Cassazione, sezione lavoro, sentenza 24.1.2012 n. 953
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano confermava la statuizione di primo grado con cui era stata dichiarata irripetibile la somma di 13.931,20 Euro dovuta da G.M. all'lnps, corrisposta indebitamente dall'Istituto per l'anno 2003. La Corte faceva applicazione della L. n. 412 del 1991, art. 13, il quale prescrive che l'Inps deve provvedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali ed al recupero nell'anno successivo, per cui la richiesta di restituzione, effettuata per la prima volta nel 2005, era intempestiva rispetto all'indebito del 2003, perchè avrebbe dovuto essere effettuata entro il 31 dicembre 2004, dal momento che lo G. aveva comunicato il 19 settembre 2003 i redditi del 2003.
Avverso detta sentenza l'Inps ricorre con due motivi. Resiste lo G. con controricorso...
LaPrevidenza.it, 12/03/2012
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