LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Sentenza  21 settembre 2012,  n. 16070


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           

Dott. VIDIRI     Guido                              -  Presidente   -
Dott. STILE      Paolo                              -  Consigliere  -
Dott. TOFFOLI    Saverio                            -  Consigliere  -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe                           -  Consigliere  -
Dott. DE MARZO   Giuseppe                      -  rel. Consigliere  -

ha pronunciato la seguente: sentenza
                                      
sul ricorso 19236-2010 proposto da:
 
FONDAZIONE ENPAIA ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E  GLI
IMPIEGATI  IN  AGRICOLTURA, ....

Omissis.....
                              
                

FATTO

Con sentenza depositata in data 23 febbraio 2010, la Corte d'appello di Brescia, da un lato, confermava quella di primo grado, che aveva condannato il Consorzio per l'incremento dell'irrigazione nel territorio cremonese (d'ora innanzi, Consorzio) al pagamento, in favore dei dipendenti L.B. e D.A., delle pensioni previste dall'art. 74 del CCNL 1976 per il personale dei consorzi di bonifica con l'adeguamento economico percentualmente corrispondente agli aumenti per le retribuzioni dei dipendenti intervenuti successivamente al 1 gennaio 1999, dall'altro, in parziale accoglimento del gravame, dichiarava prescritti i crediti anteriori al giorno 8 novembre 1999. Rimaneva, del pari, confermata la condanna dell'Ente Nazionale di Previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (d'ora innanzi, Fondazione ENPAIA) a rimborsare il Consorzio in relazione a quanto versato per effetto della sentenza La Corte d'appello è giunta a tale conclusione, muovendo dal testo dell'art. 74 CCNL, il quale prevede che L'ammontare della pensione risultante dall'applicazione dei precedenti articoli è suscettibile delle stesse variazioni percentuali che subiscono gli stipendi in dipendenza del variare del costo della vita. Secondo la Corte, già sul piano letterale, l'art. 74, pur risentendo di un contesto caratterizzato dalla presenza di un sistema di indicizzazione dei salari legato automaticamente al variare del costo della vita, era compatibile con l'intendimento delle parti di realizzare comunque l'aumento delle pensioni nella stessa misura percentuale di aumento degli stipendi, ancorchè di fonte contrattuale e finalizzata ad adeguarli al mutamento del costo della vita. Siffatta soluzione letterale è apparsa l'unica in grado di soddisfare l'intento delle parti di costruire uno strumento idoneo a conservare nel tempo il potere di acquisto delle pensioni. Dopo aver ricordato che il problema era sorto dopo il CCNL per il quadriennio 1994-1998, con il quale era stato previsto un aumento del 4% anche delle pensioni (ari 149), in quanto i successivi contratti collettivi non avevano individuato adeguamenti con misure specifiche, la Corte ha aggiunto che i contratti successivi ai pensionamento dei due lavoratori non avevano inciso e non potevano incidere sul loro diritto a vedersi adeguare la pensione nella stessa misura percentuale di adeguamento degli stipendi del personale in servizio, dal momento che la contraria opinione avrebbe attribuito la decisione alla discrezionalità delle organizzazioni sindacali, prive della legittimazione a disporre di tale diritto.

Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione il Consorzio, che si affida a due motivi, e l'ENPAIA, che si affida a sei motivi.

Resistono con controricorso alcuni eredi di L.B. e alcuni eredi di D.A..

Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

DIRITTO


1. Preliminarmente si dispone la riunione dei due ricorsi proposti contro la medesima sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c..

2. Con il primo motivo di ricorso, il Consorzio lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. e dell'ari 74 del CCNL del 25 marzo 1976, nonchè omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, osservando che la Corte di merito aveva individuato la volontà delle parti collettive di equiparare l'adeguamento delle pensioni al mutamento del costo della vita all'aumento percentuale delle retribuzioni, senza spiegare su quale fondamento riposasse tale "comune volontà".

Tale ricostruzione, secondo il Consorzio, contrasta con la formulazione letterale dell'art. 74, che lega l'aumento della pensione alle stesse variazioni percentuali "che subiscono gli stipendi in dipendenza del variare del costo della vita", in tal modo operando un evidente riferimento al meccanismo di adeguamento automatico previsto dalla L. n. 38 del 1986 e non più in vigore dal 1 gennaio 1992 (L. n. 191 del 1990).

Secondo un'ulteriore articolazione del primo motivo, la conclusione dei giudici di merito collide, inoltre, con il comportamento successivo delle parti, le quali, con l'art. 149 del CCNL del 6 marzo 1996 avevano adeguato una tantum le pensioni attraverso un meccanismo negoziale, in tal modo mostrando che esse stesse avevano ritenuto superata la previsione dell'art. 74 CCNL del 1976, una volta venuto meno l'adeguamento automatico delle retribuzioni al mutare de costo della vita.

2.1. Con il secondo motivo, il Consorzio lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 74 CCNL del 25 marzo 1976, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, dal momento che, se è vero che le parti sociali non hanno il potere di modificare in peius diritti acquisiti dagli ex lavoratori, è altrettanto verso che, nel caso di specie, il comportamento datoriale traeva il suo fondamento non da una modifica contrattuale, ma dall'avvenuto superamento del meccanismo previsto dall'art. 74 sopra menzionato, con la conseguenza che l'adeguamento delle cd. pensioni consortili era affidato alle determinazioni assunte in sede di rinnovi contrattuali.

L'adeguamento negoziale delle cd. pensioni consortili era stato ottenuto successivamente in sede di rinnovo contrattuale (art. 143 CCNL del 16 novembre 1982, art. 147 CCNL del 4 novembre 1988, art 134 CCNL del 18 luglio 1985, art. 149 CCNL del 6 marzo 1996).

3. L'ENPAIA con il primo e il secondo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all'art. 1362 c.c., all'art. 74 CCNL del 1976 e alle leggi L. n. 36 del 1986 e L. n. 191 del 1990, per violazione del fondamentale criterio di interpretazione letterale dei contratti.

A fronte della chiarezza del testo normativo, la ricerca della comune intenzione delle parti è apparsa in contrasto con l'art. 1362 c.c..

L'abrogazione legislativa del sistema di indicizzazione delle retribuzioni ha pertanto travolto il meccanismo convenzionale di adeguamento delle pensioni che a quel sistema faceva riferimento.

3.1. Con il terzo motivo, l'ENPAIA lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 5, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla ritenuta necessità di una volontà contrattuale espressa, idonea ad escludere il meccanismo di adeguamento delle pensioni alle variazioni percentuali delle retribuzioni. Una volta venuto meno il sistema espressamente assunto dalle parti sociali, non restava che prendere atto dell'inoperatività della previsione.

3.2. Con il quarto motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, si denuncia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'affermazione secondo cui i contratti collettivi successivi non possono incidere sul diritto acquisito a seguito del pensionamento, dal momento che l'effetto del mancato adeguamento delle pensioni discendeva piuttosto dalla caducazione del sistema previsto dall'art. 74 cit..

3.3. Con il quinto motivo, l'ENPAIA lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 5, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione alla circostanza che gli ex - dipendenti avevano sempre accettato, senza alcuna contestazione, i diversi meccanismi di adeguamento via via succedutisi nel tempo, prestando adesione, per fatti concludenti, anche alle disposizioni contrattuali successive al loro pensionamento.

3.4. Con il sesto motivo, si denuncia, infine, ex art. 360 c.p.c., n. 5, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione al mancato esame del comportamento complessivo e posteriore alla conclusione del contratto.

4. I ricorsi, i cui motivi per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

4.1 L'art. 74 del CCNL per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica del 25 marzo 1976, la cui rubrica recita Adeguamento dell'ammontare della pensione al costo della vita dispone, come s'è sopra visto, L'ammontare della pensione risultante dall'applicazione dei precedenti articoli è suscettibile delle stesse variazioni percentuali che subiscono gli stipendi in dipendenza del variare del costo della vita. La sentenza impugnata, contrariamente a quanto assunto dai ricorrenti, non ha affatto trascurato il fondamentale criterio letterale di interpretazione dei contratti, criterio comunque destinato a ricostruire su basi obiettive il loro intento negoziale (art. 1363 c.c.: Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole), ma ha esplicitamente e correttamente rilevato che i termini adoperati nella clausola in questione dalle parti collettive "mantengono un significato proprio, adeguato alla fattispecie disciplinata, a prescindere dalla esistenza o non esistenza di un sistema automatico di indicizzazione dei salari", aggiungendo che "il senso letterale delle parole utilizzate è il seguente: le pensioni sono aumentate nella stessa misura percentuale in cui vengono aumentati gli stipendi per adeguarli al costo della vita".

E' partendo da questa considerazione, fondata sulla lettera della clausola e, va aggiunto, sorretta anche dalla rubrica del medesimo articolo, che la Corte di merito ha preso le mosse per ricostruire la portata della previsione.

Ne discende che non colgono nel segno il primo motivo del ricorso del Consorzio, nella sua prima articolazione, come anche i primi quattro motivi del ricorso dell'ENPAIA, giacchè l'interpretazione fornita dalla Corte d'appello di Brescia ruota attorno alla letterale individuazione, ad opera del contratto collettivo, di un meccanismo destinato ad adeguare la pensione della quale si tratta al mutamento del costo della vita negli stessi termini percentuali previsti per le retribuzioni, senza che, in senso contrario, assuma rilievo lo specifico meccanismo di indicizzazione delle retribuzioni previsto all'epoca della conclusione del CCNL. In questa prospettiva, si coglie il riferimento in motivazione (pag.

9) al fatto che i successivi contratti collettivi non hanno operato alcuna modifica in peius del regime previgente.

A conforto delle considerazioni svolte, assume rilevanza quanto osservato dal giudice d'appello, che ha evidenziato come anche per le norme contrattuali aventi carattere generale, quali quelle del contratto collettivo - e quindi non solo per le norme legislative -, l'abrogazione debba essere espressa o tacita, in ragione di un'assoluta incompatibilità tra disposizioni contenute nella contrattazione anteriore rispetto a quelle che, riguardando identico istituto, si riscontrino in quella posteriore. Siffatta situazione non è ravvisabile nel caso di specie, dal momento che il sistema di adeguamento della pensione introdotto con il contratto del 1976 non risulta essere stato abrogato da una successiva previsione, nè è dato individuare una situazione di assoluta incompatibilità con la disciplina negoziale successiva per le ragioni che si esamineranno infra.

4.2. Con la seconda articolazione del primo motivo del ricorso, il Consorzio aggiunge che l'interpretazione dei giudici di merito sarebbe smentita dal comportamento successivo delle parti e, in particolare, dal fatto che, con l'art. 149 CCNL del 6 marzo 1996, le parti sociali hanno adeguato una tantum le pensioni attraverso un meccanismo negoziale. Ciò dimostrerebbe che la volontà espressa dalle parti con l'art. 74 del CCNL del 1976 era quella di richiamare proprio lo specifico meccanismo di adeguamento automatico poi abrogato a partire dal 1992. Ora, la doglianza appare priva di rilievo decisivo, dal momento che non censura l'affermazione contenuta in sentenza, secondo la quale l'art. 149 CCNL del 1996 ebbe a prevedere un aumento del 4% anche delle pensioni.

In sostanza, dal tenore della sentenza impugnata emerge - e il rilievo, si ripete, non è oggetto di circostanziata critica - che la contrattazione collettiva, dopo il venir meno del meccanismo automatico di adeguamento, si preoccupò di quantificare espressamente una percentuale di aumento delle pensioni analogamente a quanto fece per le retribuzioni.

Ma tale comportamento può ben essere compatibile con una finalità di certezza dei rapporti giuridici anzichè essere rivelatore della consapevolezza della parti quanto all'avvenuto superamento dell'originario meccanismo di adeguamento.

4.3. Con riferimento al secondo motivo del ricorso del Consorzio, che pure valorizza gli aumenti negoziali delle pensioni disposti dalle discipline contrattuali sopra ricordate (punto 2.1 della motivazione), si rileva che non è dato conoscere il tenore di tali previsioni, il cui testo non è riportato in ricorso. Inoltre, in violazione dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, i relativi testi contrattuali non sono stati depositati, nè viene indicato in modo specifico in quale sede è possibile rinvenirli (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 7161).

4.4. Anche il quinto motivo de ricorso ENPAIA non appare meritevole di accoglimento, giacchè, per il modo non circostanziato in cui è formulato, può solo condurre alla seguente alternativa: a) il fatto che i dipendenti abbiano accettato l'indicizzazione delle loro pensioni calcolata con modalità analoghe a quelle proprie delle retribuzioni non può certo essere valutata come adesione ad un sistema diverso da quello che hanno rivendicato nel presente processo; b) il fatto che altre volte i pensionati abbiano accettato una diversa indicizzazione non può, in assenza di altre circostanze significative, che essere qualificato come mero fatto inidoneo ad esprimere una reale volontà negoziale.

4.5. Il sesto motivo non supera la valutazione di ammissibilità, perchè o è da ritenersi meramente ripetitivo del quinto o è generico perchè non indica quali comportamenti i giudici di merito hanno omesso di valutare.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nel rapporto tra il Consorzio e i costituiti eredi di L.B. e D.A.. In relazione al rapporto tra il Consorzio e la Fondazione ENPAIA, tenuto conto della posizione delle parti, le spese del giudizio di legittimità restano compensate. Nulla per le spese del giudizio di legittimità in relazione al rapporto tra la Fondazione ENPAIA e i controricorrenti eredi, dal momento che questi ultimi non hanno svolto attività difensiva nei confronti della Fondazione.


P.Q.M.


La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna il Consorzio ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 40,00 per esborsi, oltre Euro 2.000,00 per onorari, cui devono aggiungersi iva, cap e rimborso spese generali, in favore degli eredi di L. e D., compensando le spese nei confronti della Fondazione. Nulla sulle spese tra la Fondazione ed i suddetti controricorrenti eredi.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2012