Consiglio di Stato, sezione quinta, 18.8.2009 n. 5600
La questione sottoposta alla decisione della Sezione può essere così sintetizzata: se, all’atto di inquadramento in ruolo ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 20 maggio 1985, n. 207, spetti la qualifica di operatore professionale coordinatore o quella inferiore di operatore professionale collaboratore all’ostetrica interina, che non abbia acquisito ai sensi dei previgente ordinamento ospedaliero (art. 40 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128) la qualifica di ostetrica capo.
La Regione appellante sostiene la conformità dell’attribuzione, nel caso di specie, della qualifica di operatore professionale collaboratore.
L’argomentazione va condivisa sul rilievo che l’allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, contemplava, nell’ambito del profilo professionale di operatore professionale di 1^ categoria (nel quale sono confluite le figure professionali di capo sala, ostetrica, dietista, assistente sanitario, infermiere professionale, vigilatrice d’infanzia, infermiere psichiatrico con 2 anni di scuola e l’assistente per l’infanzia di cui alla legge n. 388/1976) due posizioni funzionali: di coordinatore e di collaboratore.
All’atto del passaggio al servizio sanitario nazionale la metodica di inquadramento era determinata dalle tabelle di equiparazione previste dall’allegato, giusta il disposto dell’articolo 64 del decreto presidenziale n. 761/1979....
LaPrevidenza.it, 06/10/2009
0883349269
3289677187
Avvocato
Diritto Civile - Diritto Penale - Lo Studio legale MENNEA offre servizi di consulenza legale nel settore civile e...
089757100
3287451985
Avvocato
Diritto del Lavoro, Diritto Scolastico, Diritto Sindacale, Diritto previdenziale