INPDAP
Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica
Direzione Centrale delle Entrate - Direzione Centrale Previdenza
Nota Operativa 13.10.2009 n. 52
Applicazione dell’art.69 del decreto legge n.112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n.133/2008. Differimento di 12 mesi degli automatismi stipendiali per il personale in regime di diritto pubblico.
Premessa
Con la nota operativa n. 39 del 2/7/2009 questo Istituto ha fornito alle Amministrazioni iscritte con personale in regime di diritto pubblico, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, le indicazioni procedurali, sia ai fini contributivi che pensionistici, derivanti dall’applicazione dell’articolo 69 del decreto legge 25.6.2008, n.112, convertito, con modificazioni, nella legge 6.8.2008, n.133.
La norma, com’è noto, dispone per detto personale (cfr. personale di magistratura, personale delle Forze Armate e dei Corpi di polizia, docenti e ricercatori universitari) il differimento una tantum, con effetto dal 1° gennaio 2009, dei primi automatismi stipendiali (aumento biennale o classe di stipendio) maturati a partire da tale data, nei limiti del 2.50% e per dodici mesi. I mesi in questione non rappresentano mesi solari ma costituiscono l’anzianità di servizio prevista per il differimento, con decorrenza dalla data di maturazione dell’aumento biennale o della classe di stipendio.
Alla scadenza dei dodici mesi di differimento, da considerarsi utili ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli aumenti biennali, è previsto dall’art. 69, al comma 1, che venga attribuito il corrispondente valore economico maturato.
Contribuzione sul trattamento economico ridotto
Tanto premesso, si fa presente che le disposizioni fornite con la citata nota operativa sono state oggetto di successivo approfondimento e confronto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche alla luce dei chiarimenti forniti in materia dallo stesso Dicastero con nota prot. 66533 del 16 giugno 2009.
Le intese intervenute comportano, pertanto, una parziale riconsiderazione delle indicazioni dettate dall’Istituto con la richiamata nota operativa n. 39, per cui le stesse devono intendersi rettificate come di seguito rappresentato.
Il versamento contributivo durante il periodo di differimento relativamente al personale in servizio al 1° gennaio 2009 è quello relativo al trattamento stipendiale effettivamente percepito, al netto dello scatto tabellare o della classe di stipendio maturati durante lo stesso periodo. Naturalmente l’attribuzione alla fine del periodo di differimento del valore economico maturato a seguito degli automatismi stipendiali determinerà la conseguente copertura contributiva.
Stante il previsto limite del 2,50% è appena il caso di chiarire che il differimento per i dipendenti in regime di scatti di stipendio del 2,50% riguarderà l’intero aumento biennale. Nell’ipotesi di dipendenti in regime di classi biennali del 6% o dell’8% il differimento porterà, invece, all’attribuzione, alle scadenze prefissate dalla progressione economica, della sola parte differenziale (rispettivamente 3,50% e 5,50%), che costituirà l’imponibile ai fini del versamento contributivo a questo Istituto.
Per quanto riguarda, infine, il personale che cessa durante il periodo di differimento la contribuzione dovuta sul valore economico maturato a seguito degli automatismi stipendiali e non corrisposto sarà oggetto di regolarizzazione in sede di sistemazione contributiva.
Adempimenti DMA
Per quanto concerne gli adempimenti dichiarativi per la compilazione della Denuncia Mensile Analitica, i dati retributivi e contributivi riguardati dal periodo di differimento dovranno essere indicati al netto della progressione economica, ovvero ridotti del 2,50%.
Differimento e cessazione dal servizio
Per quanto riguarda la certificazione delle posizioni assicurative “PA04” relative al personale che cessa dal servizio, con diritto a pensione, durante il tempo di differimento, si confermano le indicazioni già fornite nella citata nota operativa n. 39 del 2/7/2009 con le modalità applicative illustrate nei due esempi a cui si rimanda.
In questa sede è opportuno rammentare che, in caso di cessazione dal servizio del personale appartenente alle due fasce dei docenti universitari (ordinari ed associati), che hanno prestato servizio con doppio regime d’impegno (tempo pieno – tempo definito), secondo le modalità previste dall’art.11 del D.P.R.382/80, la retribuzione virtuale utile per l’applicazione dell’art. 40 del medesimo D.P.R 382/80 dovrà tenere conto dei medesimi criteri.
Si ribadisce che il riferito comma 3 della legge n.133/2008 non trova applicazione nei riguardi del personale in regime di diritto pubblico non contrattualizzato che cessa dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione.
Pertanto, così come precisato nella nota operativa n. 39/09, per la liquidazione dell’indennità una tantum rimane fermo il trattamento economico effettivamente percepito alla data del collocamento a riposo mentre, la contestuale o meno costituzione della posizione assicurativa Inps, da disporsi in applicazione della legge n.322/58, contrariamente a quanto precedentemente disposto, dovrà tenere conto della contribuzione effettivamente versata fino alla cessazione dal servizio secondo le disposizioni fornite nella presente.
Differimento e trattamento previdenziale di fine servizio
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel periodo di differimento, l’indennità di buonuscita sarà liquidata prendendo a base di calcolo lo stipendio effettivamente percepito ( senza l’aumento del 2,50%) e non si farà luogo a riliquidazione della prestazione per tale causa.
Il Dirigente Generale – Dott. Costanzo Gala
Il Dirigente Generale – Dott. Stefano Quaranta