L’entrata in vigore delle disposizioni in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: il
Documento di valutazione dei
rischi.
Dal 1° Gennaio 2009 entreranno in
vigore ( salvo proroghe e variazioni dell’ultimo momento ) tutte le
disposizioni sancite nel Decreto Legislativo del 9 Aprile 2008 nr. 81 in attuazione dell’articolo 1
della Legge del 3 Agosto 2007, nr. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le finalità del presente Decreto
Legislativo sono quelle sancite nell’articolo 1, con particolare riferimento al
comma 1, “ per il riassetto e la riforma
delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei
lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle
medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto
legislativo persegue le finalita' di cui al presente
comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni
internazionali in materia, nonche' in conformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli
statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l'uniformita' della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori
sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle
differenze di genere, di eta' e alla condizione delle
lavoratrici e dei lavoratori immigrati”.
Tra le varie disposizioni sono contenute quelle
concernenti l’adeguamento della valutazione dei rischi e di conseguenza
l’elaborazione di un nuovo documento di valutazione dei
rischi sulla scorta dei seguenti principi.
Nell’articolo 17, del decreto in questione, intitolato “
Obblighi del datore di lavoro non delegabili”, viene
sancito in modo inequivocabile che l’unico soggetto tenuto alla valutazione dei rischi che
incombono o possono incombere sull’azienda è il datore di lavoro, così come ad
egli esclusivamente è attribuito il potere di nomina del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
L’articolo 28 intitolato “Oggetto della valutazione dei
rischi”, al comma 1, sancisce che è sempre compito, non delegabile, del datore
di lavoro, la “scelta delle attrezzature
di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro”, e la
valutazione “deve riguardare tutti i
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche
quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo
europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le
lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, nonche' quelli connessi alle
differenze di genere, all'eta', alla provenienza da
altri Paesi”.
Il comma 2, invece, del medesimo
articolo, assume importanza fondamentale, nella prima parte la quale sancisce
che “ Il documento di cui all'articolo
17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere
data certa …”
Non viene indicato altro sul
principio della data certa del documento di valutazione dei rischi ma si può,
intanto, desumere una certa relazione con gli adempimenti previsti per la
redazione e validazione del Documento Programmatico
di Sicurezza i quali fanno riferimento alla Legge del 3 Novembre 2000, nr. 325, intitolata “Disposizioni
inerenti all’adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati
personali previste dall’articolo 15 della Legge del 31 Dicembre 1996 nr. 675” il cui articolo 1, comma
2, impone che il documento contenente gli adempimenti di sicurezza deve essere
redatto mediante atto avente data certa.
A tal fine appare di aiuto il
provvedimento del Garante per la privacy, datato 5 Dicembre del 2000,
contenente i chiarimenti sulla data certa dell’atto previsto dall’art. 1 della
Legge 325/2000, il quale indica i possibili strumenti idonei ad assegnare al
documento una data certa e che vengono di seguito esposti:
a) ricorso alla c.d. "autoprestazione" presso uffici postali prevista
dall'art. 8 del d.lg. 22 luglio 1999, n. 261,
con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico,
anziché sull'involucro che lo contiene;
b) in particolare per le
amministrazioni pubbliche, adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la
data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione
dell'atto;
c)
apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici (art. 15,
comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59; d.P.R. 10
novembre 1997, n. 513; artt. 52 ss. d.P.C.M. 8 febbraio 1999);
d) apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un
verbale, in conformità alla legge notarile; formazione di un atto pubblico;
e)
registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio
pubblico.
Ritornando alle nuove disposizioni del decreto in
questione, le modalità di effettuazione della
valutazione dei rischi sono quelle sancite dall’articolo 29 del D. Lgs. 81/2008, le quali impongono al datore di lavoro: la
consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; la
rielaborazione della valutazione dei rischi e del relativo documento nel caso
di modifiche del processo produttivo e/o dell’organizzazione del lavoro ai fini
della tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, di infortuni
significativi o in seguito a importanti risultanze scaturenti dall’attività
della sorveglianza sanitaria. Il comma 4 del suddetto articolo sancisce che il
documento di valutazione dei rischi deve essere custodito all’interno
dell’unità produttiva alla quale si riferisce la relativa valutazione. Il comma
5, invece, consente ai datori di lavoro con meno di 10 dipendenti di autocertificare l’effettuazione
della valutazione dei rischi. Nello specifico il comma così sancisce: “I datori di lavoro che occupano fino a 10
lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui
al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo
6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del
diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto
interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non
oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei
rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica
alle attivita' di cui all'articolo 31, comma 6,
lettere a), b), c), d) nonche g)”.
In fine, degno di attenzione è il
regime sanzionatorio sancito nel Decreto Legislativo nr. 81/2008 il quale eroga sanzioni consistenti in arresto
o ammenda per tutti i soggetti chiamati al rispetto nonché
attuazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, e che violano tali norme; nello specifico
l’articolo 55 prevede sanzioni per il
datore di lavoro ed il dirigente; l’articolo 56 prevede sanzioni per il
soggetto preposto; l’articolo 57 prevede sanzioni per i progettisti, i
fabbricanti, i fornitori e gli installatori; l’articolo 58 prevede sanzioni per
il medico competente e l’articolo 59 per i lavoratori. Si pensi, ad esempio,
che l’omessa valutazione dei rischi e l’adozione del relativo documento da
parte del datore di lavoro è punita con l’arresto da
quattro a otto mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro.
Dott. Rag.
Luigi Risolo