LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Sentenza 13 dicembre 2010 n. 25150



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. FOGLIA Raffaele - Presidente -

Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -

Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere -

Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere -


ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 3907/2008 proposto da:


L.G., - ricorrente -


contro

CMGRP – controricorrente -

avverso la sentenza n. 615/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 29/06/2007 R.G.N. 939/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2010 dal Consigliere Dott. BANDINI Gianfranco;

udito l’Avvocato FAGLIANI GABRIELE per delega FERRATI PAOLO; udito l’Avvocato BOTTINI ALDO;

udito il P.M. In persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per: in via principale inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.

Fatto


L.G. Convenne in giudizio la W.S. Massmedia spa (poi divenuta W.S. Italia spa e, da ultimo, CMGRP Italia spa) chiedendo che venisse accertata la natura subordinata del pregresso rapporto di lavoro, con il riconoscimento della qualifica dirigenziale ai sensi del CCNL di settore oppure di direttore responsabile di redazione ai sensi del CCNL giornalisti e che venisse dichiarata l’illegittimità del suo licenziamento, con i consequenziali provvedimenti. Il Giudice adito respinse il ricorso.

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 18.4 – 29.6.2007, rigettò l’impugnazione proposta dal L., osservando, a sostegno del decisum, quanto segue:

• andava confermata la pronuncia di prime cure secondo la quale, avendo agito il L. in base a deleghe del Consiglio d’Amministrazione per attività di governo della Società, non erano stati forniti elementi di prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato;

• nel suddetto contesto fattuale la posizione lavorativa subordinata di dirigente nell’ambito della stessa Società avrebbe dovuto risultare chiaramente dalla volontà espressa dalle parti o da elementi oggettivi inequivoci di assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della Società nel suo complesso;

• le parti avevano formalizzato il rapporto per le prestazioni del L. con un contratto di collaborazione autonoma (con decorrenza 3.10.2000 – 31.12.2002), nel quale era stato specificato che l’attività di direzione delle attività ivi indicate avrebbe dovuto essere svolta senza vincoli di orario, con compenso in parte fisso e in parte variabile collegato al raggiungimento di risultati;

• la circostanza che, nel frattempo, fossero intercorse trattative per la conclusione di un rapporto di lavoro subordinato, non era certo incompatibile con la continuazione con il contratto di collaborazione e il fatto che il costituendo rapporto di lavoro subordinato prevedesse riferimenti gerarchici al Presidente e al Direttore operativo, non implicava che già vi fosse una situazione di subordinazione gerarchica;

• la deduzione del L. secondo cui, a partire dal 16.12.2002, egli era presentato all’interno ed all’esterno dell’azienda come direttore responsabile della nuova divisione unificata Comunicazione Finanziaria, mentre il surricordato contratto scadeva al 31.12.2002, non poteva ritenersi sufficiente ai fini della prova di una novazione del rapporto da autonomo a subordinato e dava, semmai, evidenza di una situazione nella quale le parti cercavano un accordo per la costituzione di un nuovo assetto dei complessi rapporti tra il L. e la Società, in una situazione nella quale lo stesso rivestiva sia cariche amministrative per le deleghe del Consiglio d’Amministrazione, sia svolgeva attività operative inerenti all’oggetto sociale, che avevano trovato formale riconoscimento nel ridetto contratto di collaborazione;

successivamente alla scadenza contrattuale, il L. aveva continuato ad essere socio amministratore e i compensi, peraltro aumentati, avevano continuato ad essere deliberati dal Consiglio d’Amministrazione come collaborazione autonoma;

• dalle circostanze dedotte a prova testimoniale non potevano dedursi elementi incompatibili con prestazioni non di natura subordinata.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, L. G. ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

L’intimata CMGRP Italia spa ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.


Diritto


1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione, assumendo che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che la sua domanda avesse ad oggetto la novazione del proprio rapporto di lavoro da autonomo a dipendente, anziché nella richiesta di accertamento della simulazione del rapporto autonomo in situazione sostanziale di lavoro dipendente.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte territoriale erroneamente individuato i presupposti della domanda. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale deciso in merito alla dibattuta questione attinente alla qualifica di lavoratore autonomo in contrapposizione al cosiddetto rapporto organico ovvero alla riconducibilità delle attività svolte esclusivamente nell’ambito della formale attribuzione della delega quale consigliere, benché le prove offerte, testimoniali e documentali, mirassero a dimostrare il persistente svolgimento di un ruolo di lavoratore dipendente.

2. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis alla presente controversia) è inammissibile il motivo del ricorso per cassazione che si concluda con la formulazione di un quesito di diritto in alcun modo riferibile alla fattispecie o che sia comunque assolutamente generico (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 36/2007).

Il quesito di diritto formulato a conclusione del secondo motivo di ricorso recita testualmente: “Dica la Corte se la individuazione dei fatti della cui prova è onerato, ai sensi dell’art. 2967 c.c., chi voglia far valere in giudizio un diritto, spetti alla parte stessa o al giudice”.

Tale quesito risulta assolutamente svincolato dalle peculiarità de caso all’esame, tanto che, nella sua genericità, potrebbe essere riferito a qualsivoglia controversia giudiziaria; consegue quindi l’inammissibilità del motivo.

3. Il primo e il terzo motivo, tra loro connessi, vanno esaminati congiuntamente.

Costituisce consolidato orientamento di questa Corte che l’elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore – che necessita della prova di idonei indici rivelatori, incombente sullo stesso lavoratore – al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell’organizzazione aziendale; pertanto, gli altri elementi, quali l’assenza di rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire gli indici rivelatori, complessivamente considerati e tali da prevalere sull’eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, attraverso i quali diviene evidente nel caso concreto l’essenza del rapporto, e cioè la subordinazione, mediante la valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze processuali; la relativa valutazione di fatto di tali elementi è rimessa al giudice del merito, con la conseguenza che essa, se risulta immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove, invece, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 4171/2006;

21028/2006).

Al contempo è stato affermato che anche ai lavoratori autonomi, ai soci di fatto o agli associati in partecipazione possono essere impartite (dai datori di lavoro o dai consociati) direttive o indicazioni in ordine allo svolgimento del lavoro, senza che, per ciò solo, possa ritenersi inequivocamente provata l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, caratterizzato invece da un più pregnante vincolo di natura personale, che impone al dipendente di assoggettarsi al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, ponendo a disposizione di questi le proprie energie lavorative, adeguandosi ai suoi ordini e sottoponendosi al suo controllo nello svolgimento della prestazione (cfr, ex plurimis, Cass., n. 19352/2003).

La Corte territoriale, come emerge dal percorso motivazionale seguito, esauriente e privo di vizi logici, ha fatto puntuale applicazione di tali criteri discretivi, avendo ben presente che oggetto della domanda era proprio la (pretesa) sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ancorché l’attività svolta fosse stata qualificata come di collaborazione; il riferimento alla novazione è stato poi fatto con riferimento alle trattative in corso tra le parti per addivenire ad una diversa regolamentazione del rapporto e non costituisce affatto sintomo di un erroneo apprezzamento del contenuto della domanda. Il profilo di censura concernente la mancata valorizzazione ovvero ammissione di prove asseritamente dimostrative della subordinazione risulta inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non essendo stato ivi riportato il contenuto (in tesi decisivo) della prove documentali pretesamente non esaminate e delle prove testimoniali non ammesse. 4. In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.


P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 42,00, oltre ad Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2010