DELL’ASSICURABILITA’ DEL SOCIO IN INAIL

(Dott.ssa Silvana Toriello)


PREMESSA.

I soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure sovrintendano al lavoro manuale altrui sono soggetti all'obbligo

assicurativo antinfortunistico, ai sensi della disposizione dell'art. 4, n. 7,del D.P.R. 30.6.1965, n.

1124. Così recita il Testo Unico che con nozione ampia e chiara ha evidentemente inteso comprendere nell’assicurazione tutti i soci, lavoratori, senza eccezioni di sorta e senza bisogno di verificare dal punto di vista soggettivo di assicurabilità altre condizioni. Basta il solo “status” di socio (e lo svolgimento di un’attività protetta) perché scatti l’obbligo assicurativo. A fronte della limpida previsione del Testo Unico il discorso si complica per effetto della evoluzione dell’ordinamento giuridico e per la specificità delle norme che concernono le singole figure di impresa.


TIPOLOGIE DI SOCI


A - I SOCI NON ARTIGIANI

I soci lavoratori NON artigiani sono coloro che appartengono a società NON iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane. L'obbligo assicurativo ricorre per questi soci allorchè operano nell'ambito di un rapporto di dipendenza almeno "funzionale" con la società datrice di lavoro e si trovano ad essere esposti abitualmente ad una delle attività rischiose previste dall'articolo 1, del medesimo T.U.. La "dipendenza funzionale" - come rappresentato anche con circolare n. 32/2000 dell’INAIL - si identifica nel particolare rapporto di collaborazione tecnica fra il socio e la società di appartenenza, finalizzato al conseguimento di un fine produttivo di beni o servizi. In concreto, il predetto rapporto si verifica allorché "l'attività manuale o di sovrintendenza del lavoro altrui sia svolta dal socio con carattere di professionalità, sistematicità ed abitualità, anche se discontinuamente e non con interventi occasionali ed eccezionali" (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 2533/1981). A decorrere dal 16 marzo 2000, l'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 38/2000 ha esteso l'obbligo assicurativo anche agli amministratori non soci che intrattengono un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – sostanzialmente coincidente con il rapporto di "dipendenza funzionale" – e che, ovviamente, prestano una delle attività rischiose previste dall'articolo 1 del T.U. approvato con D.P.R. n.1124/1965, alle quali va aggiunta la conduzione personale di veicoli a motore, non in via occasionale e per l'espletamento delle proprie mansioni.Da quanto precede, discende la necessità di individuare, per le diverse ipotesi di socio e di amministratore che in concreto si possono verificare, la normativa di volta in volta applicabile in materia di obbligo assicurativo.


Soci Amministratori

E' da assicurare ai sensi dell'articolo 4, n.7), T.U. cit., il socio-amministratore che già eserciti in qualità di socio "dipendente funzionale" della società, un'attività rischiosa prevista dall'articolo 1, T.U., a nulla rilevando ai fini descritti, lo svolgimento delle funzioni di amministratore, in presenza di attività già assicurata


Amministratori

Sono da assicurare, ex art. 5 del D.Lgs. 38/00, quali lavoratori parasubordinati, qualsiasi siano i poteri loro attribuiti


Socio Amministratore Unico

Anche il socio-amministratore-unico che presta, altresì, una delle attività rischiose previste dall'articolo 1 del Testo Unico più volte citato, è tenuto all'assicurazione obbligatoria Inail ai sensi dell'articolo 4, n.7), T.U., purché, ovviamente, venga accertata in concreto l'esistenza del predetto rapporto di "dipendenza funzionale" fra socio ed organismo sociale.


Socio-unico/amministratore-unico.

In linea generale, allorché una stessa persona svolga attività rischiosa protetta sotto il profilo infortunistico sia in veste di socio-unico, sia di amministratore-unico, è da escludere la sussistenza dell'obbligo assicurativo, salvo verifiche in concreto dell'esistenza di un rapporto di "dipendenza funzionale". E’ il caso dell’amministratore cui il,CdA ha attribuito i pieni poteri di gestione e che, pertanto, non può essere assicurato. E’ assimilato al titolare unico di ditta non artigiana, lavoratore autonomo, e quindi non soggetto a INAIL.


Amministratore non socio.

Detto soggetto è da assicurare in qualità di lavoratore parasubordinato, in presenza dello svolgimento di una delle specifiche attività rischiose richiamate dall'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 38/2000, e tuttavia, va ricordato che - così come chiarito con circolare n.105/E del 12.12.2001 dell'Agenzia delle Entrate - gli incarichi svolti da ragionieri o da dottori commercialisti in qualità di amministratori di società od enti non danno luogo ad obbligo assicurativo nella forma della "parasubordinazione", rientrando i compensi nell'ambito del lavoro autonomo.


LA DIPENDENZA FUNZIONALE

Si identifica nel particolare rapporto di collaborazione tecnica che intercorre fra il socio e la società cui appartiene, finalizzato al conseguimento di un fine produttivo di beni o servizi.

Si configura quando l’attività manuale o di sovrintendenza del socio è svolta con carattere di professionalità, sistematicità e abitualità, anche se discontinuamente, e non con interventi occasionali e eccezionali.

Le sopra riportate definizioni sono contenute nella circolare n. 22/2002 che tratta dell’assicurazione Inail dei soci amministratori di società, ma possono senz’altro essere applicate anche al altre situazioni analoghe.

Infatti, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, l’obbligo della tutela assicurativa Inail ricorre anche in presenza di rapporti in cui non si rinviene l’elemento della subordinazione, ma nei quali sia comunque ipotizzabile quanto meno una posizione di dipendenza funzionale (Cass. 4 febbraio 1987 n. 1077).


Soci di società di fatto.

Sono compresi nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1 del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124, i soci di società di fatto, non essendo necessario l'ulteriore requisito, richiesto dal n. 7 dell'art. 4 del D.P.R. citato, della sovrintendenza al lavoro di altri e di un rapporto di subordina¬zione (cfr. Cass. 20 maggio 2005, n. 10653).


SOCIO ADDETTO AD ATTIVITÀ DI SOVRINTENDENZA PER CONTO DELLA SOCIETÀ (Cfr. INAIL Circolare n. 66 del 7 novembre 2008).Come è noto, l'indirizzo sin qui seguito dall'INAIL è stato quello di ritenere soggetti all'obbligo assicurativo i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, addetti ad attività non manuale di sovrintendenza al lavoro di altri. In quest'ultima ipotesi, veniva ritenuta necessaria e sufficiente l'esistenza di un rapporto di dipendenza funzionale identificato nel particolare rapporto di collaborazione tecnica fra il socio e la società di appartenenza finalizzato al conseguimento di un fine produttivo di beni e servizi. Tale indirizzo estensivo in tema di obbligo assicurativo era conforme a quello seguito dalla giurisprudenza che, tuttavia, esigeva, anche in assenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, che le attività manuali o di sovrintendenza rese dal socio per conto della società venissero svolte “con carattere di professionalità, sistematicità ed abitualità” e non già con “interventi occasionali ed eccezionali”. Di recente, la giurisprudenza della Suprema Corte in materia ha subito un'evoluzione che ha comportato il graduale superamento della nozione del rapporto di “dipendenza funzionale” fra socio-sovrintendente e compagine sociale, così come enucleata nelle Circolari Inail n. 32/2000 e n. 22/2002. Sulla questione, infatti, la Corte di Cassazione ha affermato che, mentre per il socio impegnato in attività di tipo manuale l'obbligo assicurativo sussiste a prescindere dal fatto che l'attività lavorativa sia prestata in forma subordinata o meno, per i soci che, in modo permanente o avventizio e senza partecipare materialmente al lavoro, sovrintendono a quello di altri, l'obbligo assicurativo sussiste solo nell'ipotesi in cui lo svolgimento di tale attività avvenga in forma subordinata .In virtù di tale orientamento giurisprudenziale, sono da considerare soggetti all'assicurazione obbligatoria "i soci di cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto" , impegnati, in modo permanente o avventizio, in attività non manuale di sovrintendenza, solo a condizione che essi intrattengano un rapporto di lavoro subordinato con la società, in quanto datore di lavoro. Pertanto, ferme restando le attuali polizze assicurative - ove non contestate - a far data dalla ricezione della presente circolare, i soci in questione saranno assoggettabili ad obbligo assicurativo solo laddove si configuri un rapporto di lavoro subordinato.

Conseguenze sul piano assicurativo:

a) Socio addetto ad opera manuale

Si ribadisce che l'obbligo assicurativo per il socio di società impegnato ad effettuare prestazioni di opera manuale sussiste a prescindere dal fatto che l'attività lavorativa sia prestata in forma subordinata o meno, coerentemente con l'indirizzo seguito dalla Corte di Cassazione.

b) Socio-sovrintendente

L'obbligo assicurativo per il socio di società che, in modo permanente o avventizio e senza partecipare materialmente al lavoro altrui (e, cioè, senza prestare attività manuale), sovrintende al lavoro di altri, ricorre solo nell'ipotesi in cui tale soggetto operi in esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato.

c) Socio-amministratore

Il socio-amministratore che, in qualità di socio "dipendente funzionale" della società, esercita manualmente un'attività rischiosa è da assicurare. In presenza di attività già assicurata in relazione alla qualità di socio, non rileva lo svolgimento delle funzioni di amministratore. Le istruzioni diramate debbono ritenersi attualmente valide solo per il socio che partecipa materialmente al lavoro manuale per conto e nell'interesse della società. Per il socio lavoratore addetto ad attività di sovrintendenza, invece, ai fini dell'insorgenza dell'obbligo assicurativo, deve essere dimostrata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, oltre, naturalmente, all'esistenza del requisito oggettivo connesso alle attività rischiose.

d) Socio-Amministratore unico.

In analogia a quanto esposto nelle lettere precedenti, anche il socio-amministratore-unico che presta una delle attività rischiose previste dal Testo Unico è tenuto all'assicurazione obbligatoria Inail purché egli:

• presti un'opera manuale, partecipando materialmente al lavoro della società

ovvero

• sovrintenda al lavoro altrui, senza partecipare materialmente al processo produttivo, ma solo se venga accertata la sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato con la compagine sociale.

La Cassazione ha ravvisato che, nell'ipotesi in cui il socio di una società abbia subito un infortunio mentre era alla gui¬da di un autoveicolo, l'indagine del giudi¬ce deve accertare se l'incidente si sia verificato durante lo svolgimento di un'attività propriamente imprenditoriale, nel qual caso è esclusa la protezione assicurativa, ovvero in connessione con la mera esecuzione di atti materiali purché pertinenti all'oggetto dell'impresa ed alle sue necessità operative, nel qual caso la copertura assicurativa è operante (Cass. civ., 21.10.1997, n. 10359).In definitiva , in mancanza di un rapporto di subordinazione e senza un rapporto di dipendenza funzionale, le attività del socio si identificano in funzioni propriamente imprenditoriali di direzione e di organizzazione dell’attività produttiva che escludono la tutela assicurativa.


B – IL SOCIO ARTIGIANO

A differenza di quanto avviene per i titolari di imprese individuali che possono essere assicurati all’Inail solo se sono artigiani, i soci lavoratori di società sono sempre assicurabili all’Inail, sia quando sono artigiani che quando non lo sono. Ciò in virtù della diversa declinazione dell’art. 4 T.U. che al n. 3) prevede la ricorrenza del requisito soggettivo di assicurabilità per “… gli artigiani, che prestano abitualmente opera …”, limitando in tal modo il campo di applicazione ai soli soggetti che rivestono la qualità di artigiani (titolare, familiari e soci); mentre al n. 7) dell’art. 4, come già detto, il legislatore ha incluso in generale tutti i soci di società, rendendo così possibile l’estensione dell’obbligo, di fatto già previsto per le società artigiane dallo stesso art. 4 - n. 3), anche ai soci di società che artigiane non sono.

Le definizioni di imprenditore artigiano e di impresa artigiana sono contenute rispettivamente negli artt. 2 e 3 della legge 443/85 (legge quadro sull’artigianato) e successive modifiche e integrazioni.

Più che di soci artigiani è più corretto parlare di società artigiane perché è l’inquadramento l’iscrizione o meno della società all’Albo delle Imprese Artigiane (A.I.A.) che qualifica i soci come artigiani, anche se questi devono possedere, a livello individuale, anche i requisiti per esserlo, come prevede la citata legge quadro sull’artigianato.

In passato soltanto alcuni tipi di società (di persone) potevano essere artigiane

a) Società semplici (o di fatto)

b) Società in nome collettivo (S.n.c.)

c) Società cooperative a responsabilità limitata o illimitata (almeno 9 soci …)

d) Piccole società cooperative (da minimo 3 a massimo 8 soci) ex lege Bersani n. 266/97.

Le società cooperative artigiane si hanno quando almeno 9 soggetti (soci) costituiscono per atto pubblico una società con finalità mutualistiche a responsabilità limitata o illimitata ex art. 3 della citata legge quadro.

L’art. 21 della legge 266/97 (legge Bersani) ha poi introdotto una nuova figura giuridica, la Piccola Società Cooperativa, formata minimo da 3 e massimo da 8 soci che devono essere necessariamente persone fisiche. In questi casi per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio e le si applicano tutte le norme in materia di cooperative, in quanto compatibili.

Dalla data di entrata in vigore della legge n. 133/97 possono invece essere artigiane anche le:

1) Società in accomandita semplice (S.a.s.)

2) Società a responsabilità limitata (S.r.l.) …ma solo se con socio unico.

Dalla data di entrata in vigore della legge n. 57/2001 possono essere artigiane anche le _Società a responsabilità limitata (S.r.l.) “normali”, vale a dire pure quelle con la presenza di una pluralità di soci. La legge n. 57/2001 ha modificato ulteriormente la precedente legge n. 443/1985 (legge quadro sull’artigianato) e ha previsto la possibilità di essere artigiane anche per S.r.l. con pluralità di soci. La S.r.l. acquista la qualifica di Artigiana solo con l’iscrizione all’A.I.A. che non è mai automatica, ma deve sempre avvenire a seguito di sua esplicita richiesta. Dopo l’entrata in vigore della legge n. 57/2001 restano quindi ancora escluse dalla possibilità di essere artigiane: le Società per azioni (S.p.A.) e le Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.).


LA CIRCOLARE 97/1997 DELL’INAIL

La legge n. 133/1997 ha modificato la precedente legge n. 443/1985 (legge quadro sull’artigianato) e ha previsto la possibilità di essere artigiane anche alle S.a.s. e alle S.r.l., queste ultime soltanto quando sono costituite da un unico socio. Come precisato anche dall’Inail con la circolare n. 97/1997, il socio unico di una S.r.l. unipersonale si identifica con il titolare di un’impresa individuale, e ne segue quindi le medesime condizioni di assicurabilità. Dopo l’entrata in vigore della legge n. 133/1997 restano quindi ancora escluse dalla possibilità di essere artigiane: le Società per azioni (S.p.A.), le Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.) e le Società a responsabilità limitata con pluralità di soci. E' impresa artigiana anche quella esercitata in forma di "Società in accomandita semplice", purché ricorrano le sotto indicate ulteriori condizioni (oltre quelle già previste dagli articoli 2, 3 - commi 1 e 4 - e 4 della legge n. 443/1985, relative all'imprenditore artigiano, allo scopo prevalente ed ai limiti dimensionali).La prima condizione è che la maggioranza dei soci - accomandatari ed accomandanti - svolga in prevalenza il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo e che, nella stessa impresa, il lavoro prevalga sul capitale (articolo 3, comma 2, della citata legge n. 443/1985).Le altre condizioni sono espressamente previste ai successivo comma 3, lettera b: ciascun socio o l'unico socio accomandatario deve avere i requisiti previsti dall'articolo 2 della suddetta legge per l'imprenditore artigiano (in sintesi, svolgimento prevalente del proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo); il medesimo non deve essere, nel contempo, unico socio di una S.r.l. o socio accomandatario di un'altra -S.a.s. Dal 5 giugno 1997, pertanto, sono compresi nell'obbligo assicurativo "artigiano":- i soci della S.a.s., prima assicurati come soci non artigiani (accomandatari ed, eventualmente, accomandanti);- gli eventuali familiari coadiuvanti di cui all'articolo 4, n. 6, del T.U., prima assicurati come familiari non artigiani. Da ciò deriva, per i soci e gli eventuali familiari coadiuvanti, l'obbligo di corrispondere il premio speciale unitario di cui al D.M. del 2001.E', altresì, impresa artigiana quella esercitata in forma di Società a responsabilità limitata con unico socio, purché ricorrano le sottoindicate ulteriori condizioni (oltre quelle già previste dagli articoli 3 - commi 1 e 4 - e 4 della legge n. 443/1985, relative all'imprenditore artigiano, allo scopo prevalente ed ai limiti dimensionali).La prima condizione è che l'unico socio, coincidente con il titolare dell'impresa, abbia i requisiti previsti dall'articolo 2 della citata legge 443/1985 per l'imprenditore artigiano, i quali sono riassumibili nello svolgimento prevalente dei proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo (articolo 3, comma 3, lettera a della suddetta legge).La seconda condizione è che il titolare non sia, nel contempo, unico socio di un'altra S.r.l. o socio accomandatario di una S.a.s (articolo 3, comma 3, lettera A, della legge medesima).Dal 5 giugno 1997, pertanto, sono compresi nell'obbligo assicurativo "artigiano": - il titolare della S.r.l. unipersonale, prima non assicurato poiché unico socio della medesima;- gli eventuali familiari coadiuvanti di cui all'articolo 4, n. 6, del T.U., prima assicurati come familiari non artigiani. Da ciò deriva, per l'unico socio e gli eventuali familiari coadiuvanti, l'obbligo di corrispondere il premio speciale unitario di cui al predetto D.M. del 2001.


ESEMPI DI PARTECIPAZIONE AL PROCESSO PRODUTTIVO DEI SOCI LAVORATORI

Tutte le attività che seguono sono tra loro coordinate dall’attività di organizzazione, direzione, pianificazione e gestione dell’imprenditore artigiano:

  1. l’unico socio, che coincide con il titolare, lavora

  2. il socio unico non è contemporaneamente unico socio di un’altra S.r.l., oppure socio accomandatario di S.a.s.


IL SOCIO DI COOPERATIVA: L’IMPRESA COOPERATIVA

Per capire lo status giuridico di detta tipologia di socio è opportuno un breve excursus giuridico sulle imprese cooperative che trovano la propria fonte normativa nella Costituzione (art. 45) e sono disciplinate dal codice civile (art. 2511 e segg.), dalla c.d. “legge sulla cooperazione” (D.Lgs. C.p.s. n. 1577/47) e da numerose altre norme successive. La storia delle società cooperative è antica e, per la sua indubbia valenza sociale, ha avuto il privilegio di essere prevista dalla carta costituzionale. Tutte le società cooperative hanno come presupposto il carattere mutualistico che consiste nel fornire ai propri soci, a condizioni certamente migliori di quelle che offre di norma il mercato:


LE COOPERATIVE DI LAVORO

Nelle cooperative di lavoro il rapporto mutualistico ha per oggetto una prestazione lavorativa dei soci diretta alla produzione di beni o servizi a favore di terzi.I soci devono essere lavoratori ed esercitare l’arte o il mestiere corrispondente alla specialità della cooperativa di cui sono parte. Il lavoro del socio per la sua cooperativa costituisce l’adempimento del “patto sociale”. Per molti anni sia la dottrina che la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione hanno sempre negato il configurarsi di un qualsiasi rapporto di lavoro tra la cooperativa e i soci, oltre quello meramente associativo esistente.

Questo fino all’entrata in vigore della legge n. 142/2001 e successivamente del Decreto Legislativo n° 6/2003 (riforma del diritto societario) che innova profondamente la disciplina delle società cooperative..

Con l’entrata in vigore della legge n. 142/2001 i soci delle cooperative di lavoro devono:

La stessa legge n. 142/2001 (art. 1, comma 3) ha poi introdotto quella che senz’altro è la più importante novità in tema di cooperativa e, andando contro tutte le interpretazioni dottrinali e la giurisprudenza pressoché costante, fino a quel momento, della Suprema Corte di Cassazione, ha stabilito che nelle cooperative di lavoro i soci lavoratori, oltre al rapporto associativo di mera appartenenza, devono stipulare con la cooperativa di cui fanno parte un ulteriore (ma non più “distinto” – cfr. legge 30/2003 - circolare n. 10/2004 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ) rapporto di lavoro. Ciò al fine di combattere la c.d. “falsa cooperazione”, vale a dire quella che utilizzava lo strumento del rapporto associativo al solo scopo di eludere la legislazione del lavoro nel suo complesso e in particolare l’applicazione nei confronti dei soci dei principali istituti retributivi (cfr. circolare n. 34/2002 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale).

Il socio lavoratore assume quindi una duplice veste: quella di socio e quella di lavoratore, quest’ultima che può assumere la natura subordinata, parasubordinata o anche autonoma a seconda di quanto prevede in proposito il Regolamento della cooperativa di cui si dirà in seguito. Nel caso di rapporto di lavoro subordinato questo può anche assumere la forma del “part time” (cfr. circolare Inail n.24/2007 - § 4).

La legge n. 142/2001 (art. 2) prevede poi che ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo si applicano tutte le norme e le disposizioni vigenti in tema di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e nonché le specifiche norme di settore dove esistenti), nonché le norme previdenziali (INPS) e assicurative (INAIL) in virtù dello specifico rapporto di lavoro stipulato con la cooperativa.

A tale ultimo proposito l’art. 4 della legge 142/2001 ha dato delega al Governo di emanare delle ulteriori norme di riforma del DPR 602/1970, avuto riguardo ai minimali contributivi in vigore per le cooperative, al fine di equiparare, anche se gradualmente (massimo in 5 anni), la contribuzione previdenziale e assicurativa dei soci lavoratori di cooperative a quella dei lavoratori dipendenti, come si dirà meglio in prosieguo …

Il D.Lgs. 423/2001 (art. 6) disciplina la contribuzione dovuta a Inps e Inail per i soci lavoratori di cui all’art. 1 del DPR 602/70 che svolgono le attività previste dall’elenco allegato al D.M. del 3/12/1999

Il D.Lgs. n. 423/2001, emesso in attuazione dell’art. 4, comma 3, della legge n. 142/2001, disciplina la contribuzione previdenziale e assicurativa dovuta rispettivamente all’INPS e all’INAIL dai soci lavoratori previsti dall’art. 1 del DPR 602/70,che in pratica riprende la definizione di socio di cooperativa di lavoro già esaminata; soci lavoratori che esercitano le attività contenute nell’elenco allegato al Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 3 dicembre 1999. Si tratta delle attività di: facchinaggio, trasporto e relative attività accessorie; nonché di altre attività, definite varie, che riguardano ad esempio la guardiania, la polizia privata, la custodia, le pulizie, le guide turistiche, ecc.

La norma ha di fatto previsto il progressivo superamento del previgente regime basato sulle retribuzioni convenzionali, L’equiparazione delle retribuzioni imponibili dei soci lavoratori di cooperative a quelle di tutti gli altri lavoratori, l’allineamento alle retribuzioni “effettive” di cui all’art. 1, comma 1, del D.L. 338/89, convertito in legge n. 389/89 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il D.Lgs. n. 423/2001, come detto emesso in attuazione dell’art. 4, comma 3, della legge n. 142/200, ha previsto che, progressivamente (dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006), le retribuzioni convenzionali venissero annualmente aumentate di una certa percentuale fino a raggiungere, dal 1° gennaio 2007, quelle c.d. “effettive” previste per la generalità degli altri lavoratori dall’art. 1, comma 1, del D.L. 338/89, convertito in legge 389/89 e successive modifiche e integrazioni.

Resta in tal modo definitivamente superato il più favorevole regime delle retribuzioni convenzionali già previsto dal DPR 602/70 e che era stato fortemente contestato dal sistema delle imprese perché ritenuto in qualche modo colpevole di falsare la concorrenzialità di mercato.

Le innovazioni apportate dalla legge 142/2001 e dal D.Lgs. 423/2001 valgono anche per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi di fatto che esercitano le attività di facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori e per i quali allo stato è in vigore un regime speciale (c.d. Gestioni Speciali) che prevede il pagamento, in forma trimestrale, di appositi premi speciali unitari annui pro capite fissati per Decreto Ministeriale (cfr. D.M. 15.7.1987).


COOPERATIVE SOCIALI

Le cooperative sociali, disciplinate dalla legge 381/91, sono finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. Hanno al loro interno diverse tipologie di lavoratori:soci volontari, persone svantaggiate, dipendenti e soci lavoratori con diverse modalità assicurative ai fini Inail (cfr. circolare n. 55/93).Anche per queste cooperative per effetto e nei limiti di quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2007 si è provveduto ad un progressivo innalzamento della base imponibile ai fini di una equiparazione sotto questo profilo con i lavoratori dipendenti. Sono assicurati : Soci volontari (articolo 2). Il loro numero non deve superare la metà del numero complessivo degli altri soci. I predetti, pur prestando la loro attività gratuitamente e con diritto soltanto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sono soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni, semprechè sussistano le altre condizioni di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 dello stesso Testo Unico.2. Persone c.d. "svantaggiate" (articolo 4, comma 1):Tali persone, definite dalla legge in maniera tassativa e previste solo per le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) della stessa legge, devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. Tale percentuale va calcolata in relazione al numero complessivo dei lavoratori, siano essi dipendenti o soci, con esclusione di quelli volontari.I dipendenti non menzionati dalla legge e i soci lavoratori la cui tutela, come noto, si realizza in presenza dei requisiti oggettivi ogniqualvolta esista con l'impresa un rapporto di dipendenza funzionale ovvero lo svolgimento di una attività di esecuzione e non di direzione con carattere di professionalità, sistematicità ed abitualità (v. sent. Cass. 27.4.1981, n. 2533).


COOPERATIVE ZOOTECNICHE

Le c.d. “zootecniche” sono le imprese cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici utilizzando in quantità prevalente prodotti propri o dei loro soci. Per l’assicurabilità degli operai a tempo indeterminato e dal 2008 anche determinato la gestione di riferimento è le altre attività. Queste imprese sono da tempo destinatarie di specifiche agevolazioni contributive previste dalla legge n. 240/84 e valide anche ai fini Inail (cfr. circolari nn. 85/84; 30/86; 70/86; 44/89 , 18/95,17/2008 reperibili nel sito www.inail.it).


Silvana Toriello - www.laprevidenza.it