Il tagliando invalidi puo' essere utilizzato su tutto il territorio nazionale
Cassazione, se. II civile, sentenza del 16.01.2008, n. 719 - Cesira Cruciani
Le persone invalide possono servirsi del contrassegno per circolare con qualsiasi veicolo in zone a traffico limitato, con il solo onere di esporre il contrassegno, che denota la destinazione attuale dello stesso al suo servizio, senza necessità che il contrassegno contenga un qualche riferimento alla targa del veicolo sulla quale in concreto si trova a viaggiare. E’ quanto stabilisce la Suprema Corte con la sentenza del 16 gennaio 2008, n° 719, sezione II civile, accogliendo il ricorso presentato da un invalido titolare dello speciale permesso.
Il Giudice di pace di Roma aveva rigettato l’opposizione del ricorrente avverso il verbale di accertamento della violazione dell’art. 7, 1° comma, Codice della Strada, per essere entrato alla guida di un autoveicolo nella zona a traffico limitato della città di Roma senza la prescritta autorizzazione. Il giudice osservò che la titolarità di un permesso per invalidi rilasciato dal Comune di Milano non consentiva la circolazione nelle zone a traffico limitato di altro Comune. L’invalido è così ricorso in Cassazione per violazione...
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LaPrevidenza.it, 16/02/2008