Corte d'Appello Firenze

Sezione 1 Civile

Sentenza del 19 gennaio 2009, n. 60

REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


CORTE D'APPELLO DI FIRENZE


PRIMA SEZIONE CIVILE


La Corte, riunita in Camera di consiglio in persona di:


Dott. Antonio CHINI - Presidente -


Dott. Paolo OCCHIPINTI - Consigliere -


Dott. Alessandro TURCO - Consigliere -


nella causa n. 2480/05 RG ha pronunciato la seguente


SENTENZA


tra


Se.Ma. rappresentato e difeso dall'avv. Sa.Az. presso il cui studio in Firenze via (omissis) ha eletto domicilio, che ha così concluso:


in riforma parziale della sentenza n. 758/05 del Tribunale di Arezzo, riconoscere la responsabilità dell'avv. Ve. anche per la mancata interruzione dei termini prescrizionali relativamente al risarcimento dei danni per responsabilità civile da sinistro stradale e quindi condannarlo al pagamento a tale titolo in favore dell'appellante di quanto già richiesto da quest'ultimo nel corso del primo grado di giudizio oltre accessori di legge. Con vittoria integrale di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.


APPELLANTE


e


Fa.Ve. elettivamente domiciliato in primo grado nello studio dell'avv. Lu.Sp. in Arezzo Via (omissis).


APPELLATO CONTUMACE


La presente sentenza viene redatta in forma essenziale e succinta, come previsto dal Codice di procedura civile, anche al fine di contenere la formazione dell'arretrato. Ciò è possibile data la natura della controversia, e dato il disinteresse del relatore a evidenziare particolari capacità professionali.


FATTO E DIRITTO


Il Se. nell'estate del 1196 subì in Grecia un incidente stradale, mentre era alla guida di una moto, con danni al veicolo e alla persona (fratture multiple facciali sn. alla mandibola, al seno mascellare e all'osso zigomato).


Egli si rivolse all'avv. Fa.Ve. per farsi assistere nella trattativa volta ad ottenere il ristoro del danno; ma l'avvocato si limitò a scrivere otto lettere alla Compagnia assicuratrice dell'altro conducente, e alle due compagnie assicurataci del rischio infortuni.


Nella citazione, il Se. lamentava che l'avvocato avesse lasciato decorrere i termini prescrizionali, facendo così prescrivere il diritto al risarcimento dei danni. Chiedeva pertanto la condanna del legale al risarcimento dei danni per responsabilità professionale.


L'avv. Ve. si costituiva negando ogni responsabilità, ed asserendo che la compagnia assicuratrice della controparte aveva fatto pervenire in data 19/3/1999 una offerta risarcitoria che non era stata accettata dal Se. Di conseguenza aveva cessato ogni attività stragiudiziale. In subordine chiedeva che, tenuto conto del fatto che il Se. era privo di casco e che dai verbali era individuabile un suo concorso di colpa, il risarcimento fosse liquidato in misura ridotta rispetto alla domanda, tenendo altresì conto dei più bassi standard risarcitori delle Corti greche. Il primo giudice accoglieva la domanda relativamente al danno conseguente al mancato indennizzo da parte delle due compagnie assicuratrici del rischio infortuni, sul presupposto che la prescrizione si fosse verificata tra il 1997 e il 1998 per incuria professionale dell'avv. Ve.


Negava il risarcimento per il mancato indennizzo da parte della compagnia assicuratrice dell'altro conducente, sostenendo la mancanza di allegazione della causa della responsabilità professionale, nonché della prova che il diritto fosse prescritto. L'appello riguarda tale ultimo punto.


In proposito le Corte rileva che il Se. fin dalla citazione ebbe ad individuare nella mancanza di atti idonei ad interrompere la prescrizione, la fonte della responsabilità del legale.


Né il Giudice può fondatamente asserire che la domanda non può essere accolta non avendo la parte allegato le norme greche regolatrici della prescrizione, in quanto è onere del Giudice ricercare e applicare la normativa straniera.


Oltretutto, in proposito risulta dalle informative assunte tramite il Consolato che il periodo di prescrizione in Grecia è di due anni.


Ne consegue che la prescrizione si verificò nell'agosto 2000, e cioè diciassette mesi dopo l'offerta da parte della Compagnia assicuratrice (e dopo due anni dall'ultima richiesta interruttiva del 4/8/1998).


Per accertare la responsabilità del professionista occorre allora valutare la natura dell'incarico ricevuto: ed è lo stesso attore a dichiarare di aver dato al legale soltanto un mandato stragiudiziale per una trattativa con le Compagnie.


Il legale asserisce che - dopo la proposta della compagnia responsabile per il veicolo investitore - egli si disinteressò della questione, non avendo il Se. accettato l'offerta, né avendogli conferito mandato difensivo giudiziale. Di fronte a tale comportamento, il Se. avrebbe dovuto provare l'oggetto e i limiti dell'incarico stragiudiziale, e in particolare avrebbe dovuto provare che esso travalicava i limiti di una attività di ricerca di documenti, e di un tentativo di accordo. Soprattutto avrebbe dovuto provare che l'incarico conservativo dei diritti doveva permanere anche oltre la iniziale trattativa stragiudiziale. Non risulta neppure che dopo il marzo 1999 - in pendenza del termine di prescrizione - il Se. e il Ve. abbiano avuto ulteriori rapporti professionali, né che il Se. abbia chiesto al legale di continuare le trattative.


L'inerzia del Se., il quale soltanto nel 2001 conferì mandato difensivo ad un diverso legale,, rende legittimo il comportamento del Ve., il quale - di fronte al rifiuto ad accettare l'offerta risarcitoria, disgiunto da nuove istruzioni o da un preciso mandato ad agire in giudizio - ritenne esaurito il proprio incarico stragiudiziale. Di conseguenza la prescrizione, verificatasi diciassette mesi dopo tale momento, non può essere considerata come fonte di responsabilità professionale del Ve. L'appello va pertanto respinto.


La reiezione concerne anche la liquidazione delle spese di primo grado che appare correttamente decisa e motivata.


P.Q.M.


La Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto Ma.Se. avverso la sentenza n. 758/05 del Tribunale di Arezzo, nella contumacia dell'appellato Fa.Ve., respinge l'appello confermando integralmente la sentenza di primo grado.


Così deciso in Firenze il 13 gennaio 2009.


Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2009.