I SOGGETTI OGGETTO DI ACCERTAMENTO
L’attività di accertamento è rivolto esclusivamente alle persone fisiche che, in prima persona o tramite società di comodo, possono disporre di particolari beni e servizi.
I beni ed i servizi a disposizione della persona fisica che a qualsiasi titolo (quindi anche in locazione, leasing o comodato d’uso gratuito) può:
• utilizzare o cedere in uso i beni che riceve;
• ricevere o dirottare i servizi;
• sopportare in tutto o parzialmente i relativi costi.
Si prende in considerazione lo status quo.
Non fanno parte della disponibilità della persona fisica, e quindi non valutabili dal redditometro, beni e servizi particolari e strettamente legati all’attività di impresa, o di arti e professioni.
L’autovettura in uso promiscuo di proprietà di un imprenditore o professionista viene valutata per metà ai fini del redditometro.
LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Le spese affrontate dal contribuente hanno una duplice valutazione da parte del Fisco:
• “patrimoniale”, e cioè che la spesa incide nell’anno di acquisto del bene e nei 4 anni antecedenti (1/5 per anno su 5 anni);
• “gestionale” (solo per i beni che producono spese gestionali), e cioè che il costo di gestione include le spese di avviamento iniziali e di ammortamento nei seguenti, fino alla cessione/dismissione del bene (per esempio, la spesa annuale di gestione di una autovettura è pari a circa l’80% del suo valore – percentuale esageratamente lievitata).
DISCREPANZE REDDITUALI SIGNIFICATIVE
Si evidenzia palese una discrepanza economica quando:
• il reddito imponibile accertabile sui differenzia di circa ¼ dal reddito imponibile dichiarato;
• tale discrepanza si è palesata per due anni consecutivi.
SEGNALAZIONE D’UFFICIO
Tale atto è di vitale importanza perchè:
è il primo passo indispensabile e necessaria per la validità dell’intero accertamento;
gli Uffici finanziari devono esaminare e valutare in maniera attenta ogni spiegazione e documento fornito dal contribuente per addivenire alla quantificazione reddituale giusta, soprattutto in presenza di determinazione sintetica del reddito che si basa sul contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva.
LA RISPOSTA ESPLICATIVA DEL CONTRIBUENTE
Entro 15 o 30 gg dalla richiesta di chiarimenti da parte dell’Ufficio, o durante il contenzioso, i contribuenti possono fornire gli elementi esplicativi per cui il possesso dei “beni – spia” sono giustificati, dimostrando che non sono state occultate somme assoggettabili al fisco. Tali giustificazioni, che interessano l’intero nucleo familiare, sono ad esempio:
• il possesso di somme esenti, quali titoli di Stato (BOT, CCT etc…);
• la titolarità di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, come conti correnti bancari, buoni postali etc..;
• l’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo con guadagni esenti da imposte, come introiti dai cosiddetti venditori porta a porta, soggetti a ritenuta a titolo di imposta;
• la differenza tra il reddito dichiarato e quello effettivamente percepito per effetto della tassazione forfettaria, prevista dalla legge;
• la cessione di quote del patrimonio personale, con conseguente realizzo di ricchezza;
• introiti ne patrimonio personale/familiare dovuti ad eredità, donazioni o vincite.
I beni o servizi acquisiti dai familiari a carico del contribuente accertato, vengono attribuiti a questo, idem per le relative spese di mantenimento.
FACOLTÀ SUCCESSIVE DELL’UFFICIO
Successivamente L’Ufficio, dopo aver ricevuto le spiegazioni del contribuente, o successivamente al periodo dei 15 o 30 giorni, se non esistono osservazioni, potrà scegliere di:
• procedere con la notifica dell’accertamento;
• recedere dal proseguire l’accertamento;
• attivare i canali per ulteriori indagini.
Nell’ipotesi che l’Ufficio non ritenga valide le giustificazioni del contribuente, è facoltà di quest’ultimo farle eventualmente valere in sede di contenzioso tributario, tramite ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio.
LA FAMIGLIA FISCALE
Nella bozza di Convenzione tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’ Agenzia delle Entrate vi è il programma che ogni anno stabilisce, per il triennio successivo, gli obiettivi che finalizzano l'attività di controllo all’evasione/elusione fiscale.
I coefficienti spia che oscillano dalla barca o all’ auto sportiva, dall'iscrizione al beauty - farm ma anche alla frequenza di scuole d'élite in Italia saranno i led per attirare l'attenzione. Basterà che queste tipologie di spesa non siano suffragate da una proporzionale dichiarazione dei redditi per fare scattare la cartella esattoriale. Nel 2010 a 20.000 e nel 2011 a 35.000 saranno i controlli via redditometro. Nel 2009 si contano circa 400 controlli fiscali che si attueranno sui bilanci delle grandi aziende, con un valore d'affari non superiore a 100 milioni. Oltre i blitz cadenzati, saranno monitorate tutte le grandi società. Sempre entro la fine del 2009 saranno avviate 300 indagini degli uffici antifrode.
Quando le dichiarazioni sono infedeli o incomplete, o magari inesistenti, entrano in funzione sempre più complessi strumenti statistici che l’Amministrazione Finanziaria perfeziona per reperire/scoprire l’imponibile evaso.
I più applicati: gli studi di settore diretto al popolo delle partite IVA e il redditometro per le persone fisiche.
L'attività investigativa atta a ricostruire gli emolumenti percepiti o il volume d’affari si fonda su un intreccio di banche dati, dall’anagrafe tributaria a quella dei conti correnti.
Il redditometro, nello specifico, si avvale di una serie di coefficienti che ricostruiscono presuntivamente l’effettiva capacità contributiva del cittadino.
Oltre agli indicatori tradizionali (ville, imbarcazioni, cavalli, personale domestico…) ultimamente ne sono stati aggiunti ed elaborati di nuovi (viaggi, iscrizione dei figli a scuole private, frequentazione di club esclusivi, acquisto di opere d’arte…).
La mancata proporzione tra reddito denunciato e tenore di vita, infatti, non è sufficiente a giustificare le rettifiche alle dichiarazioni del contribuente: occorrono altri elementi, come ribadito più volte dalla magistratura tributaria. Il risultato dall'attività induttiva del redditometro potrebbe essere utilizzato come l'anello mancante per assicurare l’accertamento da ogni contestazione.
I controlli vengono posti in essere sulla base della determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche in base ad elementi indicativi di capacità contributiva.
L'accertamento mediante redditometro si fonda sul concetto secondo il quale la disponibilità di determinati beni o la possibilità di acquisto degli stessi rappresentano degli elementi indicatori della capacità reddituale e, quindi, contributiva di una persona fisica. Tale concetto di fondo è semplice, di per sé inattaccabile ed indiscutibile. L’accertamento riguarda in via prioritaria i soggetti che dichiarano un ammontare di reddito non compatibile con il proprio stile di vita. In particolare, l’accertamento mediante redditometro è applicabile esclusivamente quando il reddito accertato in via presuntiva, sulla base dei vari elementi indicatori, si discosta da quello dichiarato di almeno il 25% e per almeno due anni consecutivi.
Il piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche è previsto per il triennio 2009-2011, sulla base di elementi desunti non solo dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria, ma anche dalla verifica delle movimentazioni bancarie.
L'accertamento sintetico è disciplinato dall’articolo 38 comma 4 del DPR n. 600/73 esso consente al Fisco la possibilità di desumere il reddito del cittadino, qualora si evidenzia una discrepanza del 25% da quanto dichiarato dallo stesso. Tale presunzione reddituale scaturisce da elementi indicativi di capacità contributiva evidenziati dallo stesso Fisco, inerenti a spese per consumi o investimenti, che eccedono i redditi dichiarati dal contribuente.
Rilevanza delle differenze tra reddito effettivo e reddito dichiarato.
L’accertamento dei redditi ai sensi del comma 4 dell’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, è operativo quando per due o più periodi d’imposta, il reddito dichiarato si discosti per almeno un quarto da quello totale netto accertabile con i coefficienti indicati dalla normativa in materia.
(Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza n. 19106/2005)
La programmazione prevede accertamenti nei confronti di quei soggetti che hanno dichiarato dei redditi, nel modello unico, senza alcun debito d’imposta, cioè a credito o a pareggio di imposta, che però evidenziano elementi che inducono a presupporre possibilità di contribuzione di gran lunga superiori, tali controlli si applicano anche in caso di studi di settore con anomalie.
Con il redditometro formato famiglia partono una serie di controlli fiscali. Nel mirino del Fisco si trova chi ha un tenore di vita da ricco (è titolare, per esempio, di immobili, barche, cavalli) ma dichiara redditi da povero.
L'Agenzia delle Entrate ha diramato agli Uffici locali le indicazioni per le verifiche che scaturiscono dai segni di ricchezza, strumento che, ricordiamo, trova il suo referente normativo nell'articolo 38, comma 4, del DPR 600/73.
Nell'occhio del fisco sono coloro che possiedono, con setacciatura, immobili, residenze secondarie, auto di grossa cilindrata (superiori a 20 CV fiscali), barche o beni di lusso, o che, nei due anni precedenti a quello in esame, hanno sostenuto considerevoli spese in operazioni di natura patrimoniale (società etc.) e che dichiarano imponibili bassi.
L' accertamento interessa solo le persone fisiche e le società di comodo a queste riferibili, e che le indagini si muoveranno per famiglie fiscali, focalizzando l'attenzione alle spese indicative sostenute dall'intero nucleo familiare, e non solo dal soggetto sotto osservazione.
Dott.ssa Mariagabriella CORBI