Articolo del Dott. Luigi Risolo
E’ ammissibile l’applicazione della sanzione sancita dall’art. 53, comma 8, del D.P.R. n. 1124/1965, come modificata dall’art. 2 lett. b) della Legge n. 561/1993 nel caso in cui il datore di lavoro presenti tardivamente la denuncia di malattia professionale richiesta dall’Inail, sempre chè “l’Istituto stesso abbia trasmesso al datore unitamente alla richiesta di denuncia copia della certificazione medica di cui all’art. 53” del citato Decreto del Presidente della Repubblica. Ciò e la risultanza dell’Istanza di Interpello n. 5/2009 del 6 Febbraio 2009, del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, previo parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro. Il soggetto istante, chiedeva, per il tramite dell’istituto dell’interpello, parere in merito all’applicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria a carico del datore di lavoro nel caso “ di trasmissione tardiva della denuncia di malattia professionale esplicitamente richiestagli dall’Istituto assicuratore...
LaPrevidenza.it, 05/03/2009
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