mercoledì, 14 ottobre 2026

Impiegati in agricoltura: Enpaia condannata al ricalcolo delle pensioni per adeguamento contrattuale

Cassazione sezione lavoro, Sentenza 21 settembre 2012, n. 16070

 

Con sentenza depositata in data 23 febbraio 2010, la Corte d'appello di Brescia, da un lato, confermava quella di primo grado, che aveva condannato il Consorzio per l'incremento dell'irrigazione nel territorio cremonese (d'ora innanzi, Consorzio) al pagamento, in favore dei dipendenti L.B. e D.A., delle pensioni previste dall'art. 74 del CCNL 1976 per il personale dei consorzi di bonifica con l'adeguamento economico percentualmente corrispondente agli aumenti per le retribuzioni dei dipendenti intervenuti successivamente al 1 gennaio 1999, dall'altro, in parziale accoglimento del gravame, dichiarava prescritti i crediti anteriori al giorno 8 novembre 1999. Rimaneva, del pari, confermata la condanna dell'Ente Nazionale di Previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (d'ora innanzi, Fondazione ENPAIA) a rimborsare il Consorzio in relazione a quanto versato per effetto della sentenza La Corte d'appello è giunta a tale conclusione, muovendo dal testo dell'art. 74 CCNL, il quale prevede che L'ammontare della pensione risultante dall'applicazione dei precedenti articoli è suscettibile delle stesse variazioni percentuali che subiscono gli stipendi in dipendenza del variare del costo della vita. Secondo la Corte, già sul piano letterale, l'art. 74, pur risentendo di un contesto caratterizzato dalla presenza di un sistema di indicizzazione dei salari legato automaticamente al variare del costo della vita, era compatibile con l'intendimento delle parti di realizzare comunque l'aumento delle pensioni nella stessa misura percentuale di aumento degli stipendi, ancorchè di fonte contrattuale e finalizzata ad adeguarli al mutamento del costo della vita. Siffatta soluzione letterale è apparsa l'unica in grado di soddisfare l'intento delle parti di costruire uno strumento idoneo a conservare nel tempo il potere di acquisto delle pensioni. Dopo aver ricordato che il problema era sorto dopo il CCNL per il quadriennio 1994-1998, con il quale era stato previsto un aumento del 4% anche delle pensioni (ari 149), in quanto i successivi contratti collettivi non avevano individuato adeguamenti con misure specifiche, la Corte ha aggiunto che i contratti successivi ai pensionamento dei due lavoratori non avevano inciso e non potevano incidere sul loro diritto a vedersi adeguare la pensione nella stessa misura percentuale di adeguamento degli stipendi del personale in servizio, dal momento che la contraria opinione avrebbe attribuito la decisione alla discrezionalità delle organizzazioni sindacali, prive della legittimazione a disporre di tale diritto.

 

Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione il Consorzio, che si affida a due motivi, e l'ENPAIA, che si affida a sei motivi.

 

Resistono con controricorso alcuni eredi di L.B. e alcuni eredi di D.A..

 

Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..


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LaPrevidenza.it, 04/10/2012

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