REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,quinta Sezione

ha pronunciato la seguente


DECISIONE

Numero 5600/2009


sul ricorso in appello n. 5424/1996 proposto dalla Regione Veneto in persona del Presidente della Giunta regionale in carica rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Por-toghesi, n. 12;

contro

la signora Luisa F. rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Paggi e Bruno Aguglia presso il quale ultimo elegge domicilio in Roma alla via Cicerone, n. 44;

e nei confronti

della U.S.L. n. 21 di Padova (ora U.L.S.S. n. 16) non costituitasi in giudizio;

per la riforma

della sentenza 3 aprile 1996, n. 518 del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sezione Prima;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata F.;

Viste le memorie prodotte a sostegno delle difese;

Visti gli atti tutti di causa;

Designato relatore alla pubblica udienza del 17 marzo 2009 il Consigliere Filoreto D’Agostino e uditi altresì l’avv. Aguglia;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue

FATTO

La signora Luisa F. aveva prestato dal 1981 servizio non di ruolo presso la U.l.s.s. n. 21 di Padova come ostetrica interina.

Intervenuta la legge 20 maggio 1985, n. 207, la dipendente veniva inquadrata come operatore professionale coordinatore (7°livello) in applicazione degli articoli 1 e 2 di quel provvedi-mento normativo.

La Regione riesaminava gli inquadramenti e disponeva l’annullamento dell’inquadramento nella qualifica di operatore professionale coordinatore, spettando all’interessata la qualifica inferiore di operatore professionale collaboratore (6°livello) (deliberazione di Giunta regionale 28 agosto 1992, n. 5079).

Avverso quel deliberato e i successivi atti di recepimento da parte dell’Unità sanitaria la signora F. promuoveva due vertenze avanti il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto.

Con la pronuncia in epigrafe impugnata quel Giudice, dopo alcune decisioni in rito, accoglieva il gravame avverso il deteriore inquadramento disposto dalla Regione.

La Regione Veneto ha impugnato quella sentenza, sostenendo la correttezza dell’inquadramento nella qualifica di operatore professionale collaboratore.

DIRITTO

La questione sottoposta alla decisione della Sezione può essere così sintetizzata: se, all’atto di inquadramento in ruolo ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 20 maggio 1985, n. 207, spetti la qualifica di operatore professionale coordinatore o quella inferiore di operatore professionale collaboratore all’ostetrica interina, che non abbia acquisito ai sensi dei previgente ordinamento ospedaliero (art. 40 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128) la qualifica di ostetrica capo.

La Regione appellante sostiene la conformità dell’attribuzione, nel caso di specie, della qualifica di operatore professionale collaboratore.

L’argomentazione va condivisa sul rilievo che l’allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, contemplava, nell’ambito del profilo professionale di operatore professionale di 1^ categoria (nel quale sono confluite le figure professionali di capo sala, ostetrica, dietista, assistente sanitario, infermiere professionale, vigilatrice d’infanzia, infermiere psichiatrico con 2 anni di scuola e l’assistente per l’infanzia di cui alla legge n. 388/1976) due posizioni funzionali: di coordinatore e di collaboratore.

All’atto del passaggio al servizio sanitario nazionale la metodica di inquadramento era determinata dalle tabelle di equiparazione previste dall’allegato, giusta il disposto dell’articolo 64 del decreto presidenziale n. 761/1979.

Il richiamato precetto stabiliva una precisa corrispondenza con le precedenti posizioni rivestite dal personale trasferito e, conseguentemente, recepiva, per quel tramite, anche le distinzioni organizzative presenti negli ordinamenti previgenti e, in particolar modo in quello ospedaliero.

L’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 distingueva tra ostetriche capo, poste alle dirette dipendenze del primario e dei sanitari e incaricate di dirigere e sorvegliare il servizio delle ostetriche e del personale di assistenza diretta e le ostetriche, poste alla dipendenza diretta dell’ostetrica capo, con il compito di coadiuvare i sanitari addetti alla divisione ostetrico-ginecologica, di assistere ai parti e agli interventi e nel curarne la preparazione.

Il rapporto sussistente tra l’ostetrica capo e le altre ostetriche è del tutto similare (anche per espresso riferimento contenuto nello stesso articolo 40 in correlazione con il successivo articolo 41) a quello tra capo sala e infermieri professionali.

E’ evidente come tale distinzione implichi in un soggetto le funzioni di coordinamento e negli altri una posizione di collaborazione.

Tali elementi sono stati sostanzialmente riprodotti nell’allegato 1 del d.P.R. n. 761/1979 attraverso l’articolazione del profilo professionale in due posizioni funzionali.

La signora F. non aveva conseguito in alcun modo la qualifica di ostetrica capo e nel 1980 aveva appena iniziato il proprio rapporto di lavoro interinale con unità sanitarie locali.

Ne consegue che la posizione funzionale ricoperta dalla stessa non poteva che essere quella di operatore professionale collaboratore e non quella superiore, giusta la precisa prescrizione contenuta nella norma in esame.

La controprova è offerta, per dir così, dalle successive disposizioni contrattuali di migliore inquadramento.

Ci riferisce all'articolo 117 del decreto del Presidente della Re-pubblica 20 maggio 1987, n. 270, che ha introdotto una norma particolare di primo inquadramento del seguente tenore: " Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le sottoindicate figure professionali, tali in posizione di ruolo e con l'incarico formalmente attribuito delle funzioni a fianco di ciascuna figura indicate alla data del 20 dicembre 1979, vengono così inquadrate:

g) seconda qualifica professionale (personale infermieristico) in possesso dello specifico titolo professionale e di livello differenziato o incarico di coordinamento - 7° livello;"

Discende con ogni evidenza dalla disposizione regolamentare su riportata come la signora F. non ricoprendo una posizione di ruolo alla data del 31 dicembre 1979 non avesse comunque titolo, anche con riguardo a disposizioni successive all’epoca della sua prima immissione in ruolo, ad ottenere il migliore inquadramento (C.d.S., V, 8 maggio 2002, n. 2459).

Va, infine, escluso che possano invocarsi le norme contenute nel decreto ministeriale 30 gennaio 1982 recante norme di attuazione della disciplina concorsuale per l’accesso a posizioni di lavoro nel servizio sanitario nazionale, come prevista dall’articolo 12 del d.P.R. n. 761 del 1979.

La disciplina recata in quel decreto ministeriale riguarda lo svolgimento dei pubblici concorsi, ipotesi che fuoriesce sicuramente dall’applicazione, propria del caso di specie, di una legge quale la n. 207 del 1985, che prevedeva si effettuasse una sanatoria attraverso inquadramenti diretti e non certo per il tramite di prove selettive.

Tanto premesso, è opportuno rilevare come l’articolo 77 di quel decreto ministeriale preveda quale titolo necessario per partecipare a concorso per posto di operatore professionale coordinatore una esperienza di ruolo di almeno tre anni.

Ciò testimonia, per quanto occorrer possa, la diversità tra le due posizioni funzionali anche alla stregua di parametri normativi preordinati comunque al riconoscimento delle posizioni lavorative acquisite dal dipendente.

L’appello va pertanto accolto.

Sembra equo compensare integralmente le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quinta accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge l’originario ricorso avverso la deliberazione della Giunta regionale del Veneto 28 agosto 1992, n. 5079 ed il consequenziale atto di recepimento dell’U.l.s.s.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità am-ministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 17 marzo 2009 con l’intervento dei Signori:

Stefano Baccarini Presidente

Filoreto D'Agostino Consigliere estensore

Claudio Marchitiello Consigliere

Aniello Cerreto Consigliere

Carlo Saltelli Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

f.to Filoreto D’Agostino f.to Stefano Baccarini


IL SEGRETARIO

f.to Rosi Graziano


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.18.08.2009

(Art. 55,L. 27/4/1982,n. 186)


IL DIRIGENTE

f.to Elisabetta Argiolas