sabato, 17 ottobre 2026

Il rapporto di lavoro domestico tra extracomunitari ai fini dell'emersione va provato anche in ordine alle effettive capacità di guadagno del presunto datore di lavoro

Consiglio di Stato, Sezione III, Sentenza 31.3.2012 n. 1920

 

L'appellante Mr. Dr., già ricorrente in primo grado, cittadino marocchino presente in Italia senza regolare permesso di soggiorno, è stato interessato da una pratica di "emersione", o sanatoria, ai sensi dell'art. 1ter del decreto legge n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009. La domanda di sanatoria è stata presentata da un suo connazionale, il sig. Mustafa Hrim, il quale asseriva di avere alle proprie dipendenze il Mr. Dr., quale lavoratore domestico. La domanda è stata respinta, con la motivazione che da un sommario controllo era emerso che il rapporto lavorativo non si era stabilito prima del settembre 2009, mentre secondo la normativa in materia l'emersione era consentita solo per i rapporti di lavoro instaurati "almeno tre mesi prima" del 1° luglio 2009. 2. Il provvedimento di diniego è stato impugnato dal lavoratore extracomunitario. Il ricorso è stato respinto. L'interessato propone ora appello davanti a questo Consiglio. L'Amministrazione resiste all'appello. La domanda cautelare è stataaccolta con una motivazione riferita essenzialmente alla valutazione del danno 3. Passando ora all'esame del merito, si osserva quanto segue. Nel corso del procedimento di sanatoria, la Questura di Treviso ha chiesto alla polizia municipale di fare gli accertamenti del caso. Gli agenti si sono recati presso l'abitazione del datore di lavoro e vi hanno trovato presente l'attuale ricorrente, il quale ha confermato di prestare servizio quale domestico in quella casa "a far data dal mese di settembre 2009", percependo uno stipendio medio mensile di euro 600. Successivamente gli stessi agenti hanno sentito il datore di lavoro, il quale, richiesto a proposito del compenso erogato "ha risposto evasivamente dicendo che vedrà in seguito e che intanto dà alloggio gratuito al (Mr.)". Essi hanno riferito altresì che "il datore di lavoro conferma che il beneficiario Mr. Dr. è ospitato da lui a decorrere dal mese di settembre 2009". Sulla base di queste affermazioni, ritenute significative e concordanti, l'Amministrazione ha concluso che l'attività lavorativa aveva avuto inizio nel settembre 2009 e non prima; e che di conseguenza mancava il presupposto essenziale della sanatoria: e cioè la durata almeno trimestrale del rapporto lavorativo alla data del 1° luglio 2009. Nello stesso senso ha deciso la sentenza del T.A.R..

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LaPrevidenza.it, 17/10/2012

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