Il “contrassegno invalidi” può essere utilizzato su qualsiasi veicolo

e su tutto il territorio nazionale.

Cassazione, sezione II civile, sentenza del 16.01.2008, n° 719 (Cesira Cruciani)


Le persone invalide possono servirsi del contrassegno per circolare con qualsiasi veicolo in zone a traffico limitato, con il solo onere di esporre il contrassegno, che denota la destinazione attuale dello stesso al suo servizio, senza necessità che il contrassegno contenga un qualche riferimento alla targa del veicolo sulla quale in concreto si trova a viaggiare. E’ quanto stabilisce la Suprema Corte con la sentenza del 16 gennaio 2008, n° 719, sezione II civile, accogliendo il ricorso presentato da un invalido titolare dello speciale permesso.


Il Giudice di pace di Roma aveva rigettato l’opposizione del ricorrente avverso il verbale di accertamento della violazione dell’art. 7, 1° comma, Codice della Strada, per essere entrato alla guida di un autoveicolo nella zona a traffico limitato della città di Roma senza la prescritta autorizzazione. Il giudice osservò che la titolarità di un permesso per invalidi rilasciato dal Comune di Milano non consentiva la circolazione nelle zone a traffico limitato di altro Comune. L’invalido è così ricorso in Cassazione per violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12, D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.


Il motivo del ricorso è fondato, hanno riconosciuto gli ermellini, gli artt. 12 ed 11, 1° e 2° comma, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, dispongono che alle persone detentrici dello speciale contrassegno, è consentita la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio nella zona a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane, detto contrassegno deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo ed è valido per tutto il territorio nazionale.


La persona invalida, dunque può servirsi del contrassegno per circolare con qualsiasi veicolo in zone a traffico limitato, con il solo onere di esporre al suo servizio, senza necessità che il contrassegno contenga un qualche riferimento alla targa del veicolo sulla quale in concreto si trova a viaggiare e nessuna deroga alla previsione normativa risulta stabilita relativamente alle zone dei centri abitati nelle quali il Comune abbia limitato la circolazione di tutte od ad alcune categorie di veicoli per accertare e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.