Articolo del Prof. Avvocato Carlo Crapanzano
L’art. 157 c.p. sulla prescrizione è stato profondamente modificato dall’art. 6 della Legge 251/2005. A seguito della modifica, il primo e il quinto comma del medesimo articolo prevedono che “I. La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria” e “V. Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni”.
Condizioni per l'utilizzo del materiale
LaPrevidenza.it, 24/01/2008
0664522748
3383901238
Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...
Avvocato
Rapporti internazionali Italia - Svizzera