Cassazione civile 4.5.2009 n. 10234
Secondo la Legge n. 388 del 2000, articolo 71, comma 1, "Al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonche' delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e' data facolta' di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilita', i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. La predetta facolta' opera in favore dei superstiti di assicurato, ancorche' quest'ultimo sia deceduto prima del compimento dell'eta' pensionabile".
La disposizione introduce, quindi, tramite la tecnica della totalizzazione gia' utilizzata dai regolamenti comunitari e dalle convenzioni internazionali a tutela dei lavoratori migranti, una disciplina di chiusura del sistema previdenziale nazionale (successivamente riformata dal Decreto Legislativo n. 42 del 2006), diretta ad assicurare, in presenza di contribuzione a favore dello stesso lavoratore presso diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, la possibilita' per lo stesso lavoratore, o i suoi superstiti, di accedere, a determinate condizioni, alle principali prestazioni pensionistiche utilizzando il complesso della contribuzione. Come e' noto, tale disciplina, che ha trovato attuazione mediante le norme regolamentari di cui al Decreto Ministeriale 7 febbraio 2003, n. 57 (emanato ai sensi dell'articolo 71, comma 3, Legge cit.), e' stata introdotta anche al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 1999, che ha dichiarato l'illegittimita' della Legge n. 45 del 1990, articoli 1 e 2, sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti, nella parte in cui non prevedono, a favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali e', o e' stato iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi mediante un sistema di totalizzazione sistema, che avrebbe dovuto essere precisato dal legislatore (cio' in considerazione della eccessiva onerosita' della ricongiunzione, che poteva vanificare di fatto il diritto dell'assicurato di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi).
La disposizione introduce, quindi, tramite la tecnica della totalizzazione già utilizzata dai regolamenti comunitari e dalle convenzioni internazionali a tutela dei lavoratori migranti, una disciplina di chiusura del sistema previdenziale nazionale (successivamente riformata dal Decreto Legislativo n. 42 del 2006), diretta ad assicurare, in presenza di contribuzione a favore dello stesso lavoratore presso diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la possibilità per lo stesso lavoratore, o i suoi superstiti, di accedere, a determinate condizioni, alle principali prestazioni pensionistiche utilizzando il complesso della contribuzione. Come e' noto, tale disciplina, che ha trovato attuazione mediante le norme regolamentari di cui al Decreto Ministeriale 7 febbraio 2003, n. 57 (emanato ai sensi dell'articolo 71, comma 3, Legge cit.), e' stata introdotta anche al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 1999, che ha dichiarato l'illegittimità della Legge n. 45 del 1990, articoli 1 e 2, sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti, nella parte in cui non prevedono, a favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali e', o e' stato iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi mediante un sistema di totalizzazione sistema, che avrebbe dovuto essere precisato dal legislatore (ciò in considerazione della eccessiva onerosità della ricongiunzione, che poteva vanificare di fatto il diritto dell'assicurato di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi).
Il ricorso alla tecnica della totalizzazione dei contributi delineato dall'articolo 71 cit. e dal relativo regolamento deve ritenersi un rimedio inappropriato e inammissibile nel caso in cui nell'ambito e all'interno di uno stesso sistema pensionistico, quale l'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Inps e articolata nella gestione principale per i lavoratori dipendenti e nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato (e piu' di recente anche nella ulteriore gestione separata per i lavoratori autonomi), sia già prevista una disciplina di cumulo e totalizzazione dei contributi versati nelle varie gestioni ai fini della liquidazione di prestazioni pensionistiche e previdenziali unitarie. Ciò trova espressa conferma, oltre che nella finalità complessiva dell'istituto introdotto dall'articolo 71, dal dato letterale della menzione unitaria, nel comma 1, della "assicurazione generale obbligatoria". Peraltro l'articolo 1, comma 4, del regolamento del 2003 conferma che "restano ferme le disposizioni speciali vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi" (anche il Decreto Legislativo n. 42 del 2006, articolo 7, comma 4, prevede la salvezza delle altre norme vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi).
5. Ai fini di una migliore comprensione delle sintetiche precedenti considerazioni, e' opportuno piu' distesamente ricordare che il regime dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, pur articolandosi nelle quattro diverse gestioni dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti (e ora anche nella gestione separata per i lavoratori autonomi), ha struttura unitaria, configurandosi, in relazione ad ogni assicurato, un rapporto assicurativo - previdenziale unico, in base al quale l'assicurato può conseguire la liquidazione di una sola unitaria pensione, mediante la valorizzazione dei contributi versati nelle varie gestioni, anche se con modalità diverse a seconda delle situazioni ed anche delle discipline normative succedutesi
LaPrevidenza.it, 15/09/2009
089757100
3287451985
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Diritto del Lavoro, Diritto Scolastico, Diritto Sindacale, Diritto previdenziale
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