Corte di cassazione, sez. lavoro, Ordinanza 16.10.2008 n. 25275 - Dott. Andrea Costa
Con ordinanza n°16102 del 9 luglio 2009, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto una questione interpretativa posta dalla Sezione Lavoro della stessa Corte.
Una docente si era venuta a trovare in una situazione di conflittualità con i colleghi, nonché con gli alunni e le loro famiglie. Da qui, la scelta dell'amministrazione di procedere al trasferimento per incompatibilità ambientale. La docente si doleva della decisione e con sentenze in primo e secondo grado, vedeva accolte le sue perché la docente godeva dei benefici della Legge 104
Le Sezioni Unite della Cassazione, investite della questione, hanno affermato che il diritto del familiare lavoratore, che assiste con continuità un familiare portatore di handicap, a non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso, non può essere invocato ove il lavoratore versi in una situazione di incompatibilità ambientale.
Pur riconoscendo che l'interesse della persona handicappata si pone come limite esterno del potere datoriale di trasferimento, disciplinato in via generale dall'art. 2103 c.c., in modo tale da prevalere sulle ordinarie esigenze produttive e organizzative del datore di lavoro la Corte ha tuttavia sottolineato che il medesimo interesse debba anche conciliarsi con altri rilevanti che possono entrare in gioco nello svolgimento del rapporto di lavoro, pubblico o privato.
LaPrevidenza.it, 17/08/2009
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