Cassazione sezione tributaria, Sentenza 20.10.2010 n. 21509
La S. S.R.L. Ha impugnato un avviso di rettifica della dichiarazione dei redditi prodotti nel 1995, notificato il 26 aprile 2001, eccependo, tra l’altro, che per l’esercizio 1995 l’ammontare del reddito era stato definito mediante accertamento con adesione, sulla base di un precedente avviso notificato il 27 ottobre 1999. La commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso della contribuente ritenendo che il secondo accertamento, oggetto dell’odierno ricorso, sia illegittimo per carenza dei presupposti di legge (nuovi elementi). La commissione tributaria regionale, invece, accogliendo l’appello dell’ufficio ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, per l’omesso deposito del processo verbale di constatazione, redatto dalla guardia di finanza, costituente parte integrante dell’avviso di accertamento impugnato. La stessa CTR evidenzia che la sanzione della inammissibilità del ricorso è giustificata dal fatto che il deposito dell’atto impugnato è “indispensabile per mettere in condizione il giudice di acquisire gli elementi minimi indispensabili per poter procedere alla formulazione del giudizio”. La società contribuente ricorre oggi contro l’Agenzia delle Entrate, per ottenere la cassazione della sentenza di appello, sulla base di quattro motivi. L’Agenzia resiste con controricorso...
LaPrevidenza.it, 16/11/2010
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Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...
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Avvocato
Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale - Diritto Agrario - Magistrato Onorario presso Sezione Lavoro e Previ...