L’incompatibilità ambientale prevale sul regime dei benefici della legge 104/92
Corte di Cassazione - Sez. Lavoro - Ord. 16/10/2008 n. 25275
Con ordinanza
n°16102 del 9 luglio 2009, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno risolto una questione interpretativa
posta dalla Sezione Lavoro della stessa Corte.
Una
docente si era venuta a trovare in una situazione di conflittualità
con i colleghi, nonché con gli alunni e le loro famiglie. Da qui, la
scelta dell'amministrazione di procedere al trasferimento per
incompatibilità ambientale. La docente si doleva della
decisione e con sentenze in primo e secondo grado, vedeva accolte le
sue perché la docente godeva dei benefici della Legge 104
Le Sezioni Unite della Cassazione, investite della questione, hanno affermato che il diritto del familiare lavoratore, che assiste con continuità un familiare portatore di handicap, a non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso, non può essere invocato ove il lavoratore versi in una situazione di incompatibilità ambientale.
Pur
riconoscendo che l'interesse della persona handicappata si pone come
limite esterno del potere datoriale di trasferimento, disciplinato in
via generale dall'art. 2103 c.c., in modo tale da prevalere sulle
ordinarie esigenze produttive e organizzative del datore di lavoro la
Corte ha tuttavia sottolineato che il medesimo interesse debba anche
conciliarsi con altri rilevanti che possono entrare in gioco nello
svolgimento del rapporto di lavoro, pubblico o privato.
La
giurisprudenza di legittimità ha individuato situazioni di
incompatibilità ambientale, che, se pure prescindono da ragioni
punitive o disciplinari si distinguono dalle ordinarie esigenze di
assetto organizzativo in quanto costituiscono esse stesse causa di
disorganizzazione e disfunzione realizzando, di per sé, un'obiettiva
esigenza di modifica del luogo di lavoro.
In questi casi il
mutamento della sede corrisponde alla necessità obiettiva di
conservare al lavoratore il posto di lavoro, ove risulti
l'impossibilità della prosecuzione del rapporto nella precedente
sede. A ragionare in modo diverso, si aprirebbe infatti anche la
strada del licenziamento del lavoratore, mentre il trasferimento
consente comunque di conservare il posto al lavoratore,
concorrendo anche a realizzare le finalità dell'assistenza alla
persona handicappata.
Nella specie, il provvedimento di
trasferimento si configura come misura necessaria a contemperare
diversi interessi coinvolti - della scuola, della lavoratrice e del
familiare assistito - non essendo consentito, d'altra parte,
sopperire a tale oggettiva incompatibilità con il licenziamento
1. La Corte d'appello di Messina, rigettando il gravame del Ministero dell'Istruzione, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di S. A., docente di scuola elementare, diretta ad impugnare il proprio trasferimento per l'anno 1998/1999, per incompatibilità ambientale, dal Circolo didattico di (omissis) a quello di (omissis).
2. La Corte territoriale ha ritenuto che la A., assistendo un familiare handicappato con lei convivente, ai sensi dell'art.33, comma 5, della legge 104 del 1992, non potesse esser trasferita in ogni caso senza il proprio consenso, non consentendo la legge in tale ipotesi alcun bilanciamento di interessi, già compiuto dal legislatore in favore della situazione assistenziale, diversamente dal caso, pure contemplato nella stessa legge, di scelta della sede di lavoro, dove con l'inciso "ove possibile", era espressa la necessità di un contemperamento fra i contrapposti interessi, del lavoratore ad ottenere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e del datore alla soddisfazione delle proprie esigenze economiche ed organizzative.
3. La Corte territoriale ha anche aggiunto che, nel caso di specie, in cui, a causa dei comportamenti dell'insegnante, si era verificata una situazione di acuta conflittualità con i colleghi, i piccoli alunni e le loro famiglie, il trasferimento non garantiva l'interesse dell'amministrazione, non essendo escluso che una situazione analoga potesse ripetersi anche in altra sede.
4. Il Ministero dell'Istruzione chiede la cassazione di questa sentenza sulla base di due motivi di ricorso. L'intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
5. Con il primo motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa
applicazione dell'art. 33, comma quinto, della legge 104/92 e
dell'art. 468 del d.lgs 297/94 nonché insufficiente motivazione su
un punto decisivo della controversia.
Si addebita alla
sentenza impugnata di aver introdotto una netta distinzione fra
l'ipotesi di prima assegnazione della sede di servizio, nella quale
avrebbero rilievo anche le esigenze organizzative
dell'amministrazione, e quella del trasferimento, dove sarebbe
indispensabile il consenso del lavoratore, contro la "ratio"
della norma, come ricostruita dalla giurisprudenza di legittimità e
con compressione eccessiva ed ingiustificata dei poteri della P.A.
datrice di lavoro, espressi nell'art. 468 del d.lgs 297/94.
6. Con il secondo motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione dell'art. 468 del d.lgs 297/94, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Si addebita alla sentenza impugnata di avere, senza adeguata motivazione, ritenuto illegittimo il trasferimento sul rilievo che analoga situazione avrebbe potuto presentarsi anche in altra sede e che la misura adottata non fosse quindi quella più idonea a risolvere il problema ambientale determinatosi.
7. Il primo
motivo di ricorso pone alla Corte la questione dell'esatta
interpretazione dell'art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate) che, nel testo vigente all'epoca
dei fatti, stabiliva che: "Il genitore o il familiare
lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista
con continuità un parente o un affine entro il terzo grado
handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove
possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non
può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".
In
particolare si chiede alla Corte di stabilire se, trattandosi di
rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, l'opposizione del
lavoratore che assista il parente o affine portatore di handicap
precluda il trasferimento o se invece questo sia possibile anche in
tale ipotesi, previa valutazione e bilanciamento dei contrapposti
interessi.
8. La
giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare che in
considerazione della "ratio" cui è ispirata la legge n.
104 del 1992 e tenendo conto di quanto precisato nelle sentenze n.
406 del 1992 e n. 325 del 1996 della Corte costituzionale, l'art. 33,
comma quinto, della citata legge n. 104 del 1992 (recentemente
modificato dall'art. 19 della legge n. 53 del 2000) deve essere
interpretato nel senso che il riconoscimento in favore del genitore o
del familiare lavoratore dell'handicappato del diritto di scegliere
la sede lavorativa più vicina al proprio domicilio e di non essere
trasferito ad altra sede senza il suo consenso presuppone, oltre agli
altri requisiti esplicitamente previsti dalla legge, sia l'attualità
dell'assistenza (della quale il legislatore si è preoccupato di
evitare interruzioni) sia la compatibilità con l'interesse
comune.
Infatti, com'è dimostrato anche dalla presenza
dell'inciso: "ove possibile", secondo il legislatore il
diritto alla effettiva tutela dell'handicappato - al cui
perseguimento devono partecipare lo Stato, le Regioni e gli altri
enti locali, nel quadro dei principi posti dalla legge in argomento -
non può essere fatto valere quando il relativo esercizio venga a
ledere in misura consistente le esigenze economiche e organizzative
del datore di lavoro, in quanto ciò può tradursi - soprattutto per
quel che riguarda i rapporti di lavoro pubblico - in un danno per la
collettività. (Cass. 829/2001, che nella specie la S.C. ha escluso
la riconoscibilità del diritto al trasferimento di un dipendente
dell'AST che, dopo aver assunto servizio ed aver prestato attività
lavorativa a Catania per diversi anni, aveva chiesto di essere
trasferito a Palermo, dove aveva nel frattempo spostato la propria
residenza anagrafica, per effettuare per la prima volta assistenza
alla sorella handicappata, cui fino ad allora avevano sempre pensato
i genitori; nel medesimo ordine di idee, Cass. 12692/2002; v. anche
Cass. 1396/2006, secondo la quale il diritto di scelta della sede di
lavoro più vicina al proprio domicilio - previsto dall'art. 33,
quinto comma, della legge n. 104 del 1992 - non è assoluto e privo
di condizioni, siccome l'inciso "ove possibile", indicato
nella stessa norma, richiede un adeguato bilanciamento degli
interessi in conflitto e il recesso del diritto stesso ove risulti
incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore
di lavoro, poiché in tali casi - soprattutto per quanto attiene ai
rapporti di lavoro pubblico - potrebbe determinarsi un danno per la
collettività).
Tale orientamento sembra aver trovato conferma
anche in una recente decisione delle Sezioni Unite di questa Corte,
dove è stato affermato, ancora una volta, che il diritto del
genitore o del familiare lavoratore, che assiste con continuità un
portatore di handicap, di scegliere la sede di lavoro più vicina al
proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il
proprio consenso, disciplinato dall'art. 33, comma 5, della legge n.
104 del 1992, non si configura come assoluto ed illimitato, giacché
esso - come dimostrato anche dalla presenza dell'inciso "ove
possibile" - può essere fatto valere allorquando, alla stregua
di un equo bilanciamento tra tutti gli implicati interessi
costituzionalmente rilevanti, il suo esercizio non finisca per ledere
in maniera consistente le esigenze economiche, produttive od
organizzative del datore di lavoro e per tradursi - soprattutto nei
casi in cui si sia in presenza di rapporto di lavoro pubblico - in un
danno per l'interesse della collettività, gravando sulla parte
datoriale, privata o pubblica, l'onere della prova di siffatte
circostanze ostative all'esercizio dell'anzidetto diritto (Cass. Sez.
un. 7945/2008).
9. Tuttavia la
sentenza appena cit. pur affermando un principio che sembra
riguardare oltrechè l'ipotesi di scelta della sede, anche
l'eventuale trasferimento, si è in realtà occupata, come emerge
dalla lettura integrale della decisione, di un caso nel quale era
controversa l'assegnazione delle sedi di lavoro disposta a
conclusione di una procedura concorsuale pubblica.
D'altra
parte, anche nella menzionata sentenza 829/2001, il trasferimento
oggetto di controversia era quello non accordato al dipendente, che
ne aveva fatto richiesta proprio al fine di espletare i compiti
assistenziali, e lo stesso può dirsi per il caso esaminato da Cass.
12692/2002. La conclusione è che mentre la questione della prima
assegnazione della sede di lavoro o del trasferimento da una sede
all'altra, a richiesta del lavoratore, in relazione alle previsioni
dell'art. 33 comma quinto della legge 104 del 1992 è stata
affrontata dalla giurisprudenza e risolta in modo unanime, lo stesso
non si può dire per il caso oggetto della presente controversia,
dove si discute non di un trasferimento richiesto dal lavoratore per
far fronte ai suoi doveri assistenziali ma di un trasferimento
disposto, contro la sua volontà, nei confronti di un lavoratore che
già assiste con continuità un congiunto portatore di
handicap.
Secondo la sentenza impugnata la fattispecie trova
disciplina nel più volte cit. art. 33 della legge 104, soprattutto
per la netta distinzione, rinvenibile nella disposizione in esame,
tra la scelta della sede, cui si riferisce l'inciso " ove
possibile" e il trasferimento del lavoratore, categoricamente
vietato (" non può esser trasferito"). La diversa
formulazione d'altra parte, potrebbe esprimere una scelta di valore,
collegata alla diversità delle due situazioni, e in particolare ai
riflessi particolarmente negativi per il portatore di handicap di un
trasferimento a fronte di una situazione assistenziale già
consolidata.
10. L'importanza della questione sotto il profilo sociale ma anche, in particolare per quel che riguarda le pubbliche amministrazioni, sotto il profilo organizzativo, e la presenza di una decisione delle Sezioni Unite che, pur sembrando esprimere un principio idoneo a risolvere anche la controversia in esame, si è in realtà formata su un caso sostanzialmente diverso, rendono opportuno rimettere il ricorso al Primo Presidente di questa Corte perché valuti l'opportunità di uno specifico intervento delle Sezioni Unite.
PQM
Dispone la rimessione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
Roma 19 giugno 2008.
Depositato in cancelleria il 16 ottobre 2008.