L’entrata in vigore delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: il Documento di valutazione dei rischi.

 

 

 

Dal 1° Gennaio 2009 entreranno in vigore ( salvo proroghe e variazioni dell’ultimo momento ) tutte le disposizioni sancite nel Decreto Legislativo del 9 Aprile 2008 nr. 81 in attuazione dell’articolo 1 della Legge del 3 Agosto 2007, nr. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le finalità del presente Decreto Legislativo sono quelle sancite nell’articolo 1, con particolare riferimento al comma 1, “ per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalita' di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonche' in conformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l'uniformita' della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di eta' e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati”.

Tra le varie disposizioni sono contenute quelle concernenti l’adeguamento della valutazione dei rischi e di conseguenza l’elaborazione di un nuovo documento di valutazione dei rischi sulla scorta dei seguenti principi.

Nell’articolo 17, del decreto in questione, intitolato “ Obblighi del datore di lavoro non delegabili”, viene sancito in modo inequivocabile che l’unico soggetto  tenuto alla valutazione dei rischi che incombono o possono incombere sull’azienda è il datore di lavoro, così come ad egli esclusivamente è attribuito il potere di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

L’articolo 28 intitolato “Oggetto della valutazione dei rischi”, al comma 1, sancisce che è sempre compito, non delegabile, del datore di lavoro, la “scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro”, e la valutazione “deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonche' quelli connessi alle differenze di genere, all'eta', alla provenienza da altri Paesi”.

Il comma 2, invece, del medesimo articolo, assume importanza fondamentale, nella prima parte la quale sancisce che “ Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa …”

Non viene indicato altro sul principio della data certa del documento di valutazione dei rischi ma si può, intanto, desumere una certa relazione con gli adempimenti previsti per la redazione e validazione del Documento Programmatico di Sicurezza i quali fanno riferimento alla Legge del 3 Novembre 2000, nr. 325, intitolata “Disposizioni inerenti all’adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall’articolo 15 della Legge del 31 Dicembre 1996 nr. 675” il cui articolo 1, comma 2, impone che il documento contenente gli adempimenti di sicurezza deve essere redatto mediante atto avente data certa.

A tal fine appare di aiuto il provvedimento del Garante per la privacy, datato 5 Dicembre del 2000, contenente i chiarimenti sulla data certa dell’atto previsto dall’art. 1 della Legge 325/2000, il quale indica i possibili strumenti idonei ad assegnare al documento una data certa e che vengono di seguito esposti:

a) ricorso alla c.d. "autoprestazione" presso uffici postali prevista dall'art. 8 del d.lg. 22 luglio 1999, n. 261, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, anziché sull'involucro che lo contiene;

b) in particolare per le amministrazioni pubbliche, adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell'atto;

c) apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici (art. 15, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59; d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; artt. 52 ss. d.P.C.M. 8 febbraio 1999);

d) apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile; formazione di un atto pubblico;

e) registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.

Ritornando alle nuove disposizioni del decreto in questione, le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi sono quelle sancite dall’articolo 29 del D. Lgs. 81/2008, le quali impongono al datore di lavoro: la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; la rielaborazione della valutazione dei rischi e del relativo documento nel caso di modifiche del processo produttivo e/o dell’organizzazione del lavoro ai fini della tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, di infortuni significativi o in seguito a importanti risultanze scaturenti dall’attività della sorveglianza sanitaria. Il comma 4 del suddetto articolo sancisce che il documento di valutazione dei rischi deve essere custodito all’interno dell’unità produttiva alla quale si riferisce la relativa valutazione. Il comma 5, invece, consente ai datori di lavoro con meno di 10 dipendenti di autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Nello specifico il comma così sancisce: “I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attivita' di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonche g)”.

In fine, degno di attenzione è il regime sanzionatorio sancito nel Decreto Legislativo nr. 81/2008 il quale eroga sanzioni consistenti in arresto o ammenda per tutti i soggetti chiamati al rispetto nonché attuazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e che violano tali norme; nello specifico l’articolo 55 prevede sanzioni  per il datore di lavoro ed il dirigente; l’articolo 56 prevede sanzioni per il soggetto preposto; l’articolo 57 prevede sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori; l’articolo 58 prevede sanzioni per il medico competente e l’articolo 59 per i lavoratori. Si pensi, ad esempio, che l’omessa valutazione dei rischi e l’adozione del relativo documento da parte del datore di lavoro è punita con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro.

 

Dott. Rag. Luigi Risolo