Inps, Circolare 15.4.2009 n. 55
L’art. 1 comma 273, primo periodo, della legge n. 266/2005 stabilisce che i maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell’art. 1, comma 148, della legge n. 311/2004 siano finanziati utilizzando le somme residuate dagli importi destinati al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale. Come noto, l’art. 1, comma 148 della Legge n. 311/2004, ha abrogato – con effetti dal 1° gennaio 2005 – l’allegato B del Regio Decreto n. 148/1931, che poneva a carico dell’INPS una serie di trattamenti economici di malattia speciali ed aggiuntivi a favore dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto. Con la medesima decorrenza, ai suddetti lavoratori, si applica il trattamento previdenziale di malattia secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge per la generalità dei lavoratori del settore industria. La norma citata(1), dispone – peraltro – che trattamenti aggiuntivi, rispetto a quelli erogati dall’INPS ai lavoratori del settore industria, possano essere definiti mediante la contrattazione collettiva di categoria. L’art. 1 comma 273, primo periodo, della legge n. 266/2005, stabilisce che i maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell’art. 1, comma 148, della legge n. 311/2004, siano finanziati utilizzando le somme residuate dagli importi destinati al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale....
LaPrevidenza.it, 16/04/2009
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