Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -
Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere -
Dott. MANCINO Rossana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 22481/2007 proposto da:
I.N.P.S. - ricorrente -
contro
G.M., - controricorrente -
avverso la sentenza n. 457/2007 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/05/2007 r.g.n. 1732/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2011 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;
udito l'Avvocato LUIGI CALIULO per delega RICCIO ALESSANDRO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano confermava la statuizione di primo grado con cui era stata dichiarata irripetibile la somma di 13.931,20 Euro dovuta da G.M. all'lnps, corrisposta indebitamente dall'Istituto per l'anno 2003. La Corte faceva applicazione della L. n. 412 del 1991, art. 13, il quale prescrive che l'Inps deve provvedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali ed al recupero nell'anno successivo, per cui la richiesta di restituzione, effettuata per la prima volta nel 2005, era intempestiva rispetto all'indebito del 2003, perchè avrebbe dovuto essere effettuata entro il 31 dicembre 2004, dal momento che lo G. aveva comunicato il 19 settembre 2003 i redditi del 2003.
Avverso detta sentenza l'Inps ricorre con due motivi.
Resiste lo G. con controricorso.
Con il primo motivo si denunzia violazione della L. n. 412 del 1991, art. 13, perchè la verifica annuale prescritta per l'Istituto dalla norma suddetta non potrebbe che essere effettuata quando l'anno di riferimento è trascorso, non prima, non potendovi essere, prima della fine dell'anno, un dato completo. Pertanto i redditi del 2003 non potevano che essere verificati nel 2004 e quindi era tempestivo il recupero nel 2005 (provvedimenti del febbraio e del marzo 2005) che era l'anno successivo.
Con il secondo motivo, censurando la sentenza per difetto di motivazione, si assume che il pensionato aveva comunicato una prima volta i redditi del 2003 in data 19 settembre 2003, per Euro 48.000, ma aveva fatto poi una seconda comunicazione dei redditi del medesimo anno, in data 29 luglio 2004, in cui si indicava la diversa cifra di Euro 54.167. Avrebbe quindi errato la sentenza impugnata nel non considerare che i redditi comunicati nel settembre 2003 non potevano che essere presunti e che quindi la verifica non poteva che essere effettuata se non dopo la comunicazione del 2004 con conseguente tempestività del recupero.
La materia relativa all'onere di comunicazione dei dati reddituali incidenti sul diritto a sulla misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, è stata più volte di recente modificata da legislatore (si tratta delle disposizioni di cui al D.L. n. 207 del 2008, art. 35, comma 8, convertito in L. n. 14 del 2009, i cui commi 11, 12 e 13 sono stati poi abrogati dal primo gennaio 2010 dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito in L. n. 102 del 2009; la materia è stata ancora parzialmente modificata dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, comma 6, convertito in L. n. 122 del 2010).
E' però sempre rimasto in vigore, nonostante i mutamenti delle modalità di comunicazioni reddituali, l'obbligo dell'Inps di procedere annualmente alla verifica e di provvedere al recupero, entro l'anno successivo di quanto pagato in eccedenza.
A fronte della comunicazione fatta dal pensionato si impongono complessi oneri di calcolo a carico dell'Istituto, per accertare se effettivamente l'eccedenza si sia verificata ed in quale misura, perchè solo all'esito di queste operazioni il recupero è consentito e reso possibile.
Se cosè è, si deve ritenere che l'obbligo di effettuare la procedura di verifica scatti solo in presenza di dati reddituali certi. Nella specie il pensionato aveva comunicato due volte i redditi del 2003: una prima volta nel mese di settembre dello stesso anno, di talchè il dato non poteva essere completo, prova ne sia il fatto che con la comunicazione successiva del 29 luglio 2004, venne indicato un ammontare diverso (Euro 48.000 prima e 54.167 dopo). Ne consegue che l'onere di verifica a carico dell'Istituto non poteva che decorrere dalla comunicazione di un dato certo sui redditi del 2003, ossia da quella del luglio 2004, di talchè risulta tempestivo il recupero effettuato entro l'anno successivo, cioè con i provvedimenti del febbraio e marzo 2005.
L'indebito poteva quindi essere recuperato alla luce del disposto della L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 2; il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata.
Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti, giacchè la irripetibilità dell'indebito è stata affermata solo sulla base della tardività del recupero, la causa va decisa nel merito con la declaratoria di ripetibilità dell'indebito concernente l'anno 2003.
La complessità della materia e l'assenza di precedenti specifici sul punto giustificano la compensazione delle spese dell'intero processo.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara ripetibile l'indebito concernente l'anno 2003. Compensa le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2012