Articolo del Dott. Luigi Risolo
Dal 1° Gennaio 2009 entreranno in vigore ( salvo proroghe e variazioni dell’ultimo momento ) tutte le disposizioni sancite nel Decreto Legislativo del 9 Aprile 2008 nr. 81 in attuazione dell’articolo 1 della Legge del 3 Agosto 2007, nr. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tra le varie disposizioni sono contenute quelle concernenti l’adeguamento della valutazione dei rischi e di conseguenza l’elaborazione di un nuovo documento di valutazione dei rischi.
Nell’articolo 17, del decreto in questione, intitolato “ Obblighi del datore di lavoro non delegabili”, viene sancito in modo inequivocabile che l’unico soggetto tenuto alla valutazione dei rischi che incombono o possono incombere sull’azienda è il datore di lavoro.
Il Documento di valutazione dei rischi deve avere data certa secondo i dettami della alla Legge del 3 Novembre 2000, nr. 325, intitolata “Disposizioni inerenti all’adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall’articolo 15 della Legge del 31 Dicembre 1996 nr. 675” e del provvedimento del Garante per la privacy, datato 5 Dicembre del 2000, contenente i chiarimenti sulla data certa dell’atto.
Le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi sono quelle sancite dall’articolo 29 del D. Lgs. 81/2008.
Il documento di valutazione dei rischi deve essere custodito all’interno dell’unità produttiva alla quale si riferisce la relativa valutazione.
I datori di lavoro con meno di 10 dipendenti possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.
l’omessa valutazione dei rischi e l’adozione del relativo documento da parte del datore di lavoro è punita con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro.
LaPrevidenza.it, 27/12/2008
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Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...
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