Dimissioni “in bianco”: occorre dare maggiore informazione


di Maximilian Maria Russo (avvocato)

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Ci siamo! Dal 5 marzo scorso, il lavoratore che intende interrompere il rapporto di lavoro è obbligato a rassegnare le proprie dimissioni su un apposito modulo. Ai sensi della nuova legge (la n. 188 del 17 ottobre 2007), le dimissioni presentate al datore di lavoro in forma diversa sono infatti nulle, con la conseguenza che il rapporto di lavoro continua, dal punto di vista legale, come se il lavoratore non avesse mai manifestato l’intenzione di recedere dal contratto di lavoro. Il modulo ha un’efficacia limitata nel tempo. Infatti, dopo 15 giorni dalla data di emissione, non avrà più alcun valore e il lavoratore intenzionato a dimettersi dovrà richiedere il rilascio di un nuovo modulo di comunicazione. Lo scopo della nuova legge è evidente: evitare il rischio di dimissioni cosiddette ‘in bianco’. Prima della nuova legge poteva infatti accadere che alcuni datori chiedessero al lavoratore di firmare – al momento dell’assunzione e quale condizione stessa all’assunzione – un foglio bianco. In questo modo si assicuravano, a propria insindacabile discrezione, la facoltà di poter – un domani – mascherare il licenziamento dietro a dimissioni che soltanto in apparenza erano espressione di una scelta libera e volontaria del lavoratore. Stando alle Relazioni del Senato sul disegno di legge (le nn. 1695 e 1248 del 2007), la prassi delle dimissioni ‘in bianco’ è assai diffusa, soprattutto – mi sento di aggiungere – nelle aziende di piccole dimensioni. La nuova legge assicura l’esatta individuazione della data di presentazione delle dimissioni, garantendo l’autenticità dell’elemento soggettivo. In altre parole, garantisce che si tratti di dimissioni effettivamente volontarie. Il Ministero del Lavoro, con il decreto 21 gennaio 2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio scorso), ha delineato gli standard del modulo di comunicazione delle dimissioni volontarie. Vediamoli. Innanzitutto, il modulo deve riportare un codice alfanumerico progressivo di identificazione oltre alla data di emissione. Inoltre, deve essere compilato dal dimissionario in ogni sua parte, in modo che siano riportati una serie di dati essenziali, tra i quali la data di stipulazione del contratto di lavoro, la tipologia del contratto da cui si recede, i motivi del recesso, etc. C’è il rischio, tuttavia, che la nuova normativa possa portare con sé svantaggi. Oltre ai problemi legati alla sempre maggiore ‘burocratizzazione’ del rapporto di lavoro, si pensi, ad esempio, al lavoratore che non si presenti sul posto di lavoro perché convinto della cessazione del rapporto a seguito di dimissioni rassegnate in violazione della nuova normativa e, quindi, nulle. Egli rischia di vedersi ‘trasformato’ il motivo di cessazione del rapporto di lavoro da dimissioni volontarie in licenziamento per giusta causa, con tutte le conseguenze di legge e di contratto che ne derivano. Oppure, si pensi al datore di lavoro che – considerando valide, in conformità della disciplina previgente, le dimissioni rassegnate dal proprio dipendente – assuma al suo posto un altro lavoratore, correndo così il rischio di ritrovarsi poi con una scrivania e due dipendenti. Il problema non è da sottovalutare. E’ fondamentale che datori di lavoro e lavoratori vengano adeguatamente informati non solo sulla esatta procedura da seguire nel caso di dimissioni volontarie, ma anche – e soprattutto – sull’esistenza stessa della nuova normativa. Infatti, pochi oggi sono a conoscenza della nuova legge e della nuova procedura da seguire in caso di dimissioni. Per datori e lavoratori non sarà facile evitare che dimissioni formalmente nulle finiscano per pregiudicare gli aspetti, non solo economici, legati alla delicata fase di cessazione del rapporto di lavoro o possano compromettere gli equilibri, spesso precari, di organizzazione e gestione aziendale. Ecco perché è necessario un rapido e concreto intervento finalizzato alla predisposizione di una capillare rete di informazione.