REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
composta dai seguenti magistrati:
dott. Carmelo Geraci Presidente
dott. Stefano Imperiali Consigliere
dott. Mario Pischedda Consigliere
dott. Josef Hermann Rössler Consigliere
rel.
dott. Angela Silveri Consigliere
Udito all’ odierna udienza del 4.12.2008 il magistrato relatore dott. Josef
Hermann Rössler, non rappresentate le
parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio sull’appello n. 19380 del registro di segreteria, proposto dal
Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare –
Divisione 18^, nei confronti del sig. Luca Ghittoni e avverso la sentenza della
Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria n. 913 depositata in data
10.11.2003.
Ritenuto in
FATTO
Con l'impugnata sentenza la sezione giurisdizionale per la Regione Liguria
ha riconosciuto al signor Luca Ghittoni, cessato dal servizio con il grado di
contrammiraglio a decorrere dal 28 dicembre 1993, dalla stessa data collocato
in ausiliaria e successivamente, dal 28 dicembre 2000, definitivamente
collocato nella riserva, il diritto alla liquidazione del trattamento
pensionistico privilegiato, dalla data del transito nella riserva, con
inclusione nella base pensionabile della indennità integrativa speciale nella
misura intera, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e la corresponsione della rivalutazione e degli arretrati. Ha
ritenuto il primo giudice “che la rideterminazione del trattamento, in seguito
al mutamento di status (transito dall'ausiliaria alla riserva) debba
considerarsi una vera e propria liquidazione della pensione” successiva
all'entrata in vigore della legge 724/1994.
Avverso tale pronuncia ha interposto appello il Ministero della difesa
censurandone l'illegittimità per violazione di legge ed evidenziando la natura
della posizione di ausiliaria, che non è da considerare posizione di servizio
attivo, ma è da intendersi quale posizioni di congedo a tutti gli effetti, a
cui sono connessi particolari obblighi, che non ne mutano assolutamente la
natura di posizione di quiescenza.
L'appellante ministero ha rilevato, quindi, che l'ufficiale è cessato dal
servizio anteriormente all'applicazione degli effetti giuridici della norma di
cui al comma 3, della legge 724/994, che invece si applica ai trattamenti
pensionistici aventi decorrenza dal 2 gennaio 1295.
Come nota del 2 marzo 2004 l'appellato ha insistito per l'inserimento della
I.I.S. del trattamento pensionistico richiamando all'uopo il precedente
giurisprudenziale di cui alla sentenza della Corte dei conti n. 376/2001 dei
4.12.2001.
Con ordinanza del 18 maggio 2004 la Sezione seconda giurisdizionale
d’appello ha accolto la domanda di sospensione degli effetti della sentenza di
primo grado avanzata dal ministero appellante.
DIRITTO
L'appello dell'amministrazione è fondato e merita accoglimento.
Osserva il collegio che ai sensi dell'articolo 15 comma 3 legge 23 dicembre
1994 n. 724, e “con decorrenza dal 1° gennaio 1995” la pensione dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche “viene determinata sulla base degli elementi
retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa
speciale ovvero l'indennità di contingenza, ovvero l'assegno per il costo della
vita spettante”.
Fino a quella data l'indennità integrativa speciale costituiva un assegno
accessorio non computabile nello stipendio pensionabile. Stante il carattere
irretroattivo della norma citata il conglobamento dell'indennità integrativa
speciale nella base pensionabile non può essere esteso a favore dei soggetti
collocati a riposo anteriormente alla data suddetta del 1° gennaio 1995.
Infatti, la consolidata e da questo collegio condivisa giurisprudenza di
questa Corte ha chiarito che quella dell'ausiliaria è una posizione di
quiescenza, che viene meno solo per coloro che siano stati richiamati in
servizio quando il richiamo si è protratto per almeno un anno (ex multis n. 174, n. 259, n. 200, n. 26
del 2007, n. 380, n. 321, n. 302, n. 278, n.112, n. 89, n. 68, n. 64, n. 63, n.
46, n. 27 del 2006, n. 357, n. 333, n.164 del 2005, n. 277, n. 21, n.10 del
2004, n.236, n. 335 del 2003). Anche le Sezioni riunite di questa Corte,
chiamati a pronunziarsi sul punto, con sentenza n. 6/QM/2006 hanno dichiarato
inammissibile la questione riproposta in presenza di questo consolidato orientamento.
Ritiene pertanto questo collegio che l'ufficiale collocato in posizione di
ausiliaria non è più in servizio attivo e quindi non può dirsi equiparato al
personale ancora in servizio (quali gli ufficiali in servizio permanente
effettivo), nonostante che egli permanga a disposizione dell'amministrazione
per un'eventuale richiamo.
L'ufficiale in ausiliaria, secondo l'espressa dizione dell'articolo 3 legge
10 aprile 1954 n. 113, appartiene alla categoria degli ufficiali in congedo per
i quali il rapporto di impiego è solo pregresso (cfr.in tal senso anche Cass. 3
dicembre 1990 n. 11548, SS.UU., ord. 15 novembre 2002 n. 16164 e Cons.Stato, IV
sez. 7 ottobre 1998 n. 1295).
Ne consegue che il trattamento economico dell'ufficiale in ausiliaria è un
vero e proprio trattamento di quiescenza sia pure provvisorio, inerente ad una
posizione di stato equiparabile a quella di congedo anche se suscettibile di
essere interrotta dal richiamo, nel qual caso è assimilabile alla posizione di
dipendente in servizio attivo.
Nella fattispecie in esame il signor Luca Ghittoni è cessato dal servizio
prima del 1° gennaio 1995 ed è rimasto nella posizione di ausiliaria senza
essere richiamato in servizio. Ne consegue che egli, beneficiario di pensione
già liquidata prima di tale data, non può fruire del conglobamento
dell'indennità integrativa speciale nella base pensionabile, introdotto dal
ricordato art. 15, comma 3 legge 724/1994, in assenza di una disposizione
esplicita che estenda l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella
base pensionabile anche nei confronti dei trattamenti di quiescenza liquidati
antecedentemente al 1º gennaio 1995.
Va dunque accolto l'appello e conseguentemente riformata la sentenza
impugnata.
Non risultando spese di patrocinio non vi è luogo di pronuncia sulle
stesse.
P.Q.M.
La Corte dei conti, sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello,
definitivamente pronunciando, ogni contraria ragione ed istanza reietta,
ACCOGLIE
l'appello iscritto al n. 19380 proposto dal Ministero della difesa con atto notificato in data 20.12.2003 nei confronti del signor Luca Ghittoni, e per l'effetto
ANNULLA
la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria n. 913
depositata in data 10 novembre 2003.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2008.
L'estensore Il Presidente
(Josef Hermann Rössler) (Carmelo Geraci)
F.to Josef Hermann Rössler F.to Carmelo Geraci
Depositata in Segreteria il 19
gennaio 2009
Il Direttore della Segreteria F.to Andreana BASOLI