Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile

Sentenza del 4 maggio 2009, n. 10234


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Dott. DE LUCA Michele - Presidente


Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere


Dott. MONACI Stefano - Consigliere


Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere


Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere


ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso 16511/2006 proposto da:


ZA. GR. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato ANGELOZZI GIOVANNI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BOITO CARLA; giusta mandato a margine del ricorso;


- ricorrente -


contro


I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PATTERI ANTONELLA, VALENTE NICOLA, RICCIO ALESSANDRO, giusta mandato in calce al controricorso;


- controricorrente -


avverso la sentenza n. 738/2005 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/01/2006 R.G.N. 118/03;


udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/2009 dal Consigliere Dott. TOFFOLI SAVERIO;


udito l'Avvocato ANGELOZZI GIOVANNI;


udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


La Corte d'appello di Venezia confermava la sentenza con cui il Tribunale di Treviso aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta da ZA.Gr. contro l'Inps, diretta ad ottenere la pensione di reversibilità a seguito della morte del marito BO. Wl. in data (OMESSO), in applicazione della totalizzazione dei periodi assicurativi prevista dalla Legge n. 388 del 2000, articolo 71, per il caso di contributi versati in varie gestioni, singolarmente insufficienti per la pensione.


Il giudice di appello dava rilievo al fatto che alla data della domanda amministrativa (14.7.2000) non erano ancora stati emanati i decreti di attuazione della norma di cui alla Legge n. 388 del 2000, articolo 71. Osservava anche che le pretese dell'appellata avrebbero potuto essere esaminate in un successivo giudizio, a seguito della sopravvenuta emanazione del regolamento attuativo.


La ..... propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.


L'Inps resiste con controricorso.


MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Nel ricorso per cassazione si premette che il marito della istante, come precisato nel ricorso introduttivo del giudizio, aveva una posizione contributiva caratterizzata dall'accredito presso l'Inps di contributi assicurativi per complessive 788 settimane, di cui 60 figurativi per il servizio militare, 334 nella gestione artigiani e gli altri nella gestione commercianti, e che quindi era integrato requisito per la pensione di reversibilità di 780 contributi settimanali.


2. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della Legge n. 388 del 2000, articolo 71, comma 1, anche con riferimento alla Legge n. 488 del 1968, articolo 18, comma 2.


Si censura la tesi della Corte di merito secondo cui la mancata emanazione al momento della domanda amministrativa dei decreti di attuazione della richiamata disciplina legale sulla totalizzazione dei contributi preclude la operatività della medesima. Si osserva al riguardo, da un lato, che di tale "condizione" sospensiva non vi e' traccia nel dettato della legge e che l'inerzia dell'Amministrazione non può condizionare l'operatività della legge, derivandone in contrario la lesione del principio costituzionale d'uguaglianza. Si richiama anche la sentenza della Corte costituzionale n. 61/1999, dichiarativa della illegittimità costituzionale della Legge n. 457 del 1990, articoli 1 e 2, nella parte in cui non hanno previsto, in favore dell'assicurato che, pur in possesso dei requisiti di anzianità di iscrizione e di contribuzione per il conseguimento della pensione, non abbia maturato il relativo diritto in nessuna delle gestioni a cui e' stato iscritto, una modalità di totalizzazione gratuita di tutti i periodi assicurativi, pronuncia per la cui attuazione era stata emanata la disciplina ex articolo 71 cit..


Si deduce poi l'irrilevanza del fatto che l'assicurato sia morto primo dell'entrata in vigore della Legge n. 388 del 2000, poiche' il rapporto assicurativo - previdenziale e' regolato dall'evolversi dell'ordinamento.


Peraltro il punto e' disciplinato dalla Legge n. 488 del 1968, articolo 18, in base al quale l'aspettativa della Ce. si era perfezionata a partire dal 1 febbraio 2001, primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge sulla c.d. totalizzazione.


3. Il secondo motivo denuncia omessa o carente motivazione circa la tesi della rilevanza della mancata emanazione dei decreti attuativi alla data di presentazione della domanda amministrativa.


4. Il ricorso merita accoglimento, anche se la questione proposta richiede un piu' puntuale inquadramento giuridico - normativo.


Secondo la Legge n. 388 del 2000, articolo 71, comma 1, "Al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonche' delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e' data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. La predetta facoltà opera in favore dei superstiti di assicurato, ancorche' quest'ultimo sia deceduto prima del compimento dell'età pensionabile".


La disposizione introduce, quindi, tramite la tecnica della totalizzazione già utilizzata dai regolamenti comunitari e dalle convenzioni internazionali a tutela dei lavoratori migranti, una disciplina di chiusura del sistema previdenziale nazionale (successivamente riformata dal Decreto Legislativo n. 42 del 2006), diretta ad assicurare, in presenza di contribuzione a favore dello stesso lavoratore presso diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la possibilità per lo stesso lavoratore, o i suoi superstiti, di accedere, a determinate condizioni, alle principali prestazioni pensionistiche utilizzando il complesso della contribuzione. Come e' noto, tale disciplina, che ha trovato attuazione mediante le norme regolamentari di cui al Decreto Ministeriale 7 febbraio 2003, n. 57 (emanato ai sensi dell'articolo 71, comma 3, Legge cit.), e' stata introdotta anche al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 1999, che ha dichiarato l'illegittimità della Legge n. 45 del 1990, articoli 1 e 2, sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti, nella parte in cui non prevedono, a favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali e', o e' stato iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi mediante un sistema di totalizzazione sistema, che avrebbe dovuto essere precisato dal legislatore (ciò in considerazione della eccessiva onerosità della ricongiunzione, che poteva vanificare di fatto il diritto dell'assicurato di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi).


Il ricorso alla tecnica della totalizzazione dei contributi delineato dall'articolo 71 cit. e dal relativo regolamento deve ritenersi un rimedio inappropriato e inammissibile nel caso in cui nell'ambito e all'interno di uno stesso sistema pensionistico, quale l'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Inps e articolata nella gestione principale per i lavoratori dipendenti e nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato (e piu' di recente anche nella ulteriore gestione separata per i lavoratori autonomi), sia già prevista una disciplina di cumulo e totalizzazione dei contributi versati nelle varie gestioni ai fini della liquidazione di prestazioni pensionistiche e previdenziali unitarie. Ciò trova espressa conferma, oltre che nella finalità complessiva dell'istituto introdotto dall'articolo 71, dal dato letterale della menzione unitaria, nel comma 1, della "assicurazione generale obbligatoria". Peraltro l'articolo 1, comma 4, del regolamento del 2003 conferma che "restano ferme le disposizioni speciali vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi" (anche il Decreto Legislativo n. 42 del 2006, articolo 7, comma 4, prevede la salvezza delle altre norme vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi).


5. Ai fini di una migliore comprensione delle sintetiche precedenti considerazioni, e' opportuno piu' distesamente ricordare che il regime dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, pur articolandosi nelle quattro diverse gestioni dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti (e ora anche nella gestione separata per i lavoratori autonomi), ha struttura unitaria, configurandosi, in relazione ad ogni assicurato, un rapporto assicurativo - previdenziale unico, in base al quale l'assicurato può conseguire la liquidazione di una sola unitaria pensione, mediante la valorizzazione dei contributi versati nelle varie gestioni, anche se con modalità diverse a seconda delle situazioni ed anche delle discipline normative succedutesi nel tempo (cfr. Cass. 9 novembre 1985 n. 5495, 13 ottobre 1995 n. 10699, 20 gennaio 2003 n. 771, 7 agosto 2003 n. 11930, 7 luglio 2008 n. 18569 e, quanto alla gestione separata, Cass. n. 24201/2004). Per quanto riguarda in particolare il diritto alla pensione e la liquidazione della stessa, anteriormente all'entrata in vigore della Legge n. 233 del 1990, era previsto dalla Legge 4 luglio 1959, n. 463, articolo 9, comma 1, e dalla Legge 22 luglio 1966, n. 613, articoli 20 e 21, l'obbligatorio cumulo delle contribuzioni accreditate in piu' gestioni ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e alla liquidazione della medesima, secondo criteri appositamente specificati (cfr. l'articolo 21 cit). Tale cumulo, però, poteva verificarsi solo ai fini della liquidazione, anche con il concorso dei contributi versati nella gestione per i lavoratori dipendenti, di una pensione secondo le regole delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, che comportavano la liquidazione della pensione con il metodo contributivo anche dopo che per i lavoratori dipendenti era entrato in vigore il metodo c.d. retributivo, mentre il pensionamento nell'ambito del fondo per lavoratori dipendenti - in relazione ai diversi criteri di liquidazione delle pensioni - poteva usufruire solo dei relativi contributi, salva la prevista valorizzazione in via di supplemento di pensione di contributi versati presso le gestioni autonome, prima del pensionamento (cfr. Legge n. 613 del 1966, articolo 25, con riferimento all'ipotesi di limite di età piu' elevato per la pensione di vecchiaia in una gestione speciale) o dopo lo stesso (cfr. Legge 23 aprile 1981, articolo 7). (Inoltre il Decreto Legge 2 marzo 1974, n. 30, articolo 2 ter, convertito con modificazioni dalla Legge 16 aprile 1974, n. 1 prevedeva che il titolare di pensione a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali aveva diritto alla liquidazione della pensione prevista dalle norme sulla assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, con la decorrenza di legge e la contestuale revoca della precedente pensione, quando in un secondo momento tutti i requisiti si erano perfezionati nella assicurazione stessa indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni speciali). La Legge 2 agosto 1990, n. 213, di riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi, ha abbandonato la tecnica di liquidazione della pensione con il metodo contributivo anche nell'ambito delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, facendo riferimento sia per il versamento dei contributi che per la liquidazione della pensione, al reddito di impresa, effettivo (artigiani ed esercenti attività commerciali) o convenzionale (coltivatori diretti mezzadri e coloni), che assume quindi un ruolo analogo a quello svolto dalla retribuzione per i lavoratori dipendenti. A completamento della riforma, l'articolo 16 della legge innova in materia di liquidazione della pensione con il cumulo dei periodi assicurativi di cui lavoratore sia titolare presso varie gestioni speciali per i lavoratori autonomi o presso una o piu' di tali gestioni e presso la gestione per i lavoratori dipendenti. Rimane ferma la regola che in tal caso la liquidazione avviene presso una delle gestioni speciali, ma l'importo della pensione e' liquidato sulla base della somma delle quote calcolate con riferimento ai contributi versati presso le varie gestioni, secondo le regole applicabili a ciascuna di esse.


La circostanza che la totalizzazione prevista nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria dalla Legge n. 233 del 1990, articolo 16, sia un istituto particolare, che comporta la liquidazione di un'unica pensione (si da potersi definire totalizzazione impropria ai fini del solo quantum della pensione), ha trovato piu' volte conferma in pronunce di questa Corte (Cass. 16025/2004, 11948/2007, 18569/2008 cit.) anche a Sezioni unite (sentenza n. 28261/2005 relativa alla individuazione della disciplina sulle "finestre" applicabile).


6. Deve quindi escludersi che la disciplina della Legge n. 233 del 1990, articolo 16, sulla liquidazione delle pensioni sulla base del cumulo di contributi versati, nell'ambito dell'a.g.o., presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, oltre che eventualmente presso la gestione per i lavoratori dipendenti, sia stata derogata o abrogata dalla Legge n. 388 del 2000, articolo 71. Peraltro, visto che il cumulo dei contributi nell'ambito dell'a.g.o. di quelli versati presso la gestione separata di cui alla Legge n. 335 del 1995, articolo 2, comma 26, appare ricollegabile alla disciplina di cui alla Legge n. 233 del 1990, articolo 16, in ragione dell'appartenenza della medesima gestione separata al sistema assicurativo dell'assicurazione generale obbligatoria e all'essenziale richiamo, da parte della cit. Legge n. 233 del 1990, articolo 2, comma 32, quale base della emananda disciplina regolamentare (con conseguente illegittimità dei limiti non giustificabili al cumulo contributivo posti dal regolamento, come ritenuto da Cass. n. 24201/2004), dovrebbe ritenersi non inciso dalla Legge n. 388 del 2000, articolo 71, neanche il regime del cumulo - totalizzazione dei contributi della gestione separata con altri contributi versati alle altre gestioni dell'a.g.o. (diff., Cass. n. 1818/2008 e 22585/2008).


7. La sentenza impugnata, che ha fatto generico riferimento al versamento di contributi a diverse gestioni, cosi' da potersi presumere che si tratti di gestioni della complessiva assicurazione generale obbligatoria, come peraltro precisato nel ricorso ha p M. errato nell'escludere la considerazione cumulativa dei contributi (effettivi o figurativi) ai fini della verifica della sussistenza del diritto alla pensione ai superstiti, sulla base di ragioni correlate all'applicazione della Legge n. 388 del 2000, articolo 71, e della relativa disciplina regolamentare, in quanto avrebbe dovuto fare riferimento - previo puntuale accertamento dei fatti rilevanti - ai principi sopra esposti.


La sentenza deve quindi essere cassata, con rinvio della causa ad altro giudice che si atterrà al seguente principio: "In caso di accreditamento di contributi a favore dello stesso lavoratore presso diverse gestioni dell'assicurazione generale obbligatoria -gestioni dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato - ai fini del diritto alla pensione e del calcolo della medesima trovano applicazione le relative norme sul cumulo dei contributi e la disciplina di computo per quote della pensione secondo le norme di cui alla Legge n. 233 del 1990, articolo 16, mentre non e' applicabile la disciplina sulla totalizzazione dei periodi assicurativi di cui alla Legge n. 388 del 2000, articolo 71, e al relativo regolamento Decreto Ministeriale n. 57 del 2003 (disciplina poi sostituita dalla Legge n. 42 del 2006)". Al giudice di rinvio si affida anche la regolazione delle spese di questo giudizio.


P.Q.M.


La Corte:


Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Brescia.


Riferimenti: