Cassazione civile sez. lav., sentenza 13 dicembre 2010 n. 25150
L.G. Convenne in giudizio la W.S. Massmedia spa (poi divenuta W.S. Italia spa e, da ultimo, CMGRP Italia spa) chiedendo che venisse accertata la natura subordinata del pregresso rapporto di lavoro, con il riconoscimento della qualifica dirigenziale ai sensi del CCNL di settore oppure di direttore responsabile di redazione ai sensi del CCNL giornalisti e che venisse dichiarata l’illegittimità del suo licenziamento, con i consequenziali provvedimenti. Il Giudice adito respinse il ricorso.
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 18.4 – 29.6.2007, rigettò l’impugnazione proposta dal L., osservando, a sostegno del decisum, quanto segue:
• andava confermata la pronuncia di prime cure secondo la quale, avendo agito il L. in base a deleghe del Consiglio d’Amministrazione per attività di governo della Società, non erano stati forniti elementi di prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
• nel suddetto contesto fattuale la posizione lavorativa subordinata di dirigente nell’ambito della stessa Società avrebbe dovuto risultare chiaramente dalla volontà espressa dalle parti o da elementi oggettivi inequivoci di assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della Società nel suo complesso;
• le parti avevano formalizzato il rapporto per le prestazioni del L. con un contratto di collaborazione autonoma (con decorrenza 3.10.2000 – 31.12.2002), nel quale era stato specificato che l’attività di direzione delle attività ivi indicate avrebbe dovuto essere svolta senza vincoli di orario, con compenso in parte fisso e in parte variabile collegato al raggiungimento di risultati;
• la circostanza che, nel frattempo, fossero intercorse trattative per la conclusione di un rapporto di lavoro subordinato, non era certo incompatibile con la continuazione con il contratto di collaborazione e il fatto che il costituendo rapporto di lavoro subordinato prevedesse riferimenti gerarchici al Presidente e al Direttore operativo, non implicava che già vi fosse una situazione di subordinazione gerarchica...
LaPrevidenza.it, 01/02/2011
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