Il Fondo per i
familiari delle vittime di gravi infortuni.
Premessa.
Il fondo di sostegno per i familiari delle vittime degli infortuni sul lavoro è istituito, con la Legge Finanziaria 2007, presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con l’obiettivo di fornire un supporto economico ai familiari superstiti dei lavoratori assicurati e non, vittime di infortuni sul lavoro.
Il Decreto del Ministro del Lavoro del 19 Novembre 2008 ha più precipuamente regolamentato il suddetto fondo, definendo la tipologia di benefici concedibili, i requisiti e le modalità di accesso, come meglio specificato nella congiunta circolare nr. 5/2009 del Ministero del Lavoro, INAIL e IPSEMA.
Il Fondo riguarda il decesso del lavoratore a seguito di infortunio lavorativo verificatosi a decorrere dal 1° Gennaio 2007.
Gli enti assicurativi preposti al trattamento delle istanze nonché all’erogazione delle prestazioni sono l’INAIL e l’IPSEMA.
Per effetto dell’istituzione di tale fondo è rilevante sottolineare alcuni aspetti:
a) vi è un riconoscimento, destinato ai superstiti, sotto forma di denaro, rivolto a coloro che sono deceduti per gravi infortuni sul lavoro,
b) vengono resi dignità e riconoscimento anche ai lavoratori deceduti a causa di infortuni sul lavoro e non assoggettati ad assicurazione obbligatoria;
c) è riconosciuto un trattamento economico anche per coloro che sono vittime di gravi infortuni sul lavoro ed operanti nell’ambito lavorativo domestico.
Provvedimento del
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l’attività ispettiva e della tutela delle condizioni di lavoro – con Circolare nr. 5/2009, avente ad oggetto “Decreto Ministeriale del 19 Novembre 2008, Legge 27 Dicembre 2006, nr. 296, articolo 1, comma 1187 – benefici per i familiari delle vittime di grafi infortuni sul lavoro. Indicazioni operative”, ha inteso prevedere in favore dei familiari superstiti dei lavoratori deceduti in seguito a infortuni lavorativi a decorrere dal 1 Gennaio 2007, due tipi di benefici: prestazione economica “una tantum” e prestazione economica a titolo di “anticipazione della rendita ai superstiti”.
Nello specifico il citato comma 1187, intitolato dell’”Istituzione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime degli infortuni sul lavoro”, sancisce che “Al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo. Al Fondo e' conferita la somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie dei benefici concessi, ivi comprese anticipazioni sulle prestazioni erogate dall'INAIL, nonche' i requisiti e le modalita' di accesso agli stessi”.
1) Prestazione economica a titolo di “una tantum”.
E’ prevista una erogazione di una prestazione economica a titolo di “una tantum” a favore dei superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro, anche se non erano soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria.
La prestazione economica che viene corrisposta non è soggetta a tassazione né a rivalsa e non limita l’ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari del lavoratore deceduto; peraltro è cumulabile con altre misure di sostegno previste a favore dei familiari delle vittime degli infortuni sul lavoro.
Essa viene erogata dall’INAIL o dall’IPSEMA se trattasi di infortuni del settore marittimo o aereo.
Per gli infortuni con decesso nel settore domestico la prestazione viene erogata ai sensi e per gli effetti della Legge 3 Dicembre 1999, n. 493.
La prestazione “una tantum” è determinata in misura crescente in base al numero dei superstiti che ne hanno diritto ai sensi dell’articolo 1 della Legge 27 Dicembre 2006, nr. 296.
Quindi in fase di prima applicazione la prestazione “una tantum” è concessa al nucleo familiare del lavoratore deceduto ed il relativo importo è commisurato in base al numero di familiari superstiti e determinato annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali sulla scorta delle risorse economiche disponibili.
2) Prestazione economica a titolo di “anticipazione della rendita ai
superstiti”.
E’ prevista, in secondo luogo “un anticipazione della rendita ai superstiti di cui all’art. 85 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, recante Disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
Quindi, una volta erogata la prestazione “una tantum” da parte dell’INAIL o dell’IPSEMA, gli enti stessi provvedono a liquidare ai familiari superstiti dei lavoratori deceduti e assicurati un’anticipazione della rendita ai sensi dell’articolo 85 del Testo Unico; l’importo “è pari ai 3/12 della rendita annua calcolata sul minimale di legge per la liquidazione delle rendite”.
L’anticipazione della rendita è liquidata anche ai soggetti che svolgevano attività lavorativa in ambito domestico ed assicurati ai sensi e per gli effetti della Legge 3 Dicembre 1999, n. 493.
I soggetti
beneficiari
I soggetti che possono essere destinatari del “fondo per i familiari delle vittime di gravi infortuni” e quindi della conseguente prestazione “una tantum”, sono quelli individuati e sanciti dall’articolo 85 del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 Giugno 1965 nr. 1124, intitolato del “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, e cioè:
- il coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio; ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età; gli orfani di entrambi i genitori; i figli adottivi nel caso in cui siano deceduti anche entrambi gli adottanti;
- per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età; gli studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari; se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è loro corrisposta finché dura l'inabilità;
- sono compresi tra i superstiti
di cui al presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla
data dell'infortunio; salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data
dell'infortunio i nati entro trecento giorni da tale data.
- in mancanza di superstiti di
cui al punto precedente, i benefici spettano a ciascuno degli ascendenti e dei
genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte; a
ciascuno dei fratelli o sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico
nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli.
Nel caso in cui la prestazione “una tantum” spetti di diritto a diversi
soggetti, il comma 2, dell’articolo 2, del Decreto 19 Novembre 2008, del
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, sancisce che “In caso di concorso di piu'
aventi diritto, le quote sono divise tra i medesimi in parti uguali”. Le
ripartizioni, invece, sancite nell’articolo 85 del D.P.R. 1124/1965, riguardano
la liquidazione dell’anticipazione della rendita ai superstiti.
La Richiesta del beneficio del fondo infortuni.
Per ottenere i benefici economici e quindi la prestazione “una tantum” dal Fondo, è necessario presentare apposita domanda previa compilazione della modulistica allegata al Decreto del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del 19 Novembre 2008.
La domanda può essere presentata a mano o tramite il servizio postale – Raccomandata A/R – presso la sede INAIL o IPSEMA competente per territorio e presso cui il lavoratore deceduto era assicurato.
La domanda potrà essere inoltrata entro 40 giorni dalla data del decesso, ovvero per infortuni verificatisi in data compresa tra il 1° Gennaio 2007 e l’entrata in vigore del Decreto in questione, e per i quali non siano state ancora presentate le rispettive istanze, i termini di presentazione sono fissati entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto ( 8 Febbraio 2008 ).
Se i lavoratori deceduti non erano assicurati le istanze devono comunque essere inviate con le stesse modalità e termini all’ente assicuratore interessato ( INAIL o IPSEMA ).
Sull’apposito modulo fornito dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali occorre avere cura nel compilare con precisione la sezione concernente le modalità di pagamento della prestazione economica.
La verifica dei requisiti di accesso ed
erogazione dei benefici.
L’erogazione della prestazione “una tantum” e dell’”anticipazione della rendita ai superstiti” sono subordinate ad un controllo per verificare se il decesso è effettivamente avvenuto a seguito di infortunio sul lavoro. Gli enti preposti a tali funzioni sono le Direzioni Provinciali del Lavoro competenti per territorio e l’INAIL.
Viene eseguito un accertamento sulle cause e circostanze dell’evento accidentale per poi predisporre una relazione descrittiva da inviarsi alla sede competente dell’INAIL. L’ente assicurativo entro 30 giorni dalla ricezione della relazione provvede “alla erogazione della prestazione una tantum e, in caso di infortuni mortali di soggetti obbligatoriamente assicurati ai sensi del Testo Unico e della Legge n. 493/1999, alla liquidazione dell’anticipazione della rendita ai superstiti di cui all’articolo 85 del Testo Unico”.
Se l’infortunio concerne il settore marittimo o aereo l’accertamento viene eseguito dall’IPSEMA competente per territorio unitamente con gli altri organismi di vigilanza di settore.
L’IPSEMA, entro 30 giorni dall’accertamento provvede all’erogazione della prestazione una tantum e nel caso di infortuni mortali di soggetti obbligatoriamente assicurati ai sensi del Testo Unico, alla liquidazione dell’anticipazione della rendita ai superstiti ai sensi dell’articolo 85 del T.U..
Qualora il decesso per infortunio sul lavoro sia avvenuto in data antecedente a quella di pubblicazione del Decreto del 19 Novembre 2008, le competenti sedi INAIL e IPSEMA provvederanno a:
a) invitare i soggetti aventi diritto, per i casi in
cui sia stato già accertato il diritto alla erogazione della rendita ai
superstiti di cui all’art. 85 T.U., ad integrare
l’istanza già presentata con le informazioni richieste dal modulo allegato al
decreto, o a trasmettere l’istanza stessa ove non pervenuta. Successivamente
procederanno direttamente all’erogazione della prestazione una tantum sulla
base della procedura ordinaria di accertamento, senza espletare l’accertamento
sommario.
b) Richiedere ai superstiti aventi diritto di
soggetti non assicurati, di completare e/o integrare l’istanza
già presentata con le informazioni richieste dal modulo allegato al decreto. Successivamente procederanno all’erogazione della
prestazione una tantum sulla base delle risultanze dell’accertamento sommario.
Tuttavia, la circolare ministeriale, precisa che se la prestazione una tantum non è riconosciuta, a causa dell’esito negativo dell’accertamento sommario non tutto è perduto, in quanto è possibile che la procedura ordinaria di accertamento riconosca il decesso avvenuto a causa di infortunio sul lavoro; in quest’ultimo caso, dunque, l’INAIL e l’IPSEMA provvederanno anche all’erogazione della prestazione “una tantum”.
Così come, viene rimarcato che, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto, per effetto degli esiti della procedura ordinaria di accertamento, gli istituti assicurativi possono procedere al recupero delle somme indebitamente corrisposte a titolo di prestazioni una tantum e/o di anticipazione della rendita ai superstiti di cui all’art. 85 del Testo Unico.
In ultima istanza,
si afferma che il contenzioso giudiziario a seguito di mancato riconoscimento
delle prestazioni per effetto di esito negativo dell’accertamento sommario è a
carico dell’INAIL e dell’ISPEMA.
Dott. Rag. Luigi Risolo