La denuncia tardiva all’INAIL della malattia professionale. Sanzione Amministrativa. Interpello n. 5/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

 

 

E’ ammissibile l’applicazione della sanzione sancita dall’art. 53, comma 8, del D.P.R. n. 1124/1965, come modificata dall’art. 2 lett. b) della Legge n. 561/1993 nel caso in cui il datore di lavoro presenti tardivamente la denuncia di malattia professionale richiesta dall’Inail, sempre chè “l’Istituto stesso abbia trasmesso al datore unitamente alla richiesta di denuncia copia della certificazione medica di cui all’art. 53” del citato Decreto del Presidente della Repubblica.

Ciò e la risultanza dell’Istanza di Interpello n. 5/2009 del 6 Febbraio 2009, del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, previo parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro.

 

Introduzione.

Il soggetto istante, chiedeva, per il tramite dell’istituto dell’interpello, parere in merito all’applicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria a carico del datore di lavoro nel caso “  di trasmissione tardiva della denuncia di malattia professionale esplicitamente richiestagli dall’Istituto assicuratore, a seguito di «presentazione diretta» del relativo certificato medico da parte dell’assicurato all’Ente”, ai sensi dell’articolo 53, comma 8, del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 Giugno 1965 nr. 1124 (Gazzetta Ufficiale n. 257 del 13 ottobre 1965 - Suppl. ord.) intitolato “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, il quale punisce con ammenda i contravventori che non osservano le disposizioni sancite nel citato articolo (1) e nella misura sancita dall’articolo 2, lettera b), denominato dell’”Entità della somma dovuta”, della Legge 28 dicembre 1993, n. 561 (G.U. n. 17 del 22 gennaio 1997), avente ad oggetto la “Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi”, il quale statuisce che “da lire cinquecentomila a lire tre milioni per le violazioni indicate nelle lettere a), c), d) ed h) e per quelle di cui all'articolo 114, secondo e quarto comma. del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni”.

 

Normativa.

Il Ministero supporta la propria indicazione sulla scorta della normativa di seguito esposta, la quale lungo la direttrice del disposto legislativo ( Vedasi: il D.P.R. n. 1124/1965 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; il D.M. 26.1.1988 - Approvazione di delibere dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; la  Legge 28 dicembre 1993, n. 561 - Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi), dei provvedimenti INAIL ( Circolare n. 22 del 02 Aprile 1998 e istruzioni operative del 02 Ottobre 2007 ), del provvedimento dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali 23 novembre 2006, e dell’Interpello n. 20/2007 del Ministero del Lavoro, ha dato fondamento a quanto chiarito oltre che fornito una “ratio legis” sul principio degli adempimenti, verso i quali è chiamato il  datore di lavoro.

Nello specifico si ha che:

-          l’articolo 52, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 Giugno 1965 nr. 1124, sancisce che “La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall'assicurato al datore di lavoro entro il termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente la denuncia.

-          l’articolo 53, del citato Decreto, al comma 5, sancisce che “La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa sempre con le modalità di cui all'art. 13 dal datore di lavoro all'Istituto assicuratore, corredata da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia”.

-          l’articolo 13, citato nel punto precedente, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 è modificato come segue. Il comma primo è così sostituito: "La denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi, la denuncia degli infortuni e tutte le comunicazioni all'Istituto assicuratore debbono essere fatte nella sede circoscrizionale dell'Istituto assicuratore nella quale si svolgono i lavori, salvo una diversa sede stabilita dall'Istituto medesimo, e sui moduli dallo stesso predisposti". il comma 2 e il comma 3, introdotto quest'ultimo dall'art. 17 della legge n. 251/1982, sono soppressi.

-          l’articolo 52, comma 1, sancisce che “L'assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia fatto la denuncia ai termini dell'articolo successivo, non è corrisposta l'indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio”.

-          l’articolo 53, ai commi 4, 5 e 6, sancisce che “La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico debbono indicare, oltre alle generalità dell'operaio, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti. La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa sempre con le modalità di cui all'art. 13 dal datore di lavoro all'Istituto assicuratore, corredata da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e dei luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie (Così sostituito dal D.M. 26-1-1988). Nella denuncia debbono essere, altresì, indicati le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale.

-          con la Circolare INAIL n. 22 del 2 aprile 1998 avente ad oggetto “Articolo 53 del Testo unico: sanzione amministrativa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 561/1993. Chiarimenti interpretativi e applicativi”, al punto 1 intitolato dei “Termini per la presentazione delle denunce e dei certificati medici” prevede, tra l’altro,  che la denuncia di infortunio sia inoltrata entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dal certificato medico; il datore di lavoro deve sempre presentare la denuncia anche se l’assicurato invia il certificato medico direttamente all’INAIL scavalcando di fatto il medesimo datore.

-          con istruzione operativa del 2 Ottobre 2007 intitolate delle “Sanzioni amministrative e diffida obbligatoria di cui all'art. 13 del D. Lgs. n.124/2004” avente ad oggetto “Sanzioni amministrative e diffida obbligatoria di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 124/2004 – Estensione del potere di diffida al personale amministrativo degli enti previdenziali. Articolo 53, commi 1 e 5, D.P.R. n. 1124/1965. Omessa o tardata denuncia di infortunio e di malattia professionale”, è stabilito che “Nel caso in cui la Sede riceva il certificato medico attestante l’infortunio o la malattia professionale ma non riceva la denuncia, provvederà a richiedere la denuncia al datore di lavoro con apposito atto istruttorio diversificato per infortunio e malattia professionale come da moduli 1 e 1 bis allegati alla presente. Ove il datore di lavoro provveda all’invio della denuncia entro i termini di legge (2), non si avvierà la procedura sanzionatoria di cui alla legge n. 689/1981. Nel caso in cui la denuncia non pervenga entro i suddetti termini, la Sede provvederà all’invio della diffida tramite il modulo allegato alla lettera della Direzione Centrale rischi … Decorsi inutilmente i termini previsti nell’atto di diffida per l’invio della denuncia e per il pagamento della sanzione in misura minima, si procederà alla contestazione della violazione ex art.16 l. 689/1981.

-          con le Linee-guida per il trattamento di dati dei dipendenti privati - 23 novembre 2006 (G.U. 7 dicembre 2006, n. 285) Il Garante per la protezione dei dati personali sancisce , al punto 6.3 intitolato della “Denuncia all’Inail” che “Diversamente, per dare esecuzione ad obblighi di comunicazione relativi a dati sanitari, in taluni casi il datore di lavoro può anche venire a conoscenza delle condizioni di salute del lavoratore. Tra le fattispecie più ricorrenti deve essere annoverata la denuncia all’Istituto assicuratore (Inail) avente ad oggetto infortuni e malattie professionali occorsi ai lavoratori; essa, infatti, per espressa previsione normativa, deve essere corredata da specifica certificazione medica (artt. 13 e 53 d.P.R. n. 1124/1965). In tali casi, pur essendo legittima la conoscenza della diagnosi da parte del datore di lavoro, resta fermo a suo carico l’obbligo di limitarsi a comunicare all’ente assistenziale esclusivamente le informazioni sanitarie relative o collegate alla patologia denunciata e non anche dati sulla salute relativi ad altre assenze che si siano verificate nel corso del rapporto di lavoro, la cui eventuale comunicazione sarebbe eccedente e non pertinente –con la conseguente loro inutilizzabilità–, trattandosi di dati non rilevanti nel caso oggetto di denuncia (art. 11, commi 1 e 2 del Codice)”.

-          con precedente istanza di interpello, n. 20/2007, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, previo parere dell’Inail, aveva precisato, tra l’altro, che “Invero è proprio la tempestività della denuncia – ed in questo risiede la ratio della norma in questione – a consentire all’Istituto di verificare dapprima, sulla base della documentazione amministrativa e medica acquisita, il diritto all’indennizzabilità e di procedere poi, nel più breve tempo possibile (e comunque non oltre il ventesimo giorno dall’evento) alla liquidazione, in favore dell’assicurato, dell’indennità per inabilità temporanea assoluta, calcolata sulla base della retribuzione media giornaliera degli ultimi quindici giorni precedenti quello dell’insorgenza della malattia professionale. Tale tempestività consente, inoltre, di accertare anche eventuali postumi invalidanti di grado indennizzabile…”.


Considerazioni Finali.

La presentazione della denuncia di malattia professionale da parte del datore di lavoro, rappresenta per l’istituto dell’infortunio e della malattia fondamentale, l’atto primo e necessario affinché l’Inail possa svolgere il suo compito istituzionale in merito al riconoscimento delle prestazioni assistenziali. Del resto va evidenziato che “la data di ricezione di richiesta della denuncia rimette in termini (cinque giorni) il datore di lavoro per gli adempimenti di sua competenza, garantendo così a quest’ultimo la possibilità di rispettare agevolmente il dettato normativo”.

Quindi anche il ritardo della presentazione della denuncia da parte del datore di lavoro ovvero “l’ottemperanza all’obbligo oltre il termine stabilito dalla legge, costituisce comunque una condotta omissiva nell’arco temporale consentito per l’adempimento stesso, potenzialmente idonea a ledere o a mettere in pericolo il bene giuridico protetto dalla norma”.

Nulla può essere eccepito dato che anche la normativa sulla privacy, oltre a quanto sancito da quella legislativa, assicurativa e del Ministero del Lavoro ( per le questioni di loro competenza ),  consente in determinati casi, come quello oggetto della presente fattispecie, di trattare i dati inerenti lo stato di salute del lavoratore se ciò è finalizzato ad adempimenti di Legge.

 

Dott. Rag. Luigi Risolo

 

 

Note:

(1) Art. 53. (si veda L. 10-5-1982, n. 251, art. 16, 4° e 5° comma) Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta con le modalità di cui all'art. 13 entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico (Così sostituito dal D.M. 26-1-1988).

Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall'infortunio.

Qualora l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.

La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico debbono indicare, oltre alle generalità dell'operaio, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.

La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa sempre con le modalità di cui all'art. 13 dal datore di lavoro all'Istituto assicuratore, corredata da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e dei luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie (Così sostituito dal D.M. 26-1-1988).

Nella denuncia debbono essere, altresì, indicati le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale.

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la denuncia deve essere fatta dal capitano o padrone preposto al comando della nave o del galleggiante o, in caso di loro impedimento, dall'armatore all'Istituto assicuratore e all'autorità portuale o consolare competente. Quando l'infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo dopo l'infortunio. Il certificato medico, che deve corredare la denuncia di infortunio, deve essere rilasciato dal medico di bordo o, in mancanza di esso, da un medico del luogo di primo approdo sia nel territorio nazionale sia all'estero.

I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con l'ammenda da lire seimila a lire dodicimila (si veda L. 24-11-1981, n. 689, art. 35, 8° comma;  L. 28-12-1993, n. 561, art. 1, comma 1, lett. d).

(2) Si ricorda che per quanto riguarda gli infortuni, il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 53, comma 1, T.U. ha l’obbligo di inoltrare la denuncia all’Istituto assicuratore entro due giorni da quello in cui ne ha avuto notizia ossia dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto il certificato medico (cfr. circ. INAIL n. 22/1998). Per quanto riguarda le malattie professionali, a norma dell’art. 53, comma 5, T.U., il termine è di cinque giorni e decorre, come per gli infortuni dal giorno successivo alla ricezione del certificato medico (cfr. circ. INAIL n. 2271998). Da ciò consegue che solo ove il datore di lavoro non abbia ricevuto il certificato medico prima della richiesta di invio della denuncia da parte dell’INAIL, il termine decorrerà dalla data di ricezione della richiesta stessa.