La denuncia tardiva all’INAIL della malattia professionale. Sanzione
Amministrativa. Interpello n. 5/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali.
E’ ammissibile l’applicazione
della sanzione sancita dall’art.
53, comma 8, del D.P.R. n. 1124/1965, come modificata dall’art. 2 lett.
b) della Legge n. 561/1993 nel caso in cui il datore di lavoro presenti
tardivamente la denuncia di malattia professionale richiesta dall’Inail, sempre chè
“l’Istituto stesso abbia trasmesso al datore unitamente alla richiesta di
denuncia copia della certificazione medica di cui all’art. 53” del citato
Decreto del Presidente della Repubblica.
Ciò e la risultanza
dell’Istanza di Interpello n. 5/2009 del 6 Febbraio 2009, del Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per
l’Attività Ispettiva, previo parere della
Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro.
Introduzione.
Il soggetto istante, chiedeva, per il tramite dell’istituto dell’interpello, parere in merito all’applicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria a carico del datore di lavoro nel caso “ di trasmissione tardiva della denuncia di malattia professionale esplicitamente richiestagli dall’Istituto assicuratore, a seguito di «presentazione diretta» del relativo certificato medico da parte dell’assicurato all’Ente”, ai sensi dell’articolo 53, comma 8, del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 Giugno 1965 nr. 1124 (Gazzetta Ufficiale n. 257 del 13 ottobre 1965 - Suppl. ord.) intitolato “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, il quale punisce con ammenda i contravventori che non osservano le disposizioni sancite nel citato articolo (1) e nella misura sancita dall’articolo 2, lettera b), denominato dell’”Entità della somma dovuta”, della Legge 28 dicembre 1993, n. 561 (G.U. n. 17 del 22 gennaio 1997), avente ad oggetto la “Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi”, il quale statuisce che “da lire cinquecentomila a lire tre milioni per le violazioni indicate nelle lettere a), c), d) ed h) e per quelle di cui all'articolo 114, secondo e quarto comma. del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni”.
Normativa.
Il Ministero supporta la propria indicazione sulla scorta della normativa di seguito esposta, la quale lungo la direttrice del disposto legislativo ( Vedasi: il D.P.R. n. 1124/1965 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; il D.M. 26.1.1988 - Approvazione di delibere dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; la Legge 28 dicembre 1993, n. 561 - Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi), dei provvedimenti INAIL ( Circolare n. 22 del 02 Aprile 1998 e istruzioni operative del 02 Ottobre 2007 ), del provvedimento dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali 23 novembre 2006, e dell’Interpello n. 20/2007 del Ministero del Lavoro, ha dato fondamento a quanto chiarito oltre che fornito una “ratio legis” sul principio degli adempimenti, verso i quali è chiamato il datore di lavoro.
Nello specifico si ha che:
- l’articolo 52, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 Giugno 1965 nr. 1124, sancisce che “La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall'assicurato al datore di lavoro entro il termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente la denuncia.
- l’articolo 53, del citato Decreto, al comma 5, sancisce che “La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa sempre con le modalità di cui all'art. 13 dal datore di lavoro all'Istituto assicuratore, corredata da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia”.
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l’articolo 13, citato
nel punto precedente, del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 1124/1965 è modificato come segue. Il comma primo è così
sostituito: "La denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi, la denuncia degli infortuni e tutte le comunicazioni
all'Istituto assicuratore debbono essere fatte nella sede circoscrizionale
dell'Istituto assicuratore nella quale si svolgono i lavori, salvo una diversa
sede stabilita dall'Istituto medesimo, e sui moduli dallo stesso
predisposti". il comma 2 e il comma 3, introdotto
quest'ultimo dall'art. 17 della legge n. 251/1982,
sono soppressi.
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l’articolo 52, comma 1,
sancisce che “L'assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi
infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di
lavoro. Quando l'assicurato abbia trascurato di
ottemperare all'obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto
altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia fatto la denuncia ai termini
dell'articolo successivo, non è corrisposta l'indennità per i giorni
antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia
dell'infortunio”.
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l’articolo 53, ai commi
4, 5 e 6, sancisce che “La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico
debbono indicare, oltre alle generalità dell'operaio, il giorno e l'ora in cui
è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in
riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la
natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause
denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.
La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa sempre
con le modalità di cui all'art. 13 dal datore di
lavoro all'Istituto assicuratore, corredata da certificato medico, entro i
cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto
denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il
certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio
dell'ammalato e dei luogo dove questi si trova
ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata
dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore.
I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire
all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi
necessarie (Così sostituito dal D.M. 26-1-1988). Nella denuncia debbono essere, altresì, indicati le ore lavorate e il
salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti
quello dell'infortunio o della malattia professionale.
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con la Circolare INAIL
n. 22 del 2 aprile 1998 avente ad oggetto “Articolo 53 del Testo unico: sanzione amministrativa di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 561/1993. Chiarimenti
interpretativi e applicativi”, al punto 1 intitolato dei “Termini per la
presentazione delle denunce e dei certificati medici” prevede,
tra l’altro, che la denuncia di
infortunio sia inoltrata entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro
ne ha avuto notizia e deve essere corredata dal certificato medico; il datore
di lavoro deve sempre presentare la denuncia anche se l’assicurato invia il
certificato medico direttamente all’INAIL scavalcando di fatto il medesimo
datore.
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con istruzione
operativa del 2 Ottobre 2007 intitolate delle “Sanzioni amministrative e
diffida obbligatoria di cui all'art. 13 del D. Lgs. n.124/2004” avente ad oggetto “Sanzioni amministrative e
diffida obbligatoria di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 124/2004 – Estensione del potere di diffida al personale
amministrativo degli enti previdenziali. Articolo 53, commi 1 e 5, D.P.R. n.
1124/1965. Omessa o tardata denuncia di infortunio e
di malattia professionale”, è stabilito che “Nel caso in cui la
Sede riceva il certificato medico attestante l’infortunio o la malattia
professionale ma non riceva la denuncia, provvederà a richiedere la denuncia al
datore di lavoro con apposito atto istruttorio diversificato per infortunio e
malattia professionale come da moduli 1 e 1 bis allegati alla presente. Ove il
datore di lavoro provveda all’invio della denuncia entro i termini di legge (2), non si avvierà la
procedura sanzionatoria di cui alla legge n.
689/1981. Nel caso in cui la denuncia non pervenga
entro i suddetti termini, la Sede provvederà all’invio della diffida tramite il
modulo allegato alla lettera della Direzione Centrale rischi … Decorsi
inutilmente i termini previsti nell’atto di diffida per l’invio della denuncia
e per il pagamento della sanzione in misura minima, si procederà alla
contestazione della violazione ex art.16 l. 689/1981.
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con le Linee-guida per il trattamento di
dati dei dipendenti privati - 23 novembre 2006 (G.U. 7 dicembre
2006, n. 285)
Il Garante per la protezione dei dati personali sancisce , al punto 6.3
intitolato della “Denuncia all’Inail” che “Diversamente,
per dare esecuzione ad obblighi di comunicazione relativi a dati sanitari, in
taluni casi il datore di lavoro può anche venire a conoscenza delle condizioni
di salute del lavoratore. Tra le fattispecie più ricorrenti deve
essere annoverata la denuncia all’Istituto assicuratore (Inail)
avente ad oggetto infortuni e malattie professionali occorsi ai lavoratori;
essa, infatti, per espressa previsione normativa, deve essere corredata da
specifica certificazione medica (artt. 13 e 53 d.P.R. n. 1124/1965). In tali casi, pur essendo legittima
la conoscenza della diagnosi da parte del datore di lavoro, resta fermo a suo
carico l’obbligo di limitarsi a comunicare all’ente assistenziale
esclusivamente le informazioni sanitarie relative o collegate alla patologia
denunciata e non anche dati sulla salute relativi ad altre assenze che si siano
verificate nel corso del rapporto di lavoro, la cui eventuale comunicazione
sarebbe eccedente e non pertinente –con la conseguente loro inutilizzabilità–,
trattandosi di dati non rilevanti nel caso oggetto di denuncia (art. 11, commi
1 e 2 del Codice)”.
-
con precedente istanza
di interpello, n. 20/2007, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,
previo parere dell’Inail, aveva precisato, tra
l’altro, che “Invero è proprio la tempestività della denuncia – ed in questo
risiede la ratio della norma in questione – a consentire all’Istituto di
verificare dapprima, sulla base della documentazione amministrativa e medica
acquisita, il diritto all’indennizzabilità e di
procedere poi, nel più breve tempo possibile (e comunque non oltre il ventesimo
giorno dall’evento) alla liquidazione, in favore dell’assicurato,
dell’indennità per inabilità temporanea assoluta, calcolata sulla base della
retribuzione media giornaliera degli ultimi quindici giorni precedenti quello
dell’insorgenza della malattia professionale. Tale tempestività consente,
inoltre, di accertare anche eventuali postumi invalidanti di grado
indennizzabile…”.
Considerazioni Finali.
La presentazione della denuncia
di malattia professionale da parte del datore di lavoro, rappresenta per
l’istituto dell’infortunio e della malattia fondamentale, l’atto primo e
necessario affinché l’Inail possa svolgere il suo
compito istituzionale in merito al riconoscimento delle prestazioni assistenziali. Del resto va evidenziato che “la data di ricezione di richiesta della denuncia rimette in termini (cinque giorni) il datore
di lavoro per gli adempimenti di sua competenza, garantendo così a quest’ultimo la possibilità di rispettare agevolmente il
dettato normativo”.
Quindi anche il ritardo della presentazione della denuncia da
parte del datore di lavoro ovvero “l’ottemperanza all’obbligo oltre il termine
stabilito dalla legge, costituisce comunque una
condotta omissiva nell’arco temporale consentito per l’adempimento stesso,
potenzialmente idonea a ledere o a mettere in pericolo il bene giuridico
protetto dalla norma”.
Nulla può essere eccepito dato che anche
la normativa sulla privacy, oltre a quanto sancito da quella legislativa,
assicurativa e del Ministero del Lavoro ( per le questioni di loro competenza ), consente in determinati casi, come quello
oggetto della presente fattispecie, di trattare i dati inerenti lo stato di
salute del lavoratore se ciò è finalizzato ad adempimenti di Legge.
Dott. Rag.
Luigi Risolo
Note:
(1)
Art. 53. (si veda L. 10-5-1982, n. 251, art. 16, 4° e 5° comma) Il datore di lavoro è tenuto a denunciare
all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti
i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati
non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la
ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.
La denuncia dell'infortunio deve essere fatta con le modalità
di cui all'art. 13 entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha
avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico (Così sostituito
dal D.M. 26-1-1988).
Se
si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o
per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta
per telegrafo entro ventiquattro ore dall'infortunio.
Qualora
l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile
entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.
La
denuncia dell'infortunio ed il certificato medico debbono
indicare, oltre alle generalità dell'operaio, il giorno e l'ora in cui è
avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento
ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la
precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le
eventuali alterazioni preesistenti.
La
denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa sempre con le modalità di cui all'art. 13 dal datore di lavoro
all'Istituto assicuratore, corredata da certificato medico, entro i cinque
giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al
datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico
deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e dei luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione
particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di
quella rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto
assicuratore tutte le notizie che esso reputi
necessarie (Così sostituito dal D.M. 26-1-1988).
Nella
denuncia debbono essere, altresì, indicati le ore
lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni
precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale.
Per
gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la denuncia deve
essere fatta dal capitano o padrone preposto al comando della nave o del
galleggiante o, in caso di loro impedimento, dall'armatore all'Istituto
assicuratore e all'autorità portuale o consolare competente. Quando l'infortunio
si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve
essere fatta il giorno del primo approdo dopo l'infortunio. Il certificato
medico, che deve corredare la denuncia di infortunio,
deve essere rilasciato dal medico di bordo o, in mancanza di esso, da un medico
del luogo di primo approdo sia nel territorio nazionale sia all'estero.
I
contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con l'ammenda da lire
seimila a lire dodicimila (si veda L. 24-11-1981, n. 689, art. 35, 8° comma; L. 28-12-1993, n.
561, art. 1, comma 1, lett. d).
(2)
Si ricorda che per quanto riguarda gli
infortuni, il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 53, comma 1, T.U. ha
l’obbligo di inoltrare la denuncia all’Istituto
assicuratore entro due giorni da quello in cui ne ha avuto notizia ossia dal
giorno successivo a quello in cui ha ricevuto il certificato medico (cfr. circ. INAIL n. 22/1998). Per
quanto riguarda le malattie professionali, a norma dell’art. 53, comma 5, T.U., il termine è di cinque
giorni e decorre, come per gli infortuni dal giorno successivo alla ricezione
del certificato medico (cfr. circ.
INAIL n. 2271998). Da ciò consegue che solo ove il datore di lavoro non abbia
ricevuto il certificato medico prima della richiesta di invio
della denuncia da parte dell’INAIL, il termine decorrerà dalla data di
ricezione della richiesta stessa.