Articolo di Maximilian Maria Russo - Avvocato
Ci siamo! Dal 5 marzo scorso, il lavoratore che intende interrompere il rapporto di lavoro è obbligato a rassegnare le proprie dimissioni su un apposito modulo. Ai sensi della nuova legge (la n. 188 del 17 ottobre 2007), le dimissioni presentate al datore di lavoro in forma diversa sono infatti nulle, con la conseguenza che il rapporto di lavoro continua, dal punto di vista legale, come se il lavoratore non avesse mai manifestato l’intenzione di recedere dal contratto di lavoro. Il modulo ha un’efficacia limitata nel tempo. Infatti, dopo 15 giorni dalla data di emissione, non avrà più alcun valore e il lavoratore intenzionato a dimettersi dovrà richiedere il rilascio di un nuovo modulo di comunicazione. Lo scopo della nuova legge è evidente: evitare il rischio di dimissioni cosiddette ‘in bianco’. Prima della nuova legge poteva infatti accadere che alcuni datori chiedessero al lavoratore di firmare – al momento dell’assunzione e quale condizione stessa all’assunzione – un foglio bianco. In questo modo si assicuravano, a propria insindacabile discrezione, la facoltà di poter – un domani – mascherare il licenziamento dietro a dimissioni che soltanto in apparenza erano espressione di una scelta libera e volontaria del lavoratore. Stando alle Relazioni del Senato sul disegno di legge (le nn. 1695 e 1248 del 2007), la prassi delle dimissioni ‘in bianco’ è assai diffusa, soprattutto – mi sento di aggiungere – nelle aziende di piccole dimensioni.
LaPrevidenza.it, 10/03/2008
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Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...
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