REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

dott. Carmelo Geraci                                                Presidente

dott. Stefano Imperiali                                             Consigliere

dott. Mario Pischedda                                         Consigliere 

dott. Josef Hermann Rössler                                  Consigliere rel.

dott. Angela Silveri                                                             Consigliere

Udito all’ odierna udienza del 4.12.2008 il magistrato relatore dott. Josef Hermann Rössler, non rappresentate le  parti;  

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull’appello n. 19380 del registro di segreteria, proposto dal Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare – Divisione 18^, nei confronti del sig. Luca Ghittoni e avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria n. 913 depositata in data 10.11.2003.

Ritenuto in

FATTO

Con l'impugnata sentenza la sezione giurisdizionale per la Regione Liguria ha riconosciuto al signor Luca Ghittoni, cessato dal servizio con il grado di contrammiraglio a decorrere dal 28 dicembre 1993, dalla stessa data collocato in ausiliaria e successivamente, dal 28 dicembre 2000, definitivamente collocato nella riserva, il diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico privilegiato, dalla data del transito nella riserva, con inclusione nella base pensionabile della indennità integrativa speciale nella misura intera, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e la corresponsione della rivalutazione e degli arretrati. Ha ritenuto il primo giudice “che la rideterminazione del trattamento, in seguito al mutamento di status (transito dall'ausiliaria alla riserva) debba considerarsi una vera e propria liquidazione della pensione” successiva all'entrata in vigore della legge 724/1994.

Avverso tale pronuncia ha interposto appello il Ministero della difesa censurandone l'illegittimità per violazione di legge ed evidenziando la natura della posizione di ausiliaria, che non è da considerare posizione di servizio attivo, ma è da intendersi quale posizioni di congedo a tutti gli effetti, a cui sono connessi particolari obblighi, che non ne mutano assolutamente la natura di posizione di quiescenza.

L'appellante ministero ha rilevato, quindi, che l'ufficiale è cessato dal servizio anteriormente all'applicazione degli effetti giuridici della norma di cui al comma 3, della legge 724/994, che invece si applica ai trattamenti pensionistici aventi decorrenza dal 2 gennaio 1295.

Come nota del 2 marzo 2004 l'appellato ha insistito per l'inserimento della I.I.S. del trattamento pensionistico richiamando all'uopo il precedente giurisprudenziale di cui alla sentenza della Corte dei conti n. 376/2001 dei 4.12.2001.

Con ordinanza del 18 maggio 2004 la Sezione seconda giurisdizionale d’appello ha accolto la domanda di sospensione degli effetti della sentenza di primo grado avanzata dal ministero appellante.

DIRITTO

L'appello dell'amministrazione è fondato e merita accoglimento.

Osserva il collegio che ai sensi dell'articolo 15 comma 3 legge 23 dicembre 1994 n. 724, e “con decorrenza dal 1° gennaio 1995” la pensione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche “viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa speciale ovvero l'indennità di contingenza, ovvero l'assegno per il costo della vita spettante”.

Fino a quella data l'indennità integrativa speciale costituiva un assegno accessorio non computabile nello stipendio pensionabile. Stante il carattere irretroattivo della norma citata il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nella base pensionabile non può essere esteso a favore dei soggetti collocati a riposo anteriormente alla data suddetta del 1° gennaio 1995.

Infatti, la consolidata e da questo collegio condivisa giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che quella dell'ausiliaria è una posizione di quiescenza, che viene meno solo per coloro che siano stati richiamati in servizio quando il richiamo si è protratto per almeno un anno (ex multis n. 174, n. 259, n. 200, n. 26 del 2007, n. 380, n. 321, n. 302, n. 278, n.112, n. 89, n. 68, n. 64, n. 63, n. 46, n. 27 del 2006, n. 357, n. 333, n.164 del 2005, n. 277, n. 21, n.10 del 2004, n.236, n. 335 del 2003). Anche le Sezioni riunite di questa Corte, chiamati a pronunziarsi sul punto, con sentenza n. 6/QM/2006 hanno dichiarato inammissibile la questione riproposta in presenza di questo consolidato orientamento.

Ritiene pertanto questo collegio che l'ufficiale collocato in posizione di ausiliaria non è più in servizio attivo e quindi non può dirsi equiparato al personale ancora in servizio (quali gli ufficiali in servizio permanente effettivo), nonostante che egli permanga a disposizione dell'amministrazione per un'eventuale richiamo.

L'ufficiale in ausiliaria, secondo l'espressa dizione dell'articolo 3 legge 10 aprile 1954 n. 113, appartiene alla categoria degli ufficiali in congedo per i quali il rapporto di impiego è solo pregresso (cfr.in tal senso anche Cass. 3 dicembre 1990 n. 11548, SS.UU., ord. 15 novembre 2002 n. 16164 e Cons.Stato, IV sez. 7 ottobre 1998 n. 1295).

Ne consegue che il trattamento economico dell'ufficiale in ausiliaria è un vero e proprio trattamento di quiescenza sia pure provvisorio, inerente ad una posizione di stato equiparabile a quella di congedo anche se suscettibile di essere interrotta dal richiamo, nel qual caso è assimilabile alla posizione di dipendente in servizio attivo.

Nella fattispecie in esame il signor Luca Ghittoni è cessato dal servizio prima del 1° gennaio 1995 ed è rimasto nella posizione di ausiliaria senza essere richiamato in servizio. Ne consegue che egli, beneficiario di pensione già liquidata prima di tale data, non può fruire del conglobamento dell'indennità integrativa speciale nella base pensionabile, introdotto dal ricordato art. 15, comma 3 legge 724/1994, in assenza di una disposizione esplicita che estenda l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base pensionabile anche nei confronti dei trattamenti di quiescenza liquidati antecedentemente al 1º gennaio 1995.

Va dunque accolto l'appello e conseguentemente riformata la sentenza impugnata.

Non risultando spese di patrocinio non vi è luogo di pronuncia sulle stesse.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria ragione ed istanza reietta,

ACCOGLIE

l'appello iscritto al n. 19380 proposto dal Ministero della difesa con atto notificato in data 20.12.2003 nei confronti del signor Luca Ghittoni, e per l'effetto

ANNULLA

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria n. 913 depositata in data 10 novembre 2003.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2008.

L'estensore                                                Il Presidente

(Josef Hermann Rössler)                                     (Carmelo Geraci)

F.to Josef Hermann Rössler                                  F.to Carmelo Geraci

                        Depositata in Segreteria il 19 gennaio 2009

                        Il Direttore della Segreteria            F.to Andreana BASOLI