Irripetibilità degli indebiti sulle pensioni provvisorie Inpdap
Articolo di Giovanni Dami
Con la pubblicazione della recente sentenza della Corte dei Conti a Sezioni Riunite 11/10/2007 n° 7/2007/QM si risolve l’annoso contrasto insorto in materia di ripetibilità degli indebiti conseguenti alla trasformazione della pensione da provvisoria in definitiva.
La questione interessa quei dipendenti dello Stato e degli Enti locali che per anni si sono visti erogare un trattamento di quiescenza “provvisorio” in attesa che le rispettive amministrazioni provvedessero ad effettuare il calcolo del trattamento definitivo di quiescenza così come previsto dall’art. 162 del D.p.r. 1092/73.
All’atto della determinazione della pensione definitiva accadeva (e accade tutt’oggi) che l’amministrazione, in fase di calcolo a conguaglio rilevasse un importo minore dell’assegno di quiescenza di quello già erogato seppur a titolo provvisorio, con la conseguente richiesta da parte dell’Inpdap di somme indebitamente percepite. Da qui l’inizio del contenzioso instauratosi innanzi alla Corte dei Conti che ha portato alla definitiva pronuncia dell’ 11.10.2007.
La Corte, riassumendo numerosi giudizi pendenti presso la prima sezione giurisdizionale ha proceduto alla disamina di alcuni aspetti oggetto del contenzioso.
Viene così affermato il principio secondo il quale “in assenza di dolo da parte dell’interessato gli effetti dell’articolo 162 del D.p.r. 1092/73 (recupero degli indebiti formatisi sul trattamento di provvisorio di pensione) vengono meno con l’entrata in vigore della legge 241/90” (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Da tale data si dovrà fare esclusivo riferimento al disposto della norma sopra richiamata e, trascorsi i termini di legge previsti per l’emanazione del provvedimento definitivo, il recupero dell’indebito (ricordando l’assenza di dolo) non potrà più avere luogo....
(Giovanni Dami
LaPrevidenza.it, 26/11/2007