REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente


SENTENZA

31 marzo 2012,  n. 1920


sul ricorso numero di registro generale 8944 del 2011, proposto da: 

Dr.   Mr.,  


contro

                              

Ministero   dell'Interno, 

            

per la riforma della  sentenza  breve  del  T.A.R.  VENETO  - VENEZIA:SEZIONE III n. 01226/2011, resa tra le parti concernente DINIEGO EMERSIONE DA LAVORO IRREGOLARE                                                          


… Omissis …
         

FATTO


1. L'appellante Mr. Dr., già ricorrente in primo grado, cittadino marocchino presente in Italia senza regolare permesso di soggiorno, è stato interessato da una pratica di "emersione", o sanatoria, ai sensi dell'art. 1ter del decreto legge n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009.

La domanda di sanatoria è stata presentata da un suo connazionale, il sig. Mustafa Hrim, il quale asseriva di avere alle proprie dipendenze il Mr. Dr., quale lavoratore domestico.

La domanda è stata respinta, con la motivazione che da un sommario controllo era emerso che il rapporto lavorativo non si era stabilito prima del settembre 2009, mentre secondo la normativa in materia l'emersione era consentita solo per i rapporti di lavoro instaurati "almeno tre mesi prima" del 1° luglio 2009.

2. Il provvedimento di diniego è stato impugnato dal lavoratore extracomunitario.

Il ricorso è stato respinto.

L'interessato propone ora appello davanti a questo Consiglio. L'Amministrazione resiste all'appello.

La domanda cautelare è stata accolta con una motivazione riferita essenzialmente alla valutazione del danno.

3. Passando ora all'esame del merito, si osserva quanto segue.

Nel corso del procedimento di sanatoria, la Questura di Treviso ha chiesto alla polizia municipale di fare gli accertamenti del caso. Gli agenti si sono recati presso l'abitazione del datore di lavoro e vi hanno trovato presente l'attuale ricorrente, il quale ha confermato di prestare servizio quale domestico in quella casa "a far data dal mese di settembre 2009", percependo uno stipendio medio mensile di euro 600.

Successivamente gli stessi agenti hanno sentito il datore di lavoro, il quale, richiesto a proposito del compenso erogato "ha risposto evasivamente dicendo che vedrà in seguito e che intanto dà alloggio gratuito al (Mr.)". Essi hanno riferito altresì che "il datore di lavoro conferma che il beneficiario Mr. Dr. è ospitato da lui a decorrere dal mese di settembre 2009".

Sulla base di queste affermazioni, ritenute significative e concordanti, l'Amministrazione ha concluso che l'attività lavorativa aveva avuto inizio nel settembre 2009 e non prima; e che di conseguenza mancava il presupposto essenziale della sanatoria: e cioè la durata almeno trimestrale del rapporto lavorativo alla data del 1° luglio 2009. Nello stesso senso ha deciso la sentenza del T.A.R..

4. La difesa dell'appellante sostiene, al contrario, che le due dichiarazioni riferite dai vigili urbani non sono né significative, né concordanti, come ritenuto invece dalla Questura.

La dichiarazione attribuita al Mr. dovrebbe essere interpretata nel senso che nel settembre 2009 il rapporto di lavoro è stato formalizzato mediante la dichiarazione di emersione, ma ciò non toglie che esso fosse iniziato prima. La dichiarazione attribuita al datore di lavoro, a sua volta, riguarderebbe solo la decorrenza dell'ospitalità concessa al Mr. ai fini abitativi, e non quella del rapporto di lavoro.

5. Il Collegio osserva che queste argomentazioni difensive non sono risolutive, in quanto potrebbero essere confutate sulla base del contesto delle dichiarazioni stesse. Ad esempio: è vero che Mustapha Hrim ha dichiarato che Mr. è da lui "ospitato a decorrere dal mese di settembre 2009", e che questa dichiarazione si riferisce dunque all'aspetto abitativo e non a quello lavorativo; ma è anche vero che lo stesso Hrim aveva dichiarato, subito prima, che l'ospitalità era il (solo) corrispettivo delle prestazioni lavorative; se ne potrebbe dedurre che in precedenza non vi era ospitalità ma non vi erano neppure prestazioni.

A parte ciè, è l'insieme degli elementi raccolti dai vigili urbani del Comune di Ponte di Piave a dimostrare l'insussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro con le caratteristiche di cui all'art. 1ter del d.l. 78/2009, per tutta la durata e con i contenuti ivi previsti.

E" rilevante, in particolare, il seguente passo della relazione: "sul compenso erogato, il datore di lavoro non ha saputo dare spiegazioni plausibili, nonostante gli sia stata ripetuta più volte la domanda, questi ha risposto che vedrà in seguito e che intanto dà alloggio gratuito al beneficiario". Invece, secondo l'art. 1ter fra le condizioni per la regolarizzazione vi è che "la retribuzione convenuta non sia inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento" e che la prestazione del servizio sia contrattualmente prevista per non meno di venti ore settimanali.

6. Altri elementi ancora, sempre raccolti dai vigili urbani, pur avendo solo carattere indiziario e congetturale e non essendo comunque determinanti, concorrono a delineare un quadro fattuale che rende vieppiù verosimili le conclusioni raggiunte dall'autorità di P.S. riguardo la fittizietà del rapporto, e insostenibili le contrarie argomentazioni difensive.

Ci si riferisce, in particolare, all'osservazione dei vigili urbani che "vi sono dubbi sull'effettivo lavoro svolto dal beneficiario, in quanto trattasi di un mini appartamento composto da una camera, bagno e cucina e lo stesso appariva in disordine e sporco con ben pochi segni evidenti di attività da colf svolti"; nonché al fatto che "il datore di lavoro... lavora come operaio... con una retribuzione (mensile) media di euro 1.300 circa. L'appartamento dove vive non è in proprietà, bensì in affitto, per il quale paga un canone mensile di euro 400". Questi dati di fatto sono mal compatibili con l'affermazione dell'attuale ricorrente di percepire una retribuzione mensile media di euro 600 come lavoratore domestico.

7. In conclusione, l'appello va respinto.

Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l'appello. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore

Vittorio Stelo, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Vincenzo Neri, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 31 MAR. 2012