INPDAP

Nota operativa 27/03/2009 n. 15

Art. 35, commi 8-13, del D.L. 30 dicembre 2008 n. 207, convertito nella legge n. 14 del 27 febbraio 2009 – VERIFICA REDDITUALE “OPERAZIONE RED” 2009 Il decreto legge n. 207/2008 (cd. Decreto Milleproroghe) convertito nella legge 27 febbraio 2009 n. 14, all’art. 35, commi 8-13, ha introdotto un’importante novità in tema di prestazioni previdenziali e assistenziali legate al reddito.

In particolare il comma 8 prevede che “ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno e ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell’anno successivo. “

Il comma 11 stabilisce, altresì, che i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito devono effettuare la comunicazione dei dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno mentre il successivo comma 12 prevede, in caso di omissione della presentazione della comunicazione dei dati reddituali, la sospensione del rateo a partire dal mese di ottobre successivo”.

Questo disposto normativo ha un impatto molto rilevante sulle prestazioni collegate al reddito erogate dall’Inpdap quali, ad esempio, l’assegno per il nucleo familiare, le pensioni di reversibilità e le somme aggiuntive (c.d. Quattordicesima).

Per verificare le dichiarazioni reddituali, l’Istituto provvede annualmente, con l’operazione denominata Red, alla richiesta dei redditi dell’anno precedente, per accertare il reddito definitivo percepito dai pensionati, seguendo una procedura in uso anche presso l’Inps.

Acquisiti i dati delle verifiche reddituali l’Inpdap ridetermina le prestazioni erogate e recupera gli eventuali importi erogati indebitamente.

Anche quest’anno l’Istituto ha avviato la campagna Red 2009 relativa ai redditi 2008 (cfr.

nota operativa n. 1 del 30 gennaio 2009) inviando nel mese di febbraio ai pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito la lettera “richiesta redditi 2008“.

Alla luce della novellata disciplina intervenuta in materia di prestazione collegate al reddito ed in virtù del nuovo termine entro il quale gli interessati sono tenuti a comunicare i dati relativi ai redditi dell’anno precedente, con la presente nota operativa si porta a conoscenza che questa Direzione sta provvedendo ad inviare una nuova lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, agli stessi pensionati interessati dalla precedente comunicazione, che spiega le nuove norme ed indica il termine perentorio del 30 giugno per la presentazioni delle relative dichiarazioni reddituali presso i CAF e gli altri soggetti convenzionati (allegato 1).

Una volta elaborati i dati ricevuti si procederà all’incrocio delle ricevute di ritorno telematiche (elenco fornito da POSTEL) per evidenziare i pensionati che non hanno ricevuto la nuova comunicazione.

Nel mese di luglio si provvederà ad inviare una nuova lettera raccomandata nei confronti di questi ultimi nonché di coloro che non hanno comunicato i redditi.

Le dichiarazioni reddituali, integrate con i dati presenti presso il casellario Centrale dei Pensionati, saranno elaborate per il calcolo e l’adeguamento delle prestazioni in pagamento con conseguente comunicazione, nel mese di settembre 2009, ai pensionati interessati dalla verifica reddituale in esame dell’avvenuta rideterminazione della prestazione e dell’eventuale debito accertato per il successivo adeguamento della rata di pensione e il successivo recupero.

A tale proposito, si precisa che in virtù delle nuove disposizioni che impongono a questo Istituto la sospensione dell’erogazione relativa alla prestazione collegata al reddito, la determinazione degli esatti importi da corrispondere sulla base della relativa verifica reddituale verrà effettuata sia nei confronti di coloro che hanno comunicato i redditi, per i quali è stata evidenziata un’indebita prestazione, ma anche nei confronti di chi non ha ottemperato alla richiesta di presentazione redditi.

In particolare, in tale ultima fattispecie, la prestazione collegata al reddito verrà decurtata considerando, in via presuntiva, la fascia di reddito più elevata. A titolo esemplificativo, al titolare di una pensione ai superstiti che non ha dichiarato i redditi richiesti verrà applicata la percentuale di riduzione del 50% pari alla fascia di reddito più elevata.

Per completezza di esposizione, si ricorda che per effetto di quanto dispone il comma 13 del più volte citato art. 35, se il pensionato presenta alla sede Inpdap competente la dichiarazione reddituale 2009 entro il 30 giugno dell’anno successivo, la relativa prestazione viene ripristinata dal mese successivo alla comunicazione, qualora sussistano le condizioni, con conseguente corresponsione degli importi sospesi mentre se la comunicazione viene presentata oltre il 30 giugno dell’anno successivo, occorre, previa verifica dei requisiti, ripristinare la prestazione senza corrispondere gli arretrati.

Il Dirigente Generale

Dr. Costanzo Gala



Sede di …………………

INSERIRE INDIRIZZO DELLA SEDE

Data ………..,

Richiesta Redditi

Gentile signora/e,

la informiamo che dopo che lei ha ricevuto la prima lettera di richiesta dei redditi è cambiata la norma per il controllo dei redditi che sono influenti ai fini dell’erogazione di alcune prestazioni pensionistiche.

Le ricordiamo che le prestazioni erogate da questo Istituto legate al reddito sono: Ø Pensioni ai superstiti in presenza di altri redditi (legge n.335/1995) Ø Assegno per il nucleo familiare (legge n.153/1988) Ø Somma aggiuntiva (c.d. Quattordicesima) (legge n.127/2007) Ø Integrazione al trattamento minimo (legge n.335/1995) Ø Incremento maggiorazione sociale (legge n. 448/2001).

La dichiarazione dei redditi percepiti le viene richiesta per le seguenti pensioni:

……………………………………

Cosa comunicare

Per calcolare esattamente la sua pensione è necessario che ci comunichi l’importo dei redditi 2008 percepiti da lei e, nel caso siano richiesti per la prestazione da lei percepita, dal suo nucleo familiare; qualora non abbia ottemperato alla precedente richiesta di gennaio 2008, anche quelli relativi all’anno 2007.

Anche nelle ipotesi in cui lei sia titolare di pensioni erogate sia dall’Inps che da questo Istituto dovrà comunque presentare entrambi i modelli Red dei due Enti.

I redditi da dichiarare sono quelli diversi dalle pensioni, anche se erogate da altri Enti, ad esempio i redditi da lavoro dipendente, da lavoro autonomo o professionale, da partecipazione, da terreni e fabbricati, ecc.

La comunicazione va presentata in ogni caso anche se l’unico reddito percepito è la sua pensione. In questo caso dovrà dichiarare di non avere altri redditi.

A chi comunicare

La comunicazione va presentata esclusivamente ad uno dei soggetti convenzionati con l’Inpdap:

Ø Centri di Assistenza Fiscale (CAF)

Ø Consulenti tributari

Ø Dottori e Ragionieri Commercialisti

Ø Consulenti del lavoro

INSERIRE INDIRIZZO DELLA SEDE

Ø Revisori dei conti

L’elenco dei soggetti convenzionati sarà consultabile presso l’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) della sede Inpdap di appartenenza, sul sito www.inpdap.gov.it o telefonando al numero verde gratuito “Pronto Inpd@p” 800-10-5000.

L’assistenza che le viene fornita per la compilazione del modello è completamente gratuita.

Per evitare code o attese le consigliamo di prendere appuntamento con il soggetto prescelto. Se lei non ha la possibilità di recarsi personalmente ai Caf o studi professionali potrà segnalarlo al soggetto prescelto, che si attiverà per risolvere il problema.

Come comunicare

Lei può comunicare i redditi presentando, al CAF o agli altri professionisti sopra indicati, i documenti in suo possesso, quali il modello 730, UNICO, CUD, ecc.. In tal caso il soggetto prescelto verifica e controlla la rispondenza dei dati fiscali, presentati con la dichiarazione reddituale.

In alternativa, lei può autocertificare i redditi, senza allegare alcuna documentazione. Le ricordiamo che la legge prevede controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato.

I soggetti abilitati ci trasmetteranno la comunicazione reddituale acquisita senza alcun costo per lei.

Quando comunicare

La invitiamo a recarsi presso il soggetto convenzionato, munito della presente lettera, entro il 30 giugno 2009.

Se le è possibile, la invitiamo a farlo qualche giorno prima della scadenza, per evitare disagi e lunghe attese.

Cosa succede se Lei non comunica i suoi redditi

SE LEI NON COMUNICA I REDDITI ENTRO IL PROSSIMO 30 GIUGNO L’INPDAP DOVRA’ SOSPENDERE IL PAGAMENTO DELLA PARTE DELLA PENSIONE O DELLA PRESTAZIONE LEGATA AL REDDITO A PARTIRE DAL PROSSIMO MESE DI OTTOBRE.

Perché comunicare

I redditi da lei comunicati, integrati con i dati del casellario centrale dei pensionati, ci permetteranno di ricalcolare la/le sua/e pensione/i e di comunicarle le eventuali variazioni a credito o a debito

La richiesta che le rivolgiamo nasce dall’impossibilità di avvalerci esclusivamente della banca dati gestita dall’amministrazione finanziaria. Infatti, la legge previdenziale collega il pagamento delle pensioni, o di quote delle stesse, anche a redditi che non devono essere dichiarati dal contribuente all’amministrazione finanziaria, come quelli relativi ad anni precedenti o pagati in ritardo, quelli esenti dall’IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte.

Ci scusiamo per il disagio che le arrechiamo, augurandoci che le procedure automatizzate, la disponibilità e l’assistenza gratuita dei soggetti convenzionati, le consentiranno di comunicarci i redditi in maniera agevole e senza eccessive perdite di tempo.

La ringraziamo per la sua collaborazione e le inviamo cordiali saluti.

IL DIRETTORE DELLA SEDE