LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Sentenza 20.10.2010 n. 21509
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato - Presidente -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere -
Dott. DIDOMENICO Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza
sul ricorso 19199-2006 proposto da:
S. - ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, - controricorrente – avverso la sentenza n. 92/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO, depositata il 08/11/2005; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE; udito per il ricorrente l’Avvocato CORRADI MARCELLO, che ha chiesto l’accoglimento; udito il P.M. In persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LECCISI GIAMPAOLO, che ha concluso per l’accoglimento.
Fatto
La S. S.R.L. Ha impugnato un avviso di rettifica della dichiarazione dei redditi prodotti nel 1995, notificato il 26 aprile 2001, eccependo, tra l’altro, che per l’esercizio 1995 l’ammontare del reddito era stato definito mediante accertamento con adesione, sulla base di un precedente avviso notificato il 27 ottobre 1999.
La commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso della contribuente ritenendo che il secondo accertamento, oggetto dell’odierno ricorso, sia illegittimo per carenza dei presupposti di legge (nuovi elementi).
La commissione tributaria regionale, invece, accogliendo l’appello dell’ufficio ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, per l’omesso deposito del processo verbale di constatazione, redatto dalla guardia di finanza, costituente parte integrante dell’avviso di accertamento impugnato. La stessa CTR evidenzia che la sanzione della inammissibilità del ricorso è giustificata dal fatto che il deposito dell’atto impugnato è “indispensabile per mettere in condizione il giudice di acquisire gli elementi minimi indispensabili per poter procedere alla formulazione del giudizio”.
La società contribuente ricorre oggi contro l’Agenzia delle Entrate, per ottenere la cassazione della sentenza di appello, sulla base di quattro motivi. L’Agenzia resiste con controricorso.
DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento.
Con i primi due motivi di impugnazione, la società denuncia: a) la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. E art. 27 Cost., in quanto erroneamente la CTR le ha addebitato il mancato adempimento dell’onere di produrre copia del p.v.c. Di constatazione (parte integrante dell’atto impugnato) che non le è stato mai notificato; tale inversione dell’onere della prova, oltre ad essere di per sé illegittima (è l’ufficio che deve provare il maggior reddito accertato) rende impossibile l’esercizio del diritto di difesa quando il p.v.c. Non sia stato notificato al contribuente (come si assume, in ipotesi, che sia accaduto nella specie); b) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 22, in quanto l’omesso deposito dell’atto impugnato non è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo, e vizi della motivazione che non lascia intendere quale sia la ratio decidendi.
Le censure appaiono fondate nel senso che a) secondo l’insegnamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, “In tema di contenzioso tributario, la sanzione processuale della inammissibilità del ricorso è disposta soltanto nel caso di mancato deposito degli atti e documenti previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, non anche degli atti previsti dal comma 4, stesso art.; ne consegue che l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato può essere prodotto anche in un momento successivo ovvero su impulso del giudice tributario, che si avvalga dei poteri previsti dal comma 5, art. citato” (Cass. 18872/2007);
b) anche in relazione alla disciplina della ripartizione del carico della prova, la tesi della CTR, secondo cui l’onere di produrre il p.v.c. Richiamato nell’avviso di accertamento impugnato sarebbe a carico del contribuente appare errata. Non soltanto perché, come eccepisce la ricorrente, in caso di omessa notifica il contribuente è nella impossibilità di produrre l’atto, ma anche perché:
• se il p.v.c. È parte integrante dell’atto impugnato, l’onere di produrre tale atto grava sull’ente impositore che deve dimostrare la fondatezza del proprio assunto, sulla base delle constatazioni effettuate dagli organi di controllo; tant’è vero che frequentemente i contribuenti impugnano gli atti impositivi proprio perché non sono corredati del p.v.c. Richiamato e/o non notificato;
• dopo l’entrata in vigore dello Statuto del contribuente, “Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria” (L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4).
In definitiva, anche con riferimento agli atti notificati dopo l’entrata in vigore della L. n. 212 del 2000, recante Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, va confermata la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il mancato deposito del processo verbale non comporta “l’inammissibilità del ricorso, prevista dal D.Lgs n. 546 del 1992, art. 22, comma 1 per i soli atti ivi indicati, tra cui non compaiono l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato (comprensivi anche del p.v.c. Richiamato nell’avviso di accertamento) ai quali si riferisce invece l’art. 22 cit., comma 4, e che possono quindi essere prodotti anche in un momento successivo, ovvero su impulso del giudice tributario” (Cass. 3456/2009). Sul piano della ripartizione del carico probatori in linea di principio, l’onere di produrre il p.v.c., dal quale risultano i fatti posti a base dei rilievi contestati con l’atto impugnato, è sempre a carico dell’ente impositore, a meno che non sia il contribuente ad invocare circostanze a lui favorevoli, secondo quanto dispone l’art. 2697 c.c..
Il terzo motivo di ricorso, con il quale viene eccepita la violazione dello statuto del contribuente in relazione alla omessa allegazione del p.v.c. all’avviso di accertamento, è inammissibile perché proposto per la prima volta in questa sede. Il quarto motivo, con il quale viene denunciata la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 1, in quanto il giudice avrebbe dovuto acquisire di ufficio il p.v.c. È assorbito dalle considerazioni che precedono.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto in relazione ai primi due motivi dello stesso. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa al giudice a qua, per un nuovo giudizio di merito che tenga conto dei principi di diritto sopra riaffermati.
Il giudice del rinvio provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il quarto, dichiara inammissibile il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Lombardia.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2010