Inpdap, Nota Operativa 27.3.2009 n. 15
In particolare il comma 8 prevede che “ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno e ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell’anno successivo. “
Il comma 11 stabilisce, altresì, che i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito devono effettuare la comunicazione dei dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno mentre il successivo comma 12 prevede, in caso di omissione della presentazione della comunicazione dei dati reddituali, la sospensione del rateo a partire dal mese di ottobre successivo”.
Questo disposto normativo ha un impatto molto rilevante sulle prestazioni collegate al reddito erogate dall’Inpdap quali, ad esempio, l’assegno per il nucleo familiare, le pensioni di reversibilità e le somme aggiuntive (c.d. Quattordicesima).
Per verificare le dichiarazioni reddituali, l’Istituto provvede annualmente, con l’operazione denominata Red, alla richiesta dei redditi dell’anno precedente, per accertare il reddito definitivo percepito dai pensionati, seguendo una procedura in uso anche presso l’Inps.
Acquisiti i dati delle verifiche reddituali l’Inpdap ridetermina le prestazioni erogate e recupera gli eventuali importi erogati indebitamente.
LaPrevidenza.it, 16/04/2009
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