Dott.ssa Silvana Toriello
I soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure sovrintendano al lavoro manuale altrui sono soggetti all'obbligo assicurativo antinfortunistico, ai sensi della disposizione dell'art. 4, n. 7,del D.P.R. 30.6.1965, n. 1124. Così recita il Testo Unico che con nozione ampia e chiara ha evidentemente inteso comprendere nell’assicurazione tutti i soci, lavoratori, senza eccezioni di sorta e senza bisogno di verificare dal punto di vista soggettivo di assicurabilità altre condizioni. Basta il solo “status” di socio (e lo svolgimento di un’attività protetta) perché scatti l’obbligo assicurativo. A fronte della limpida previsione del Testo Unico il discorso si complica per effetto della evoluzione dell’ordinamento giuridico e per la specificità delle norme che concernono le singole figure di impresa.
I soci lavoratori NON artigiani sono coloro che appartengono a società NON iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane. L'obbligo assicurativo ricorre per questi soci allorchè operano nell'ambito di un rapporto di dipendenza almeno "funzionale" con la società datrice di lavoro e si trovano ad essere esposti abitualmente ad una delle attività rischiose previste dall'articolo 1, del medesimo T.U.. La "dipendenza funzionale" - come rappresentato anche con circolare n. 32/2000 dell’INAIL - si identifica nel particolare rapporto di collaborazione tecnica fra il socio e la società di appartenenza, finalizzato al conseguimento di un fine produttivo di beni o servizi. In concreto, il predetto rapporto si verifica allorché "l'attività manuale o di sovrintendenza del lavoro altrui sia svolta dal socio con carattere di professionalità, sistematicità ed abitualità, anche se discontinuamente e non con interventi occasionali ed eccezionali" (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 2533/1981). A decorrere dal 16 marzo 2000, l'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 38/2000 ha esteso l'obbligo assicurativo anche agli amministratori non soci che intrattengono un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – sostanzialmente coincidente con il rapporto di "dipendenza funzionale" – e che, ovviamente, prestano una delle attività rischiose previste dall'articolo 1 del T.U. approvato con D.P.R. n.1124/1965, alle quali va aggiunta la conduzione personale di veicoli a motore, non in via occasionale e per l'espletamento delle proprie mansioni.Da quanto precede, discende la necessità di individuare, per le diverse ipotesi di socio e di amministratore che in concreto si possono verificare, la normativa di volta in volta applicabile in materia di obbligo assicurativo...
LaPrevidenza.it, 11/05/2010
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