene, nella vicenda in esame non emergono in alcun modo esigenze
investigative che impongano il mantenimento del sequestro probatorio,
posto che risultano essere stati da tempo disposti i relativi
accertamenti tecnici e considerato che di eventuali ulteriori
"necessità" probatorie che abbiano una qualche specificità, non
soltanto non v'è traccia negli atti trasmessi, ma di esse - soprattutto
- non è stato offerto alcun cenno nel provvedimento oggetto di ricorso.
Nella decisione oggetto di impugnazione, infatti, il Giudice si è
limitato a precisare che l'esigenza probatoria risulterebbe, nella
specie, in re ipsa, in quanto oggetto del sequestro sarebbero cose
riconducibili al concetto di corpo del reato: dunque, secondo tale
prospettiva, non restituibili durante il procedimento, perchè
"perennemente" funzionali a soddisfare il fine probatorio. Si tratta,
però, di un assunto palesemente erroneo, in quanto la giurisprudenza di
questa Corte è da tempo consolidata nell'affermare l'opposto principio,
secondo il quale anche per le cose che costituiscono il corpo di reato
è necessario che a base del sequestro e, come è ovvio, del relativo
mantenimento, siano in concreto ravvisabili esigenze di carattere
probatorio e che di esse venga dato conto attraverso una idonea
motivazione, che non si limiti a formule di stile (v., per tutte,
Cass., Sez. un., 28 gennaio 2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua).
Alla stregua dei riferiti rilievi il provvedimento impugnato deve
pertanto essere annullato senza rinvio e deve essere disposta la
restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata con conseguente cessazione
del provvedimento cautelare e restituzione di quanto in sequestro
all'avente diritto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui
all'art. 626 c.p.p.