Inpdap, Nota Operativa 13.10.2009 n. 52
Con la nota operativa n. 39 del 2/7/2009 questo Istituto ha fornito alle Amministrazioni iscritte con personale in regime di diritto pubblico, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, le indicazioni procedurali, sia ai fini contributivi che pensionistici, derivanti dall’applicazione dell’articolo 69 del decreto legge 25.6.2008, n.112, convertito, con modificazioni, nella legge 6.8.2008, n.133.
La norma, com’è noto, dispone per detto personale (cfr. personale di magistratura, personale delle Forze Armate e dei Corpi di polizia, docenti e ricercatori universitari) il differimento una tantum, con effetto dal 1° gennaio 2009, dei primi automatismi stipendiali (aumento biennale o classe di stipendio) maturati a partire da tale data, nei limiti del 2.50% e per dodici mesi. I mesi in questione non rappresentano mesi solari ma costituiscono l’anzianità di servizio prevista per il differimento, con decorrenza dalla data di maturazione dell’aumento biennale o della classe di stipendio.
Alla scadenza dei dodici mesi di differimento, da considerarsi utili ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli aumenti biennali, è previsto dall’art. 69, al comma 1, che venga attribuito il corrispondente valore economico maturato.
LaPrevidenza.it, 16/10/2009
3497880035
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