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Circolare 8.4.2009 n. 55



Decreto Interministeriale 4 dicembre 2008. Rimborso dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende del settore del trasporto pubblico. Modalità operative. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti.

L’art. 1 comma 273, primo periodo, della legge n. 266/2005 stabilisce che i maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell’art. 1, comma 148, della legge n. 311/2004 siano finanziati utilizzando le somme residuate dagli importi destinati al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale.

Come noto, l’art. 1, comma 148 della Legge n. 311/2004, ha abrogato – con effetti dal 1° gennaio 2005 – l’allegato B del Regio Decreto n. 148/1931, che poneva a carico dell’INPS una serie di trattamenti economici di malattia speciali ed aggiuntivi a favore dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto.

Con la medesima decorrenza, ai suddetti lavoratori, si applica il trattamento previdenziale di malattia secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge per la generalità dei lavoratori del settore industria. La norma citata(1), dispone – peraltro – che trattamenti aggiuntivi, rispetto a quelli erogati dall’INPS ai lavoratori del settore industria, possano essere definiti mediante la contrattazione collettiva di categoria.

L’art. 1 comma 273, primo periodo, della legge n. 266/2005, stabilisce che i maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell’art. 1, comma 148, della legge n. 311/2004, siano finanziati utilizzando le somme residuate dagli importi destinati al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale.

La quantificazione dei maggiori oneri contrattuali sostenuti dalle aziende di pubblico trasporto e l’individuazione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse finanziarie da destinare a copertura degli oneri medesimi, sono stati affidati(2) ad un apposito Decreto interministeriale Lavoro – Infrastrutture e trasporti.

Il Decreto 4 dicembre 2008 (allegato 1) quantifica – per l’anno 2006 – l’ammontare del maggior onere derivante dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria e affida all’Istituto l’erogazione alle aziende degli importi – trasferiti dal Ministero dei trasporti, con apposita evidenza contabile, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – secondo i criteri e la ripartizione indicati nel prospetto allegato al decreto medesimo, del quale costituisce parte integrante.


Modalità operative. Adempimento a carico delle Sedi.

Le aziende di trasporto interessate potranno effettuare il recupero delle somme anticipate per le integrazioni delle indennità di malattia in argomento – per l’anno 2006 – utilizzando, nel quadro “D” del DM10, il già previsto codice “L215”, avente il significato di “rec trattamento speciale aggiuntivo di malattia lav. Pubblici servizi di trasporto.”

Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate dai datori di lavoro con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.(3)

Propedeutica alle operazioni di conguaglio, è l’attribuzione del previsto codice di autorizzazione “4H”, avente il significato di “azienda di trasporto autorizzata al recupero somme anticipate per trattamenti speciali aggiuntivi di malattia”.

A tal fine, le Sedi accerteranno il possesso dei requisiti di regolarità contributiva delle aziende e provvederanno al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) (4).


Istruzioni contabili.

Le somme conguagliate dai datori di lavoro con il citato codice “L215” devono essere imputate al conto GAZ 32/106, istituito con la circolare n. 22 del 22 febbraio 2008 alle cui istruzioni contabili si fa rinvio.

Nell’allegato n. 2 viene riportato il suddetto conto GAZ 32/106 al quale, in tale circostanza, si ritiene opportuno di integrare la denominazione.



Il Direttore generale

Crecco


1)Si osserva che il testo originario è stato parzialmente sostituito dall’art. 3 ter della Legge n. 58/2005.

2) Cfr. art. 1 c. 273, secondo periodo, della legge n. 266/2005.

3) Deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.

4) Il recupero degli oneri in trattazione non configura la fattispecie di agevolazione contributiva. Ne consegue che il possesso dei requisiti di regolarità non sarà accertato in sede di controllo delle denunce DM10 (DURC virtuale).


Allegato 1

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 dicembre 2008 (GU n. 65 del 19-3-2009)

Copertura, fino a concorrenza degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali del trasporto pubblico locale in attuazione dell’articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l’art. 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, nell’ambito del processo di armonizzazione al regime generale, prevede l’abrogazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, dell’allegato B al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e la conseguente applicazione, per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nell’ambito di applicazione del citato regio decreto, dei trattamenti economici previdenziali di malattia secondo le norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria, con eventuale erogazione di trattamenti aggiuntivi secondo la contrattazione collettiva di categoria;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, il quale, all’articolo 23, autorizza, al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale, la spesa di euro 337.500.000 per l’anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall’anno 2005;

Visto il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, il quale, all’art. 1, comma 2, autorizza, al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, la spesa di 260 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2005;

Visto l’art. L, comma 273, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che le somme eventualmente residuate dagli importi di cui al predetto articolo 23 del decreto-legge n. 355 del 2003 e all’art. 1, comma 2, del predetto decreto-legge n. 16 del 2005, sono destinate, fino a concorrenza, alla copertura degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell’art. L, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto interministeriale 6 agosto 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei trasporti, in attuazione dell’art. L , del citato comma 273 della legge n. 266 del 2005, con il quale sono stati quantificati i predetti oneri contrattuali e stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle somme per l’anno di competenza 2005;

Tenuto conto degli accordi sindacali nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali con i quali sono stati definiti i trattamenti di malattia da riconoscere al personale dipendente a decorrere dall’anno 2005;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. L, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», con i quali sono stati istituiti il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il comunicato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2007, con il quale sono stati richiesti i dati riguardanti le aziende del trasporto pubblico locale, necessari per la quantificazione dei maggiori oneri contrattuali derivanti dall’attuazione del citato art. 1, comma 148, della legge n. 311 del 2004;

Rilevato che dalle istanze presentate dalle aziende beneficiarie entro i termini stabiliti dal predetto comunicato é stato quantificato un onere pari ad euro 57.765.834,47;

Vista la nota prot. R.U. n. 64952 del 5 agosto 2008, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato che le somme residuate disponibili a copertura dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende per il trattamento di malattia ammontano ad euro 40.000.000;

Considerata, altresì, la necessità di corrispondere in misura intera, come previsto dal citato decreto 6 agosto 2007, i rimborsi relativi all’anno 2005 alle aziende ATB S.p.a. Sede di Bergamo e SITA S.p.a sede del Veneto, rispettivamente pari ad euro 148.968,99 ed euro 16.084,14, in quanto erroneamente non inserite nel prospettoallegato al decreto medesimo;

Preso atto che, sulla scorta dei dati acquisiti, le somme residue come sopra indicate non sono sufficienti a coprire interamente i maggiori oneri sostenuti dalle aziende nell’anno 2006;

Ritenuto pertanto di dover stabilire le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie, come sopra quantificate, alle aziende di trasporto pubblico aventi titolo;

Ritenuto di autorizzare l’INPS, cui affluiscono i trasferimenti disposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mediante prelevamento dal pertinente capitolo di spesa, al versamento delle somme residue attraverso un’evidenza contabile nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, in considerazione della qualità di ente erogatore delle provvidenze di malattia per le categorie interessate;

Decreta:


Art. 1.


1. Le somme, come quantificate nelle premesse, sono utilizzate, ai sensi dell’art. 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo i criteri e le modalità di cui al presente decreto.


Art. 2.



1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei dati acquisiti mediante il comunicato del predetto Ministero pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2007, ripartisce tra le aziende aventi titolo le somme residuate ai sensi dell’art. 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con riferimento all’anno di competenza 2006, secondo il prospetto allegato, parte integrante del presente decreto, stabilendo - considerato che le risorse residue non offrono completa capienza – la percentuale di riparto del 68,95935675% data dal rapporto tra la somma disponibile e il totale delle richieste;


Art. 3.


1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a trasferire all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le risorse complessive di cui al prospetto allegato, a valere su apposita evidenza contabile nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.


2. L’INPS provvede ad erogare le somme alle aziende destinatarie tramite procedura automatizzata, nelle modalità previste per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.


3. L’erogazione di cui al comma 2 é subordinata alla verifica della correntezza contributiva o del possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte delle aziende interessate, ai fini dell’eventuale conguaglio.


Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, 4 dicembre 2008


Il Ministro del lavoro,della salute e delle politiche sociali

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Sacconi

Matteoli

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2009


Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 99



Allegato n. 2 – Consultare il sito Inps