La prescrizione dei reati innanzi al Giudice di Pace

Avv. Prof. Carlo Crapanzano


L’art. 157 c.p. sulla prescrizione è stato profondamente modificato dall’art. 6 della Legge 251/2005. A seguito della modifica, il primo e il quinto comma del medesimo articolo prevedono che “I. La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria” e “V. Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni”.

La portata del quinto comma dell’articolo in esame non sembra lasciare alcun dubbio sul fatto che si tratti dei reati di competenza esclusiva del Giudice di Pace (rectius delle pene che dovrà applicare il Giudice di Pace).

Tale conclusione deriva dalla ovvia considerazione che le pene diverse da quella detentiva o da quella pecuniaria, riguardano la permanenza domiciliare e i lavori di pubblica utilità (cosiddette pene paradetentive) previste espressamente dal Decreto Legislativo 274/2000 sulla competenza penale del Giudice di Pace.

L’attuale legislazione, quindi, prevede termini di prescrizione di tre anni per le pene paradetentive e di sei anni per i delitti che prevedono la pena pecuniaria. Conseguentemente, la pena pecuniaria, che dovrebbe essere considerata meno grave di quella paradetentiva, ha un termine di prescrizione praticamente doppio rispetto ad una pena considerata molto più grave.

L’evidente lapsus legislativo ha indotto la Corte di Cassazione, con ordinanza 31 agosto-6 settembre 2006, n. 29786 a sottoporre all’esame della Corte Costituzionale il giudizio di legittimità sulla norma.

Ad oggi il Giudice delle Leggi non si è pronunciato e si pone il problema pratico dell’applicabilità dell’art. 157 sui procedimenti in corso.

E’ ovvio che, vigente la norma, l’eccezione preliminare sulla eventuale prescrizione sollevata dall’imputato dovrebbe essere accolta dal Giudice di Pace destinatario della richiesta (decorsi almeno tre anni e senza che vi siano atti interruttivi). Ma a ben guardare, è necessaria qualche breve considerazione.

Il problema pratico che si pone dinanzi il Giudice di Pace è molto semplice: ammesso che siano passati tre anni dal commesso delitto, verrà immediatamente emessa sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione, o sarà invece necessario un giudizio ex post ? Ad essere più chiari, nel momento in cui l’imputato eccepisce l’avvenuta prescrizione, come fa il Giudice ad accogliere la richiesta senza che ancora sappia quale teoricamente sarà la pena da applicare nel caso di eventuale condanna ? Perché è chiaro che se il Giudice dovrà condannare ad una pena paradetentiva, basterà il decorso di tre anni, ma se dovrà applicare la pena pecuniaria ne saranno necessari sei (o cinque se verrà applicata la disciplina previgente perchè più favorevole al reo). E la domanda conseguente è: come farà il Giudice di Pace a sapere in anticipo quale sarà la pena da applicare, se il processo non sarà prima debitamente istruito ?

Apparentemente, nel momento in cui dinanzi al Giudice di Pace viene eccepita la prescrizione del presunto reato, nulla quaestio sull’accoglimento immediato dell’eccezione. Ma nella considerazione astratta che la pena potenzialmente da irrogare, nel caso di accertata responsabilità penale del reo, non è conosciuta al momento dell’eccezione preliminare, ma sarà conosciuta solo a seguito dell’istruttoria dibattimentale, l’eccezione per così dire dovrà restare “dormiente” fino alla conclusione dell’istruttoria. Né sembra effettiva una considerazione diversa sol che si consideri che, accogliendo immediatamente l’eccezione di prescrizione, il Giudice avrà limitato a sé stesso la possibilità di valutare nel concreto se la pena da irrogare a seguito di istruttoria sarebbe stata paradetentiva o pecuniaria.

In attesa che si pronunci la Corte Costituzionale, la quale personalmente ritengo accoglierà l’incostituzionalità della norma, la soluzione per una corretta decisione è praticamente vincolata. Cioè nel caso di eccezione di avvenuta prescrizione il Giudice di Pace dovrà momentaneamente rigettarla motivando il rigetto per la mancata conoscenza, allo stato degli atti, dell’eventuale pena che sarà applicata; dovrà quindi istruire regolarmente il processo e solo al momento della decisione dovrà fare una semplice valutazione: nel caso di condanna, se la pena da applicare sarà paradetentiva accoglierà l’eccezione di prescrizione, se sarà pecuniaria la rigetterà (purchè non siano decorsi almeno cinque anni per la precedente normativa più favorevole). Ed ulteriormente, nel caso di accoglimento dell’eccezione di prescrizione, sarà utile l’applicazione dell’art. 531 c.p.p. non nella sua portata generale, ma con espresso riferimento al secondo comma, il quale testualmente prevede che “Il giudice provvede nello stesso modo quando vi è dubbio sull'esistenza di una causa di estinzione del reato”.

Avv. Prof. Carlo CRAPANZANO

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