Articolo del Dott. Luigi Risolo
Il fondo di sostegno per i familiari delle vittime degli infortuni sul lavoro è istituito con la Legge Finanziaria 2007, presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con l’obiettivo di fornire un supporto economico ai familiari superstiti dei lavoratori assicurati e non, vittime di infortuni sul lavoro.
Il Decreto del Ministro del Lavoro del 19 Novembre 2008 ha più precipuamente regolamentato il suddetto fondo, definendo la tipologia di benefici concedibili, i requisiti e le modalità di accesso, come meglio specificato nella congiunta circolare nr. 5/2009 del Ministero del Lavoro, INAIL e IPSEMA.
Il Fondo riguarda il decesso del lavoratore a seguito di infortunio lavorativo verificatosi a decorrere dal 1° Gennaio 2007.
Gli enti assicurativi preposti al trattamento delle istanze nonché all’erogazione delle prestazioni sono l’INAIL e l’IPSEMA.
Per effetto dell’istituzione di tale fondo è rilevante sottolineare alcuni aspetti:
a) vi è un riconoscimento, destinato ai superstiti, sotto forma di denaro, a coloro che sono deceduti per gravi infortuni sul lavoro,
b) vengono resi dignità e riconoscimento anche ai lavoratori deceduti a causa di infortuni sul lavoro e non assoggettati ad assicurazione obbligatoria;
c) è riconosciuto un trattamento economico anche per coloro che sono vittime di gravi infortuni sul lavoro ed operanti nell’ambito lavorativo domestico.
La prestazione economica che viene corrisposta non è soggetta a tassazione né a rivalsa e non limita l’ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari del lavoratore deceduto; peraltro è cumulabile con altre misure di sostegno previste a favore dei familiari delle vittime degli infortuni sul lavoro.
Essa viene erogata dall’INAIL o dall’IPSEMA se trattasi di infortuni del settore marittimo o aereo.
Per gli infortuni con decesso nel settore domestico la prestazione viene erogata ai sensi e per gli effetti della Legge 3 Dicembre 1999, n. 493.
E’ prevista, in secondo luogo “un anticipazione della rendita ai superstiti di cui all’art. 85 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, recante Disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
Quindi, una volta erogata la prestazione “una tantum” da parte dell’INAIL o dell’IPSEMA, gli enti stessi provvedono a liquidare ai familiari superstiti dei lavoratori deceduti e assicurati un’anticipazione della rendita ai sensi dell’articolo 85 del Testo Unico; l’importo “è pari ai 3/12 della rendita annua calcolata sul minimale di legge per la liquidazione delle rendite”.
L’anticipazione della rendita è liquidata anche ai soggetti che svolgevano attività lavorativa in ambito domestico ed assicurati ai sensi e per gli effetti della Legge 3 Dicembre 1999, n. 493.
Per ottenere i benefici economici e quindi la prestazione “una tantum” dal Fondo, è necessario presentare apposita domanda previa compilazione della modulistica allegata al Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 19 Novembre 2008.
La domanda può essere presentata a mano o tramite il servizio postale – Raccomandata A/R – presso la sede INAIL o IPSEMA competente per territorio e presso cui il lavoratore deceduto era assicurato.
La domanda potrà essere inoltrata entro 40 giorni dalla data del decesso, ovvero per gli infortuni verificatisi in data compresa tra il 1° Gennaio 2007 e l’entrata in vigore del Decreto in questione, e per i quali non siano state ancora presentate le rispettive istanze, i termini di presentazione sono fissati entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto ( 2 Febbraio 2008 ).
L’erogazione della prestazione “una tantum” e dell’”anticipazione della rendita ai superstiti” sono subordinate ad un controllo per verificare se il decesso è effettivamente avvenuto a seguito di infortunio sul lavoro. Gli enti preposti a tali funzioni sono le Direzioni Provinciali del Lavoro competenti per territorio e l’INAIL.
Se l’infortunio concerne il settore marittimo o aereo l’accertamento viene eseguito dall’IPSEMA competente per territorio unitamente con gli altri organismi di vigilanza di settore.
LaPrevidenza.it, 23/03/2009
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