Corte di appello di Firenze, Sezione I civile, sentenza 19.1.2009 n. 60
Il Se. nell'estate del 1996 subì in Grecia un incidente stradale, mentre era alla guida di una moto, con danni al veicolo e alla persona (fratture multiple facciali sn. alla mandibola, al seno mascellare e all'osso zigomato).
Egli si rivolse all'avv. Fa.Ve. per farsi assistere nella trattativa volta ad ottenere il ristoro del danno; ma l'avvocato si limitò a scrivere otto lettere alla Compagnia assicuratrice dell'altro conducente, e alle due compagnie assicurataci del rischio infortuni.
Nella citazione, il Se. lamentava che l'avvocato avesse lasciato decorrere i termini prescrizionali, facendo così prescrivere il diritto al risarcimento dei danni. Chiedeva pertanto la condanna del legale al risarcimento dei danni per responsabilità professionale.
L'avv. Ve. si costituiva negando ogni responsabilità, ed asserendo che la compagnia assicuratrice della controparte aveva fatto pervenire in data 19/3/1999 una offerta risarcitoria che non era stata accettata dal Se. Di conseguenza aveva cessato ogni attività stragiudiziale. In subordine chiedeva che, tenuto conto del fatto che il Se. era privo di casco e che dai verbali era individuabile un suo concorso di colpa, il risarcimento fosse liquidato in misura ridotta rispetto alla domanda, tenendo altresì conto dei più bassi standard risarcitori delle Corti greche. Il primo giudice accoglieva la domanda relativamente al danno conseguente al mancato indennizzo da parte delle due compagnie assicuratrici del rischio infortuni, sul presupposto che la prescrizione si fosse verificata tra il 1997 e il 1998 per incuria professionale dell'avv. Ve.
LaPrevidenza.it, 18/09/2009
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