Articoli a cura D.ssa Mariagabriella CORBI
I soggetti oggetto di accertamento
L'attività di accertamento è rivolto esclusivamente alle persone fisiche che, in prima persona o tramite società di comodo, possono disporre di particolari beni e servizi.
I beni ed i servizi a disposizione della persona fisica che a qualsiasi titolo (quindi anche in locazione, leasing o comodato d'uso gratuito) può:
- utilizzare o cedere in uso i beni che riceve;
- ricevere o dirottare i servizi;
- sopportare in tutto o parzialmente i relativi costi.
Si prende in considerazione lo status quo.
Non fanno parte della disponibilità della persona fisica, e quindi non valutabili dal redditometro, beni e servizi particolari e strettamente legati all'attività di impresa, o di arti e professioni.
L'autovettura in uso promiscuo di proprietà di un imprenditore o professionista viene valutata per metà ai fini del redditometro.
LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Le spese affrontate dal contribuente hanno una duplice valutazione da parte del Fisco:
- “patrimoniale”, e cioè che la spesa incide nell'anno di acquisto del bene e nei 4 anni antecedenti (1/5 per anno su 5 anni);
- “gestionale” (solo per i beni che producono spese gestionali), e cioè che il costo di gestione include le spese di avviamento iniziali e di ammortamento nei seguenti, fino alla cessione/dismissione del bene (per esempio, la spesa annuale di gestione di una autovettura è pari a circa l'80% del suo valore – percentuale esageratamente lievitata).
DISCREPANZE REDDITUALI SIGNIFICATIVE
Si evidenzia palese una discrepanza economica quando:
- il reddito imponibile accertabile sui differenzia di circa ¼ dal reddito imponibile dichiarato;
- tale discrepanza si è palesata per due anni consecutivi.
SEGNALAZIONE D'UFFICIO
Tale atto è di vitale importanza perchè:
è il primo passo indispensabile e necessaria per la validità dell'intero accertamento;
gli Uffici finanziari devono esaminare e valutare in maniera attenta ogni spiegazione e documento fornito dal contribuente per addivenire alla quantificazione reddituale giusta, soprattutto in presenza di determinazione sintetica del reddito che si basa sul contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva.
LA RISPOSTA ESPLICATIVA DEL CONTRIBUENTE
Entro 15 o 30 gg dalla richiesta di chiarimenti da parte dell'Ufficio, o durante il contenzioso, i contribuenti possono fornire gli elementi esplicativi per cui il possesso dei “beni – spia” sono giustificati, dimostrando che non sono state occultate somme assoggettabili al fisco. Tali giustificazioni, che interessano l'intero nucleo familiare, sono ad esempio:
- il possesso di somme esenti, quali titoli di Stato (BOT, CCT etc…);
- la titolarità di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, come conti correnti bancari, buoni postali etc..;
- l'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo con guadagni esenti da imposte, come introiti dai cosiddetti venditori porta a porta, soggetti a ritenuta a titolo di imposta;
- la differenza tra il reddito dichiarato e quello effettivamente percepito per effetto della tassazione forfettaria, prevista dalla legge;
- la cessione di quote del patrimonio personale, con conseguente realizzo di ricchezza;
- introiti ne patrimonio personale/familiare dovuti ad eredità, donazioni o vincite.
I beni o servizi acquisiti dai familiari a carico del contribuente accertato, vengono attribuiti a questo, idem per le relative spese di mantenimento.
FACOLTÀ SUCCESSIVE DELL'UFFICIO
Successivamente L'Ufficio, dopo aver ricevuto le spiegazioni del contribuente, o successivamente al periodo dei 15 o 30 giorni, se non esistono osservazioni, potrà scegliere di:
- procedere con la notifica dell'accertamento;
- recedere dal proseguire l'accertamento;
- attivare i canali per ulteriori indagini.
Nell'ipotesi che l'Ufficio non ritenga valide le giustificazioni del contribuente, è facoltà di quest'ultimo farle eventualmente valere in sede di contenzioso tributario, tramite ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio.
Dott.ssa Mariagabriella Corbi
LaPrevidenza.it, 25/10/2009
Avvocato
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