L’irripetibilità degli indebiti sulle pensioni provvisorie

(Giovanni Dami)

 

Con la pubblicazione della recente sentenza della Corte dei Conti a Sezioni Riunite 11/10/2007 n° 7/2007/QM si risolve l’annoso contrasto insorto in materia di ripetibilità degli indebiti conseguenti alla  trasformazione della pensione da provvisoria in definitiva.

La questione interessa quei dipendenti dello Stato e degli Enti locali che per anni si sono visti erogare un trattamento di quiescenza “provvisorio” in attesa che le rispettive amministrazioni provvedessero ad effettuare il calcolo del trattamento definitivo di quiescenza così come previsto dall’art. 162 del D.p.r. 1092/73.

All’atto della determinazione della pensione definitiva accadeva (e accade tutt’oggi) che l’amministrazione, in fase di calcolo a conguaglio rilevasse un importo minore dell’assegno di quiescenza di quello già erogato seppur a titolo provvisorio, con la conseguente richiesta da parte dell’Inpdap di somme indebitamente percepite. Da qui l’inizio del contenzioso instauratosi innanzi alla Corte dei Conti che ha portato alla definitiva pronuncia dell’ 11.10.2007.

La Corte, riassumendo numerosi giudizi pendenti presso la prima sezione giurisdizionale ha proceduto alla disamina di alcuni aspetti oggetto del contenzioso.

Viene così affermato il principio secondo il quale “in assenza di dolo da parte dell’interessato gli effetti dell’articolo 162 del D.p.r. 1092/73 (recupero degli indebiti formatisi sul trattamento di provvisorio di pensione) vengono meno con l’entrata in vigore della legge 241/90” (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Da tale data si dovrà fare esclusivo riferimento al disposto della norma sopra richiamata e, trascorsi i termini di legge previsti per l’emanazione del provvedimento definitivo, il recupero dell’indebito (ricordando l’assenza di dolo) non potrà più avere luogo.

Tali termini, richiamati nei commi 2 e 3 dell’articolo 2 della legge vengono successivamente individuati dal D.M. 352/1998 e dalla circolare 33/2004 dell’INPDAP che fornisce precise indicazioni operative alle sedi decentrate. In buona sostanza il provvedimento definitivo deve essere adottato nei  30 giorni dall’insorgere del diritto.

In presenza di un ipotetico caso di indebito, prima di procedere al ricorso amministrativo o giurisdizionale si dovrà tenere conto, in primo luogo, se l’interessato, per volontà propria e con dolo abbia adottato comportamenti o azioni che abbiano contribuito a fare scaturire l’indebita percezione di quote parziali di pensione (seppur minime).

In secondo luogo è necessario stabilire il decorso dei termini per la definizione del procedimento amministrativo stante le previsioni contenute nella legge e dalla circolare 33/2004 dell’Inpdap (30 giorni dal provvedimento di prima liquidazione).

Valutati questi elementi sarà possibile agire di conseguenza.

Va ribadito che gli effetti della sentenza riguardano gli indebiti insorti dopo l’entrata in vigore della legge 7/8/190 n°241 e interessano i giudizi attualmente pendenti presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, i procedimenti amministrativi in essere per i quali l’Inpdap trattiene mensilmente una quota della pensione ed eventualmente quelli già estinti.

In quest’ultimo caso va però ribadito che l’avvenuto pagamento del debito può configurarsi come “comportamento concludente” e quindi di probabile pregiudizio ad un esito favorevole del caso in cui si intenda procedere per vie legali. Resta inteso che, anche per quest’ultima fattispecie, la strada del ricorso giurisdizionale appare possibile seppur con la concreta probabilità di soccombenza.

Fatti i salvi i giudizi pendenti presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti, per i quali si dovrà depositare una specifica memoria prima della data della sentenza, per gli altri casi è possibile impugnare il provvedimento inviando all’Inpdap una formale richiesta di restituzione delle somme trattenute con l’aggiunta degli interessi legali di legge diffidando l’ente a trattenere ulteriormente qualsiasi somma a tale titolo (allegato 1).

Relativamente ai casi di mera notifica dell’indebito da parte dell’Ente  sarà necessario impugnare l’atto chiedendo l’archiviazione della pratica e l’abbandono dell’indebito (all. 2). Anche in fase di successivo ricorso amministrativo al CIV dell’Inpdap le motivazioni da addurre a sostegno della tesi dovranno essere le stesse contenute nell’atto di impugnazione. (all. 3).

 

Allegati

 

All’INPDAP

Sede di

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Oggetto: Indebito per trasformazione da pensione provvisoria in definitiva

 

 

Il/la sottoscritt__ ___________________________________, nat__ il __________________

a___________________________ (     ) residente in ____________________________ (    )

Via / Piazza ________________________________________ n. __________________ ,

Codice Fiscale _____________________  Titolare di pensione con iscrizione n. _________________________

 

Con riferimento alla comunicazione Inpdap del _____________ relativa alla notifica dell’indebito per €.________________ a titolo di maggiori somme riscosse in fase di trasformazione della pensione da provvisoria in definitiva per effetto della quale al sottoscritto:

 

ð       E’ stata integralmente recuperata la somma richiesta mediante trattenute sulla pensione

ð       Viene operata una trattenuta mensile sulla pensione pari a €.

 

PREMESSO

 

Che la natura dell’indebito non è da imputarsi al sottoscritto per colpa o dolo ritiene che il provvedimento adottato da codesta sede Inpdap sia palesemente errato in virtù di quanto disposto dalla sentenza della Corte dei Conti a sezioni riunite  n. 7/2007/QM del 11.10.2007.

 

DIFFIDA

 

Codesto ente, ai sensi di legge a

 

ð       Restituire quanto integralmente versato per l’estinzione del debito con gli interessi legali;

 

ð       Voler cessare ogni trattenuta operata sulla pensione chiedendone la restituzione con gli interessi legali di legge;

 

 

Data,

 

Firma

 

 

 

 

 

All’INPDAP

Sede di

------------------

 

 

 

Oggetto: Indebito per trasformazione da pensione provvisoria in definitiva

 

 

Il/la sottoscritt__ ___________________________________, nat__ il __________________

a___________________________ (     ) residente in ____________________________ (    )

Via / Piazza ________________________________________ n. __________________ ,

Codice Fiscale _____________________  Titolare di pensione con iscrizione n. _________________________

 

Con riferimento alla comunicazione Inpdap del _____________ relativa alla notifica dell’indebito per €._________________ a titolo di maggiori somme riscosse in fase di trasformazione della pensione da provvisoria in definitiva

 

PREMESSO

 

Che la natura dell’indebito non è da imputarsi al sottoscritto per colpa o dolo ritiene che il provvedimento adottato da codesta sede Inpdap sia palesemente errato in virtù di quanto disposto dalla sentenza della Corte dei Conti a sezioni riunite  n. 7/2007/QM del 11.10.2007.

 

DIFFIDA

 

Codesto ente a voler cessare ogni trattenuta operata sulla pensione chiedendone la restituzione con gli interessi legali di legge;

 

 

Data,

 

 

 

Firma

 

 

 

 

 

Al Comitato di Indirizzo e vigilanza INPDAP

Via di Santa Croce in Gerusalemme, 85

00185 – ROMA

 

 

All’INPDAP

Sede di

 

------------------

 

 

Oggetto: Indebito per trasformazione da pensione provvisoria in definitiva – Ricorso al Comitato di Vigilanza

 

 

Il/la sottoscritt__ ___________________________________, nat__ il __________________

a___________________________ (     ) residente in ____________________________ (    )

Via / Piazza ________________________________________ n. __________________ ,

Codice Fiscale _____________________ - Titolare di pensione Inpdap avente iscrizione n. _________________________ - con riferimento alla comunicazione del __________ emessa dall’Inpdap di ___________ relativa alla notifica dell’indebito per €._________________ a titolo di maggiori somme riscosse in fase di trasformazione della pensione da provvisoria in definitiva

PREMESSO

 

Che la natura dell’indebito non è da imputarsi al sottoscritto per colpa o dolo ritiene che il provvedimento adottato dall’Inpdap sia palesemente errato in virtù di quanto disposto dalla sentenza della Corte dei Conti a sezioni riunite  n. 7/2007/QM del 11.10.2007.

 

RICORRE

 

A codesto spettabile Comitato di indirizzo e Vigilanza, avverso il provvedimento in precedenza citato affinché l’indebito notificato sia immediatamente annullato, con la conseguente restituzione delle eventuali somme già trattenute sulla pensione oltre agli interessi legali spettanti.

 

Data,

 

 

Firma