martedì, 13 ottobre 2026

L' indennità integrativa speciale nel transito da regime di ausiliaria a regime di quiescenza non può essere calcolata nella base pensionabile

Corte dei Conti, II Sezione di Appello, Sentenza 19.1.2009 n. 260

 

Con l'impugnata sentenza la sezione giurisdizionale per la Regione Liguria ha riconosciuto al signor Luca Ghittoni, cessato dal servizio con il grado di contrammiraglio a decorrere dal 28 dicembre 1993, dalla stessa data collocato in ausiliaria e successivamente, dal 28 dicembre 2000, definitivamente collocato nella riserva, il diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico privilegiato, dalla data del transito nella riserva, con inclusione nella base pensionabile della indennità integrativa speciale nella misura intera, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e la corresponsione della rivalutazione e degli arretrati. Ha ritenuto il primo giudice “che la rideterminazione del trattamento, in seguito al mutamento di status (transito dall'ausiliaria alla riserva) debba considerarsi una vera e propria liquidazione della pensione” successiva all'entrata in vigore della legge 724/1994. Avverso tale pronuncia ha interposto appello il Ministero della difesa censurandone l'illegittimità per violazione di legge ed evidenziando la natura della posizione di ausiliaria, che non è da considerare posizione di servizio attivo, ma è da intendersi quale posizioni di congedo a tutti gli effetti, a cui sono connessi particolari obblighi, che non ne mutano assolutamente la natura di posizione di quiescenza. L'appellante ministero ha rilevato, quindi, che l'ufficiale è cessato dal servizio anteriormente all'applicazione degli effetti giuridici della norma di cui al comma 3, della legge 724/994, che invece si applica ai trattamenti pensionistici aventi decorrenza dal 2 gennaio 1295. Come nota del 2 marzo 2004 l'appellato ha insistito per l'inserimento della I.I.S. del trattamento pensionistico richiamando all'uopo il precedente giurisprudenziale di cui alla sentenza della Corte dei conti n. 376/2001 dei 4.12.2001.

 

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LaPrevidenza.it, 23/02/2009

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